Decreto M.I.M. 15.06.2023, n. 119
Procedura straordinaria in attuazione dell'articolo 5, commi da 5 a 17, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44.
Art. 1 - Definizioni
Art. 2 - Oggetto
Art. 3 - Modalità di svolgimento della procedura straordinaria
Art. 4 - Modalità di attribuzione del contratto a tempo determinato
Art. 5 - Sistema informatizzato di individuazione dei destinatari di contratto a tempo determinato
Art. 6 - Trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato
Art. 7 - Quadri di riferimento per la valutazione della lezione simulata
Art. 8 - Modalità di espletamento della lezione simulata
Art. 9 - Disposizioni relative alla gestione degli aspiranti inseriti con riserva di riconoscimento del titolo di abilitazione o di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero
Art. 10 - Disposizioni particolari per le scuole con lingua d'insegnamento slovena
Art. 11 - Trattamento dei dati personali
Formula iniziale
Il Ministro dell'Istruzione e del Merito
Visto l'articolo 5, commi da 5 a 17, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 recante "Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche";
Visto il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante «Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti», convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 e, in particolare, l'articolo 1;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»;
Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante «Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico»;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449 recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica» e, in particolare, l'articolo 39;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE", come modificato dal Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e dal Decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 dicembre 2021, n. 205;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e, in particolare, l'articolo 8, comma l;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;
Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito "Regolamento");
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107» e, in particolare, l'articolo 13;
Visto l'articolo 4 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 recante "Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese", convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, concernente «Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante «Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, che dispone la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal D.P.R. n. 19/2016, come indicato nell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del decreto medesimo;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'istruzione 6 maggio 2022, n. 112, recante «Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo»;
Vista la richiesta di acquisizione del parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI);
Visto il parere favorevole reso dal CSPI nella seduta plenaria n. 105 del 13 giugno 2023;
Resa l'informativa alle Organizzazioni sindacali rappresentative del comparto "Istruzione e Ricerca" in data 26 maggio 2023,
DECRETA
1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
a) Ministro: il Ministro dell'istruzione e del merito;
b) Ministero: il Ministero dell'istruzione e del merito;
c) decreto-legge: decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44;
d) USR: l'Ufficio scolastico regionale o gli Uffici scolastici regionali;
e) GPS: le graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6- bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124;
f) Ordinanza ministeriale: Ordinanza del Ministro dell'istruzione 6 maggio 2022, n. 112;
g) elenchi aggiuntivi: elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui al Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 17 marzo 2023, n. 51;
h) Comitato di valutazione: Comitato per la valutazione dei docenti di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
1. In applicazione dell'articolo 5, commi da 5 a 17 del decreto legge, in via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2023/2024, i posti di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle GPS per i posti di sostegno o negli elenchi aggiuntivi.
2. La presente procedura non si applica a coloro che sono inclusi nella prima fascia delle GPS o negli elenchi aggiuntivi per i posti di sostegno con riserva di riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito all'estero.
1. Completate le operazioni di immissione in ruolo effettuate a legislazione vigente, si provvede, prima dell'avvio delle nomine a tempo determinato e nei limiti del contingente assunzionale autorizzato, alla copertura dei posti di sostegno che risultino ancora vacanti e disponibili, mediante assegnazione del posto con contratto a tempo determinato ai docenti che sono iscritti a pieno titolo nella prima fascia delle GPS o negli elenchi aggiuntivi per i posti di sostegno.
2. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 1 è proposto esclusivamente nella provincia e nelle tipologie di posto per le quali il docente risulta iscritto a pieno titolo nella prima fascia delle GPS o negli elenchi aggiuntivi per i posti di sostegno e per le quali produca domanda secondo le modalità e nei termini specificati al successivo articolo 4, salvo quanto previsto al comma seguente.
