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Decreto legge 24.02.2023, n. 13

Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. (G.U. 24.02.2023, n. 47)

Parte II - Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa

Titolo II - Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure

Capo VII - Disposizioni urgenti in materia di giustizia

Art. 38 - Disposizioni in materia di crisi di impresa

1. Nell'ipotesi disciplinata dall'articolo 25-bis, comma 4, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, l'Agenzia delle entrate può concedere un piano di rateazione fino a centoventi rate in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà dell'impresa rappresentata nell'istanza depositata ai sensi del medesimo articolo 25-bis, comma 4, e sottoscritta dall'esperto.

2. Dalla data della pubblicazione nel registro delle imprese dei contratti o degli accordi di cui all'articolo 23, comma 1, lettere a) e c) e comma 2, lettera b), del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, si applica l'articolo 26, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

3. Al fine di accelerare l'accesso alla composizione negoziata, al momento della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, l'imprenditore può depositare, in luogo delle certificazioni previste dal comma 3, lettere e), f) e g), del medesimo articolo 17, una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale attesta di avere richiesto, almeno dieci giorni prima della presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto, le certificazioni medesime. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano a tutte le istanze presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto e a quelle presentate fino al 31 dicembre 2023.

4. L'assegnazione del domicilio digitale da parte della cancelleria prevista dall'articolo 199, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è rinviata di diciotto mesi a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.