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Decreto M.I.M. 30.12.2023

Disposizioni in merito alla fase transitoria della durata di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge 15 luglio 2022, n. 99. (G.U. 10.02.2024, n. 34)

Capo III - Disposizioni transitorie sulle deroghe ai criteri di ripartizione del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore e sui criteri per l'incremento graduale dal 30 al 35 per cento della quota di monte orario complessivo dedicata ai tirocini formativi

Art. 10 - Deroghe ai criteri di ripartizione del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore

1. Fermo restando quanto previsto nell'art. 11, comma 7, della legge n. 99/2022, e nel decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 6 dicembre 2023, n. 236, in raccordo con l'art. 8, comma 2, del presente decreto, per gli esercizi finanziari 2024 e 2025, la ripartizione delle risorse premiali spettanti alle fondazioni individuate come beneficiarie secondo i criteri e le modalità previste nell'ambito del sopracitato decreto è effettuata utilizzando il ranking prodotto secondo gli accordi in Conferenza unificata del 4 agosto 2014 e 17 dicembre 2015, tenendo conto, ai fini dell'assegnazione di una quota fino al 5 per cento dell'ammontare complessivo delle medesime risorse, del numero di studentesse iscritte e diplomate. Una ulteriore quota delle risorse premiali è assegnata, fino al 10 per cento del loro ammontare complessivo, per la promozione e il sostegno dei campus multiregionali e multisettoriali di cui all'art. 10, comma 2, lettera f), della legge n. 99/2022, e di forme di coordinamento e collaborazione tra fondazioni.

2. A decorrere dall'esercizio finanziario 2026, anche in raccordo con quanto previsto dall'art. 8, comma 1, del presente decreto, la ripartizione delle risorse premiali di cui al comma 1 è effettuata sulla base di quanto previsto nei decreti del Ministro dell'istruzione e del merito numeri 229 e 228 del 30 novembre 2023, e nel decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca 5 dicembre 2023, n. 235.