3. Qualora a seguito dello svolgimento della procedura di cui ai commi precedenti residuino ulteriori posti di sostegno vacanti e disponibili, ai docenti iscritti a pieno titolo nella prima fascia delle GPS o negli elenchi aggiuntivi per i posti di sostegno che, avendo partecipato alla procedura e non essendo risultati rinunciatari ai sensi dell'articolo 4, comma 4, non siano stati destinatari di proposta di assunzione ai sensi della medesima procedura si applicano le disposizioni di cui ai commi da 17-bis a 17-septies dell'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, con le modalità previste all'articolo 4, commi da 6 a 8.
4. Il conferimento dell'incarico a tempo determinato disposto ai sensi della presente procedura è finalizzato - previo superamento del percorso annuale di prova in servizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e positiva valutazione della lezione simulata di cui all'articolo 8 del presente decreto - all'immissione in ruolo con decorrenza giuridica dalla data di inizio del servizio con contratto a tempo determinato.
1. Gli aspiranti manifestano la volontà di partecipare alla procedura e attestano il possesso dei requisiti tramite istanza nella stessa provincia nella quale risultino iscritti nella prima fascia delle GPS per il posto di sostegno unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso il Portale unico del reclutamento di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo 15 marzo 2001, n. 165, o l'applicazione "Istanze on Line (POLIS)" previo possesso delle credenziali SPID, o, in alternativa, di un'utenza valida per l'accesso ai servizi presenti nell'area riservata del Ministero con l'abilitazione specifica al servizio "Istanze on Line (POLIS)". Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione.
2. Fermo restando il possesso dei titoli acquisiti al sistema, l'aspirante nell'istanza dichiara:
a) di essere iscritto a pieno titolo nella prima fascia delle GPS o nei relativi elenchi aggiuntivi per i posti di sostegno;
b) le tipologie di posto di sostegno per le quali, avendone titolo, intende partecipare alla procedura;
c) l'ordine di preferenza delle istituzioni scolastiche distinto per tipologia di posto di sostegno; è possibile esprimere le preferenze di sede anche attraverso l'indicazione sintetica di comuni e distretti.
d) di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. L'assegnazione di una delle sedi indicate nella domanda comporta l'accettazione della stessa e preclude il conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a), b) e c), dell'Ordinanza ministeriale, per qualunque classe di concorso o tipologia di posto.
4. La mancata presentazione dell'istanza comporta la rinuncia alla partecipazione alla procedura. La mancata indicazione di talune sedi è intesa quale rinuncia per le sedi non espresse. La rinuncia all'incarico preclude il rifacimento delle operazioni anche per altra tipologia di posto di sostegno.
5. La mancata presentazione dell'istanza o la mancata assegnazione dell'incarico per le tipologie di posto di sostegno e per le sedi richieste consentono la partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a), b) e c), dell'Ordinanza ministeriale.
6. I docenti inseriti a pieno titolo nella prima fascia delle GPS per i posti di sostegno o nei relativi elenchi aggiuntivi che, avendo preso parte alla procedura di cui ai commi precedenti e non essendo risultati rinunciatari ai sensi del comma 4, non siano stati destinatari di una proposta di assunzione sulla specifica tipologia di posto di sostegno possono presentare istanza per partecipare all'assegnazione dei posti rimasti vacanti in territori diversi rispetto alla provincia di inserimento nelle GPS, con le modalità telematiche di cui al comma 1.
7. Nell'istanza di cui al comma precedente l'aspirante dichiara:
a) la provincia di iscrizione nella prima fascia delle GPS o nei relativi elenchi aggiuntivi per i posti di sostegno;
b) la provincia (o le province della medesima regione, anche diversa da quella di inserimento nelle GPS) per le quali intende partecipare alla procedura;
c) le tipologie di posto di sostegno per le quali, avendone titolo, intende partecipare alla procedura;
d) di aver partecipato alla presente procedura nella provincia di appartenenza per la medesima tipologia di posto di sostegno e di non essere risultato destinatario di una proposta di assunzione;
e) la presa visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
8. Per i docenti di cui al comma 6, l'assegnazione di una sede in una provincia indicata nella domanda comporta l'accettazione della stessa e preclude il conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a), b) e c), dell'Ordinanza ministeriale, per qualunque classe di concorso o tipologia di posto nella provincia di inserimento nelle GPS. La mancata presentazione dell'istanza o la mancata assegnazione dell'incarico per le tipologie di posto di sostegno nella provincia richiesta (o nelle province richieste) consentono la partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a), b) e c), dell'Ordinanza ministeriale.
