Decreto M.I.M. 15.06.2023, n. 119
1. In applicazione dell'articolo 5, comma 13 e seguenti del decreto-legge, prima di procedere alle operazioni di cui all'articolo 3, i dirigenti degli uffici territorialmente competenti provvedono ad inserire in un secondo elenco aggiuntivo alla prima fascia delle GPS coloro che sono inclusi nella prima fascia con riserva di riconoscimento del titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero. Sono altresì inclusi nel secondo elenco aggiuntivo, anche coloro che abbiano presentato istanza di inserimento nel primo elenco aggiuntivo, di cui al Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 17 marzo 2023, n. 51, con riserva di riconoscimento del titolo estero di abilitazione o di specializzazione sul sostegno. Gli aspiranti di cui ai periodi precedenti sono inseriti nel secondo elenco aggiuntivo sulla base dell'ordine di priorità spettante in graduatoria previsto dalla disciplina delle GPS. Vengono conseguentemente rideterminate le posizioni nella seconda fascia delle graduatorie di istituto.
2. Ai fini dell'assegnazione delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a), b) e c), dell'Ordinanza ministeriale, gli aspiranti di cui al comma 1 sottoscrivono i contratti a tempo determinato con clausola risolutiva espressa, sulla base dell'ordine di graduatoria rideterminato ai sensi del medesimo comma.
3. Se il titolo conseguito all'estero è riconosciuto nel corso di vigenza del contratto sottoscritto ai sensi del comma 2, il medesimo contratto prosegue sino al termine della sua durata. Se nel corso della vigenza del contratto sottoscritto ai sensi del comma 2 interviene il mancato riconoscimento del titolo, il contratto è immediatamente risolto.
4. Ai fini di cui all'articolo 5, comma 17, del decreto-legge, limitatamente ai soli titoli di specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero e nelle more dell'emanazione del provvedimento di riconoscimento, i dirigenti degli Uffici territorialmente competenti individuano con proprio decreto gli aventi titolo alle immissioni in ruolo all'esito del positivo scioglimento della riserva contestualmente all'avvio della procedura di cui all'articolo 3.