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Decreto M.I.M. 28.12.2023

Disciplina per la determinazione del contingente del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado necessario per lo svolgimento dei compiti tutoriali, e criteri per la selezione degli aspiranti a tali compiti, in attuazione dell'articolo 2-bis, comma 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. (G.U. 14.02.2024, n. 37)

Art. 4 - Utilizzazione dei tutor

1. L'utilizzazione dei tutor coordinatori ha durata massima quadriennale ai sensi e nelle forme previste dall'art. 10, commi 3 e 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. L'incarico di tutor coordinatore, svolto sotto la direzione del centro, ha durata quadriennale, è prorogabile per non più di un anno, e rinnovabile, per una volta e non consecutivamente.

2. In caso di revoca dell'incarico di cui all'art. 10, commi 3, 5 e 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il personale revocato non può partecipare alle selezioni per il ruolo di tutor coordinatore per i successivi cinque anni.

3. In caso di mancata attivazione del percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione, il personale in esonero o semiesonero eventualmente già selezionato e collocato in posizione di esonero o semiesonero rientra in servizio nelle sedi di titolarità, secondo le modalità previste dalla legislazione vigente.