Decreto M.I.M. 08.06.2023, n. 107
1. Coloro che intendono partecipare alla procedura di cui al presente decreto devono produrre istanza, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, esclusivamente attraverso la piattaforma appositamente dedicata, il cui indirizzo sarà fornito con successivo avviso della Direzione generale per il personale scolastico, che sarà pubblicato sul portale INPA e sul sito istituzionale del Ministero dell'istruzione e del merito. Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione. Dalla data di pubblicazione del medesimo avviso decorreranno trenta giorni per presentare l'istanza.
2. La data di presentazione della domanda di partecipazione alla prova è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non consentirà più l'accesso. Il sistema informatico rilascia il numero identificativo e la ricevuta di avvenuta iscrizione alla procedura che il candidato deve stampare e presentare all'atto dell'identificazione il giorno della prova unitamente alla ricevuta di avvenuto pagamento del primo versamento di cui al successivo articolo 4, comma 1.
3. Nella domanda di ammissione il candidato, a pena di esclusione, sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in particolare deve:
i. confermare il possesso dei requisiti generali e dei titoli specifici di ammissione già dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso bandito con DDG n. 1259/2017 entro la data del 29 dicembre 2017 e anche la lingua straniera scelta già indicata, senza possibilità di modificare le dichiarazioni rese nella originaria domanda di partecipazione;
ii. dichiarare, con possibilità di modificare quanto precedentemente reso nella originaria domanda di partecipazione:
a) il cognome, il nome;
b) la data, il luogo di nascita, la residenza (indirizzo, comune e codice di avviamento postale) e il codice fiscale;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) il godimento dei diritti civili e politici. Il candidato deve, altresì, dichiarare il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) l'idoneità fisica alla partecipazione alla procedura e allo svolgimento delle funzioni proprie del dirigente scolastico;
f) le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali pendenti in Italia e all'estero. Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa;
g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego statale ai sensi della normativa vigente, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi. In caso contrario, il candidato deve indicare la causa di risoluzione del rapporto di impiego;
h) il possesso dei titoli previsti dall'articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che, a parità di merito o a parità di merito e titoli, danno luogo a preferenza. Il candidato deve indicare, fatta eccezione per i titoli di cui al comma 4, numero 18, e comma 5, lettera a), l'amministrazione che ha emesso il provvedimento di conferimento del titolo di preferenza e la data di emissione. I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di cui al presente decreto;
i) il recapito di posta elettronica ordinaria e/o certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative al concorso e l'eventuale numero telefonico. Il candidato si impegna a far conoscere tempestivamente le ulteriori variazioni intervenute successivamente alla presentazione della domanda. L'Amministrazione non assume responsabilità per lo smarrimento delle proprie comunicazioni dipendente da mancate, inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio indirizzo di posta elettronica ordinaria e/o certificata oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato nella domanda, nonché in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore;
j) se abbiano l'esigenza, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di essere assistiti durante le prove, indicando, in caso affermativo, l'ausilio necessario in relazione alla propria disabilità, nonché gli eventuali tempi aggiuntivi necessari. Tali richieste devono risultare da apposita certificazione rilasciata da una competente struttura sanitaria pubblica da inviare almeno dieci giorni prima dell'inizio della prova, o in formato elettronico mediante posta elettronica certificata all'indirizzo PEC corsoconcorsods@postacert.istruzione.it o mediante lettera raccomandata postale con avviso di ricevimento indirizzata a "Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per il personale scolastico, Ufficio II, Viale Trastevere n. 76/a - 00153 Roma". Le modalità di svolgimento delle prove possono essere concordate telefonicamente con la competente amministrazione o soggetto da essa delegato. Dell'accordo raggiunto viene redatto un sintetico verbale che viene inviato tramite email all'interessato per la formale accettazione. I tempi aggiuntivi eventualmente concessi saranno determinati ad insindacabile giudizio della commissione sulla scorta della documentazione prodotta per ogni specifico caso. Il mancato inoltro di tale documentazione, nei tempi richiesti, non consentirà all'Amministrazione di organizzarsi per tempo e di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta. In ogni caso i tempi aggiuntivi eventualmente concessi non potranno eccedere il limite previsto dalla normativa vigente in materia;
k) la sede e istituto di titolarità e di servizio (i docenti in esonero sindacale, distaccati, utilizzati, comandati o collocati fuori ruolo, poiché in servizio all'estero o presso altre amministrazioni dello Stato, indicheranno l'ultima istituzione scolastica di appartenenza, nonché l'istituzione o l'ufficio presso il quale prestano servizio e la data di inizio);
l) la eventuale conferma dell'incarico di presidenza di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;
m) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 497 del D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297.
4. Nella medesima domanda i candidati dichiarano i titoli valutabili ai sensi della Tabella A allegata al DM n. 138/2017 posseduti alla data del 29 dicembre 2017. Sono tenuti a tale dichiarazione anche coloro i quali vi avessero precedentemente provveduto.
5. Alla domanda di ammissione il candidato deve, altresì, allegare la Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 DPR n. 445/2000, con la quale attesta, a pena delle conseguenze previste dai successivi artt. 75 e 76, la pendenza di procedimenti giurisdizionali rientranti tra quelli indicati al precedente articolo 2, indicando espressamente:
a. l'Autorità presso cui il ricorso è pendente;
b. il numero di ruolo identificativo del ricorso pendente alla data del 28 febbraio 2023;
c. gli estremi dei provvedimenti impugnati;
d. l'indicazione della data di proposizione del ricorso di cui alla precedente lettera b);
e. la modalità di svolgimento della prova di ammissione al corso intensivo di formazione (scritta ovvero orale) a cui si chiede di partecipare a seconda se si rientri nella casistica di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera a), ovvero lettera b), ovvero lettera c).
6. Il candidato deve prestare il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.
7. Non si tiene conto delle domande che non contengano tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione alla procedura e tutte le dichiarazioni previste dal presente decreto.
8. L'amministrazione si riserva di verificare il possesso dei requisiti e della veridicità delle dichiarazioni rese fino alla conclusione della procedura di cui al presente decreto. In caso di accertamento negativo, l'amministrazione dispone l'esclusione immediata del candidato in qualsiasi momento della procedura.