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Decreto M.I.M. 08.06.2023, n. 107

Modalità di partecipazione al corso intensivo di formazione ed alla relativa prova finale destinata ai partecipanti al concorso di cui al DDG 23 novembre 2017, n. 1259, che abbiano sostenuto almeno la prova scritta della predetta procedura concorsuale (art. 5, commi da 11-quinquies a 11-novies del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni con la legge 24 febbraio 2023, n. 14).

Art. 4 - Contributo di segreteria

1. Per la partecipazione alla procedura è dovuto il pagamento di un contributo da versare integralmente prima dell'avvio del corso intensivo di formazione. Il predetto contributo è determinato in misura tale da coprire integralmente l'onere della procedura selettiva di cui all'articolo 6 e dell'attività di formazione di cui agli articoli 7 e 8. Il pagamento del contributo di cui al presente comma è distinto in due versamenti come di seguito specificati.

2. Il primo versamento pari a euro 350,00 è finalizzato alla copertura integrale dei costi della procedura selettiva per l'ammissione al corso intensivo di formazione e va effettuato da ciascun candidato al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla prova di cui all'articolo 3. Non sono ammessi a partecipare alla prova coloro che non abbiamo effettuato il versamento nei termini e nei modi che saranno indicati con successivo avviso della Direzione generale del personale scolastico. Coloro i quali presentino domanda ed effettuino il primo versamento e poi non sostengano la prova di ammissione al corso intensivo di formazione non hanno diritto ad alcun rimborso.

3. Il secondo versamento pari a euro 1.500,00 è finalizzato alla copertura integrale dei costi dell'attività di formazione di cui ai successivi articoli 7 e 8 e va effettuato da ciascuno dei candidati ammessi a partecipare al predetto corso intensivo di formazione. Con successivo avviso della Direzione generale del personale scolastico sono comunicati termini e modalità di pagamento, che comunque deve avvenire prima dell'avvio del corso. Coloro i quali superino la prova di accesso e chiedano l'ammissione al corso intensivo di formazione ed effettuino il secondo versamento, non hanno diritto ad alcun rimborso nel caso in cui rinuncino al corso o non lo completino.