9. Non si tiene conto delle istanze che non contengono le dichiarazioni previste dal presente articolo.
10. Non è presa in considerazione la domanda presentata fuori termine o in modalità difforme da quella indicata al presente articolo, nonché la domanda dell'aspirante privo dei requisiti di ammissione.
11. Fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso dalla procedura l'aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni mendaci.
12. Le dichiarazioni dell'aspirante inserite attraverso le apposite procedure informatizzate sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Vigono al riguardo le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 della richiamata disposizione normativa.
13. Salvo quanto previsto dal presente decreto, trova applicazione l'Ordinanza ministeriale e la disciplina generale vigente in materia di personale scolastico.
14. Contestualmente alla pubblicazione del presente decreto sul Portale unico del reclutamento di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo 15 marzo 2001, n. 165, e sul sito del Ministero, è pubblicato l'avviso della Direzione generale per il personale scolastico con il quale sono disciplinati i termini e le modalità di presentazione delle istanze, nonché la tempistica di svolgimento delle procedure.
1. Al fine di garantire il regolare e ordinato inizio delle lezioni, le operazioni di conferimento degli incarichi di cui al presente decreto sono disposte nell'ambito della procedura informatizzata di conferimento delle nomine a tempo determinato che si articola secondo le modalità di seguito indicate.
2. Gli USR, attraverso il sistema informativo, indicano il numero di posti disponibili in ogni istituzione scolastica, distinto per tipologia di posto.
3. Gli stessi uffici, a seguito della verifica delle istanze presentate, assegnano gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso una procedura automatizzata nell'ordine delle tipologie di posto indicate e delle preferenze espresse, sulla base della posizione rivestita nella prima fascia delle GPS di sostegno o nei relativi elenchi aggiuntivi.
4. In caso di indicazione di preferenze sintetiche, l'ordine di preferenza delle istituzioni scolastiche all'interno del comune o del distretto è effettuato sulla base dell'ordinamento alfanumerico crescente del codice meccanografico.
5. Gli esiti dell'individuazione sono comunicati a cura degli uffici territoriali ai docenti e alle scuole interessate; in applicazione di quanto previsto dall'articolo 12, comma 5, dell'Ordinanza ministeriale, degli esiti dell'individuazione viene altresì data pubblicazione da parte degli uffici all'albo on line, nel rispetto dei principi vigenti in materia di protezione dei dati personali, indicando per ciascun aspirante la sede assegnata.
6. Qualora, all'esito delle operazioni di assegnazione, residuino posti vacanti e disponibili nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, gli Uffici ne danno comunicazione agli interessati tramite la pubblicazione sui rispettivi siti internet istituzionali, al fine di consentire ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 6, di presentare l'istanza di cui al comma 7 del medesimo articolo.
7. Per la presentazione delle domande di cui all'articolo 4, comma 7, è previsto un termine perentorio di 48 ore dal momento di apertura delle funzioni. Il sistema informativo determina per ogni provincia e per ogni tipologia di posto di sostegno l'elenco di coloro che hanno presentato istanza, graduato sulla base degli elementi già presenti nella base dati delle GPS; ciascun Ufficio territoriale interessato dalla procedura pubblica l'elenco di cui al periodo precedente prima dell'assegnazione delle sedi.
1. I candidati cui è conferito l'incarico a tempo determinato ai fini dell'articolo 5, commi da 5 a 12 del decreto-legge svolgono il percorso annuale di prova in servizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
2. Superate con valutazione positiva le procedure di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, i docenti svolgono una lezione simulata dinanzi al Comitato di valutazione, che esprime un giudizio di idoneità o non idoneità nei confronti degli aspiranti. Ai fini di cui al presente decreto, il Comitato di valutazione è integrato da un componente esterno individuato dal dirigente titolare dell'Ufficio scolastico regionale tra dirigenti scolastici, dirigenti amministrativi e dirigenti tecnici.
