Decreto legge 24.02.2023, n. 13
Parte II - Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa
Titolo II - Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure
Capo VII - Disposizioni urgenti in materia di giustizia
1. All'articolo 51 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «di durata biennale» sono soppresse;
b) al comma 3-bis, le parole: «Il Direttore generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero della giustizia» e le parole «, sentito il Direttore generale della giustizia penale,» sono soppresse.