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Decreto M.I.M. 30.12.2023

Disposizioni in merito alla fase transitoria della durata di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge 15 luglio 2022, n. 99. (G.U. 10.02.2024, n. 34)

Capo III - Disposizioni transitorie sulle deroghe ai criteri di ripartizione del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore e sui criteri per l'incremento graduale dal 30 al 35 per cento della quota di monte orario complessivo dedicata ai tirocini formativi

Art. 11 - Criteri per l'incremento graduale dal 30 al 35 per cento della quota di monte orario complessivo dedicata ai tirocini formativi

1. Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 5, comma 4, e 14, comma 4, della legge n. 99/2022, ai fini del graduale incremento dal 30 al 35 per cento della quota di monte orario complessivo dedicata ai tirocini formativi obbligatori, le fondazioni ITS Academy utilizzano i seguenti riferimenti:

a) per i percorsi formativi avviati dall'anno formativo 2024-2025, è garantita la quota almeno del 33 per cento del monte orario complessivo;

b) per i percorsi formativi avviati dall'anno formativo 2025-2026, è garantita la quota almeno del 35 per cento del monte orario complessivo.