3. In caso di positiva valutazione del percorso annuale di prova in servizio e di giudizio positivo relativamente alla lezione simulata, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dalla data di inizio del servizio con contratto a tempo determinato di cui al presente decreto, nella medesima istituzione scolastica. La negativa valutazione del percorso annuale di prova in servizio comporta la reiterazione dell'anno di prova ai sensi dell'articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Il rinvio del percorso di formazione e prova per giustificati motivi normativamente previsti comporta la reiterazione dell'anno di prova come regolamentato dall'articolo 438 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dall'articolo 1, comma 116, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
4. Il giudizio negativo relativo alla lezione simulata comporta la decadenza dalla procedura ed è preclusa la trasformazione a tempo indeterminato del contratto. Il servizio prestato viene valutato quale incarico a tempo determinato.
1. Con decreto del Capo dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione è costituita una apposita Commissione nazionale incaricata di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della lezione simulata.
1. La lezione simulata è volta a verificare, in relazione ai programmi di cui, rispettivamente, al punto A.4 dell'allegato A al decreto del Ministro 5 novembre 2021, n. 325, per la scuola dell'infanzia e primaria e al punto A.2.1 dell'Allegato A al decreto del Ministro 9 novembre 2021, n. 326, per la scuola secondaria di primo e secondo grado, il possesso e corretto esercizio, anche in relazione all'esperienza maturata dal docente e validata dal positivo superamento dell'anno di formazione inziale e prova, delle conoscenze e competenze finalizzate a una didattica inclusiva che, nel rispetto dei ritmi e degli stili di apprendimento e delle esigenze di ciascun alunno, individua, in stretta collaborazione con gli altri membri del consiglio di classe, di interclasse o di intersezione, interventi equilibrati fra apprendimento e socializzazione e la piena valorizzazione delle capacità e delle potenzialità possedute dagli alunni.
2. Lo svolgimento delle lezioni simulate si conclude entro il 15 luglio 2024. I termini indicati dai decreti applicativi dell'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per la convocazione del Comitato di valutazione possono essere derogati per consentire il rispetto dei tempi di conclusione della procedura di cui al periodo precedente.
3. Il giorno, l'ora e il luogo dello svolgimento della lezione simulata è comunicato al docente dal dirigente scolastico della scuola di servizio, sentito il Comitato di valutazione, almeno cinque giorni prima della data di svolgimento. La traccia sulla quale svolgere la lezione simulata, predisposta dal Comitato di valutazione, è assegnata al candidato 24 ore prima dello svolgimento della prova.
4. La lezione simulata si conclude con un giudizio di idoneità o di non idoneità secondo i quadri di riferimento predisposti dalla commissione nazionale di cui all'articolo 7 del presente decreto.
5. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, senza giustificato motivo, comporta l'esclusione dalla procedura finalizzata all'immissione in ruolo. Decade altresì dalla procedura, a norma dell'articolo 6, comma 4, del presente decreto, il candidato che non superi positivamente la prova consistente in una lezione simulata.
1. In applicazione dell'articolo 5, comma 13 e seguenti del decreto-legge, prima di procedere alle operazioni di cui all'articolo 3, i dirigenti degli uffici territorialmente competenti provvedono ad inserire in un secondo elenco aggiuntivo alla prima fascia delle GPS coloro che sono inclusi nella prima fascia con riserva di riconoscimento del titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero. Sono altresì inclusi nel secondo elenco aggiuntivo, anche coloro che abbiano presentato istanza di inserimento nel primo elenco aggiuntivo, di cui al Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 17 marzo 2023, n. 51, con riserva di riconoscimento del titolo estero di abilitazione o di specializzazione sul sostegno. Gli aspiranti di cui ai periodi precedenti sono inseriti nel secondo elenco aggiuntivo sulla base dell'ordine di priorità spettante in graduatoria previsto dalla disciplina delle GPS. Vengono conseguentemente rideterminate le posizioni nella seconda fascia delle graduatorie di istituto.
