Decreto M.I.M. 28.12.2023
1. L'utilizzazione dei tutor coordinatori ha durata massima quadriennale ai sensi e nelle forme previste dall'art. 10, commi 3 e 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. L'incarico di tutor coordinatore, svolto sotto la direzione del centro, ha durata quadriennale, è prorogabile per non più di un anno, e rinnovabile, per una volta e non consecutivamente.
2. In caso di revoca dell'incarico di cui all'art. 10, commi 3, 5 e 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il personale revocato non può partecipare alle selezioni per il ruolo di tutor coordinatore per i successivi cinque anni.
3. In caso di mancata attivazione del percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione, il personale in esonero o semiesonero eventualmente già selezionato e collocato in posizione di esonero o semiesonero rientra in servizio nelle sedi di titolarità, secondo le modalità previste dalla legislazione vigente.