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Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 29.12.2023

Individuazione di figure professionali nazionali per i nuovi percorsi degli ITS Academy di sesto livello EQF e adozione delle tabelle nazionali di corrispondenza. (G.U. 17.02.2024, n. 40)

Art. 5 - Tabelle nazionali di corrispondenza

1. Ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera d) della legge 15 luglio 2022, n. 99, allo scopo di realizzare percorsi flessibili e modulari, anche in regime di apprendistato di alta formazione e ricerca, per il conseguimento di diplomi a conclusione dei percorsi formativi ITS Academy, di diplomi a conclusione dei percorsi di laurea a orientamento professionale, nonché per il riconoscimento di crediti certificati acquisiti dai diplomati ITS Academy ai fini dell'eventuale prosecuzione degli studi in percorsi di laurea, in percorsi accademici del sistema AFAM e per incrementare le opportunità di formazione e ulteriore qualificazione professionale dei giovani, a livello terziario, per una rapida transizione nel mondo del lavoro, il presente decreto definisce le modalità per rendere trasparente e sostenere il riconoscimento dei crediti acquisiti a conclusione dei percorsi formativi ITS Academy di differente livello, di cui all'art. 5, comma 1, attraverso l'adozione di tabelle nazionali di corrispondenza.

2. Le tabelle n. 2.1, 2.2 e 2.3 di cui all'allegato 2 al presente decreto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, individuano le corrispondenze tra le figure professionali nazionali degli ITS Academy, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 20 ottobre 2023, n. 203 e tra le nuove figure professionali di sesto livello EQF di cui all'art. 2 del presente decreto, con le classi di laurea correlate ai fini dei passaggi e dell'eventuale prosecuzione degli studi in percorsi di laurea, nonché in percorsi accademici di primo livello del sistema AFAM, e viceversa.

3. Le corrispondenze sono individuate in relazione a ciascuna delle figure professionali di riferimento degli ITS Academy, di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 99/2022, con le classi di laurea di cui al decreto ministeriale 4 agosto 2000, recante «Determinazione delle classi delle lauree universitarie», nonché con i corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico del sistema AFAM, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 30 settembre 2009, n. 123, al decreto del Presidente della Repubblica, 8 luglio 2005, n. 212 e, infine, al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 3 febbraio 2010, n. 17.

4. I crediti sono resi riconoscibili sulla base dei criteri generali definiti all'art. 6, della medesima legge n. 99/2022.