Decreto M.I.M. 28.12.2023
1. L'orario di servizio svolto dai tutor presso le istituzioni scolastiche di appartenenza, con riferimento ai soggetti posti in posizione di semiesonero fino al massimo del 50% dall'insegnamento, è organizzato in modo da tenere conto delle particolari esigenze di ciascun grado di istruzione, anche in relazione alle singole classi di concorso a cattedre o posti, ed assicurare l'unicità del docente, per ciascun insegnamento e in ciascuna classe.
2. L'orario di servizio dei soggetti posti in posizione di semiesonero fino al massimo del 50% dall'insegnamento presso i centri, in considerazione della natura della prestazione diversa dall'insegnamento frontale, è di regola di diciotto ore settimanali, comprensive della partecipazione alle riunioni degli organismi universitari e accademici. Resta fermo che la prestazione complessiva del servizio svolta dal personale docente per tutte le attività alle quali lo stesso è tenuto, sia nelle istituzioni scolastiche, sia nei centri non potrà comunque superare il limite massimo di trentasei ore settimanali.
3. L'orario di servizio da effettuare dai soggetti posti in posizione di esonero presso i centri è quello stabilito per il personale amministrativo dei centri, con partecipazione alle riunioni degli organismi universitari e accademici.
4. Sono fatti salvi dal limite massimo eventuali incarichi di insegnamento attribuiti dai centri in ragione di specifici bandi.
5. Per la sostituzione del personale utilizzato presso i centri si provvede con supplenze fino al termine delle attività didattiche da conferire per il periodo di durata dell'esonero o del semiesonero secondo i criteri, le modalità e le procedure previste dalla normativa vigente. Limitatamente all'a.s. 2023/24, per la sostituzione del personale utilizzato presso i centri a decorrere dal mese di gennaio 2024 si provvede con supplenze attribuite in base all'art. 2, comma 4, lettera c), dell'ordinanza del Ministro dell'istruzione 6 maggio 2022, n. 112.