2. Ai fini dell'assegnazione delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a), b) e c), dell'Ordinanza ministeriale, gli aspiranti di cui al comma 1 sottoscrivono i contratti a tempo determinato con clausola risolutiva espressa, sulla base dell'ordine di graduatoria rideterminato ai sensi del medesimo comma.
3. Se il titolo conseguito all'estero è riconosciuto nel corso di vigenza del contratto sottoscritto ai sensi del comma 2, il medesimo contratto prosegue sino al termine della sua durata. Se nel corso della vigenza del contratto sottoscritto ai sensi del comma 2 interviene il mancato riconoscimento del titolo, il contratto è immediatamente risolto.
4. Ai fini di cui all'articolo 5, comma 17, del decreto-legge, limitatamente ai soli titoli di specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero e nelle more dell'emanazione del provvedimento di riconoscimento, i dirigenti degli Uffici territorialmente competenti individuano con proprio decreto gli aventi titolo alle immissioni in ruolo all'esito del positivo scioglimento della riserva contestualmente all'avvio della procedura di cui all'articolo 3.
1. Ferme restando le disposizioni del presente decreto inerenti all'individuazione della platea di docenti, le modalità di attribuzione del contratto a tempo determinato e la trasformazione del contratto da tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, le procedure informatizzate di cui all'articolo 5 non si applicano alle nomine per le scuole con lingua d'insegnamento slovena del Friuli Venezia Giulia.
2. La lezione simulata si svolge in lingua slovena.
1. I dati personali sono raccolti e trattati presso il Ministero dell'istruzione e del merito - viale Trastevere 76/A - 00153 Roma per l'eventuale successiva instaurazione del rapporto di lavoro da parte degli Uffici Scolastici territoriali, che esercitano le funzioni di titolari del trattamento.
2. La presentazione della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale comporta il trattamento dei dati personali ai fini della gestione della procedura medesima, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e ss.mm.ii.
3. I dati personali oggetto del trattamento verranno utilizzati, anche attraverso il ricorso a procedure informatizzate, esclusivamente per le finalità connesse e strumentali allo svolgimento della procedura medesima e per la formazione di eventuali ulteriori atti alla stessa connessi, nei modi e limiti necessari per perseguire tali finalità e nel rispetto della normativa specifica.
4. dati forniti per la partecipazione alla procedura saranno trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e per il tempo necessario alla gestione della operazioni di individuazione dei destinatari di contratto e allo svolgimento di tutte le successive attività connesse, in archivi informatici/cartacei, anche per i necessari adempimenti che competono ai Comitati di Valutazione, nonché per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria.
5. La base giuridica del trattamento è da rinvenirsi nell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) ed e), nell'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del Regolamento e negli articoli 2-sexies, comma 2, lettera dd) e 2-octies, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
6. Il conferimento dei dati è obbligatorio in ordine alla valutazione dei requisiti di partecipazione e al possesso dei titoli, pena, rispettivamente, l'esclusione dalla procedura, ovvero la mancata valutazione dei titoli stessi.
7. I dati personali in questione saranno trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei soggetti interessati cui i dati si riferiscono.
8. I dati personali potranno essere comunicati ad altri uffici o strutture dell'Amministrazione in ragione delle rispettive competenze, nonché ad altri soggetti, pubblici e privati, esclusivamente nei casi e nei modi previsti dall'art. 2-ter del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, e dalle ulteriori previsioni applicabili in materia.
9. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del citato Regolamento (UE) 2016/679 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti dell'Ufficio Scolastico territorialmente competente per la procedura a cui l'interessato ha inoltrato, per via telematica, la relativa istanza.
10. Gli interessati che ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'articolo 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (articolo 79 del Regolamento).
11. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Ministero dell'istruzione e del merito Viale Trastevere, 76/a - 00153 Roma - email: rpd@istruzione.it.
Il presente decreto è inviato agli organi di controllo.