IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 29.12.2023

Individuazione di figure professionali nazionali per i nuovi percorsi degli ITS Academy di sesto livello EQF e adozione delle tabelle nazionali di corrispondenza. (G.U. 17.02.2024, n. 40)

Art. 4 - Diplomi

1. Al superamento delle prove di verifica finale delle competenze acquisite dalle allieve e dagli allievi dei percorsi formativi ITS Academy di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), è rilasciato il diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate, corrispondente al sesto livello EQF, sulla base del modello adottato ai sensi del decreto ministeriale n. 88 del 17 maggio 2023, concernente «Disposizioni in merito ai criteri e alle modalità per la costituzione e i compensi delle commissioni delle prove di verifica finale delle competenze acquisite da parte di coloro che hanno seguito con profitto i percorsi formativi degli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy); alle indicazioni generali per la verifica finale delle competenze acquisite e per la relativa certificazione, nonché ai modelli di diploma di specializzazione per le tecnologie applicate e il diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate ai sensi degli articoli 6, comma 2, e 5, comma 2 della legge 15 luglio 2022, n. 99».

2. I diplomi di cui al comma 1, recanti l'area tecnologica, la figura professionale nazionale di riferimento e l'eventuale sua articolazione in profili, declinati a livello regionale ai sensi dell'art. 3, commi 3 e 4, sono rilasciati dal Ministero dell'istruzione e del merito, sono validi su tutto il territorio nazionale e costituiscono titolo valido per l'accesso ai pubblici concorsi.

3. Per favorire la riconoscibilità e la circolazione, in ambito nazionale e dell'Unione europea, dei titoli conseguiti a conclusione dei percorsi formativi degli ITS Academy, il diploma è corredato da un supplemento predisposto secondo il modello EUROPASS diploma supplement.

4. In via transitoria, nelle Province autonome di Trento e Bolzano, sino all'adeguamento della normativa ivi vigente alla legge n. 99/2022, si applicano gli ordinamenti provinciali in materia di alta formazione professionale e i diplomi rilasciati a conclusione di tali percorsi, nel rispetto degli standard definiti per le figure professionali di cui al presente decreto, hanno la stessa validità nazionale e gli stessi effetti di quelli rilasciati ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.