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Decreto M.I.M. 19.04.2023, n. 70

Dotazioni organiche Dirigenti Scolastici a.s. 2023-2024.
Formula iniziale - 

Art. 1 - 

Art. 2 - 

Formula iniziale

Il Ministro dell'Istruzione e del Merito

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", e, in particolare, l'articolo 137, che riserva all'amministrazione statale le funzioni relative alla determinazione ed all'assegnazione del personale alle istituzioni scolastiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, "Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'articolo 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1999, n. 271, con il quale è stata indicata la previsione della consistenza organica regionale del personale dirigente da preporre alle scuole ed agli istituti statali di ogni ordine e grado resi autonomi, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sulla base dei piani di dimensionamento definiti dalle competenti amministrazioni regionali a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2000/2001;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e, in particolare, l'articolo 25;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2007)", e, in particolare, l'articolo 1, comma 632, concernente la riorganizzazione dei "Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti";

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 25 ottobre 2007, recante "Riorganizzazione dei centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti e dei corsi serali, in attuazione dell'articolo 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296", con il quale è stata attribuita autonomia amministrativa, organizzativa e didattica ai suddetti Centri provinciali per l'istruzione degli adulti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, concernente "Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e, in particolare, l'articolo 19, commi 5 e 5-bis;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario" convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e, in particolare, l'articolo 14, comma 16;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca", convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e, in particolare, l'articolo 12, che inserisce il comma 5-ter all'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, e prevede che, dall'anno scolastico 2014-2015, i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici sono definiti con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza Unificata e che le regioni procedono al dimensionamento sulla base del predetto accordo;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" e, in particolare, l'articolo 1, commi 978 e 979 i quali prevedono che "Per l'anno scolastico 2021/2022, alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 unità per le istituzioni situate nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 979. Le predette istituzioni scolastiche sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici titolari di incarico presso altre istituzioni scolastiche autonome. Alle istituzioni scolastiche autonome di cui al primo periodo non può essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali e amministrativi; con decreto del direttore generale o del dirigente non generale titolare dell'ufficio scolastico regionale competente, il posto è assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche" e che "Per l'attuazione di quanto previsto al comma 978 è autorizzata la spesa di 13,61 milioni di euro per l'anno 2021 e di 27,23 milioni di euro annui per l'anno 2022";

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" e, in particolare, l'art. 1, comma 343, il quale prevede che "All'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «l'anno scolastico 2021/2022» sono sostituite dalle seguenti: «gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024». All'articolo 1, comma 979, della medesima legge n. 178 del 2020, le parole: «e di 27,23 milioni di euro annui per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «, 40,84 milioni di euro per l'anno 2022, 45,83 milioni di euro per l'anno 2023 e 37,2 milioni di euro per l'anno 2024»";

Preso atto che la relazione tecnica di accompagnamento alla legge 30 dicembre 2021, n. 234 chiarisce come la disposizione normativa di cui al richiamato articolo 1, comma 343 "... non dispone l'incremento delle facoltà assunzionali e non dispone l'autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato. La copertura finanziaria è prevista fino all' anno scolastico 2023/2024...";

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025" e, in particolare, l'art. 1, comma 557, il quale prevede che "All'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 5-ter sono inseriti i seguenti: 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies"; In particolare, quest'ultimo prevede che "In sede di prima applicazione, per l'anno scolastico 2023/2024, restano ferme le disposizioni dei commi 5, 5-bis e 5-ter del presente articolo, con i parametri indicati all'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e, per l'anno scolastico 2024/2025, il decreto di cui al comma 5-quater o quello di cui al comma 5-quinquies del presente articolo definisce un contingente organico comunque non superiore a quello determinato mediante l'applicazione dei commi 5 e 5-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, il decreto di cui al comma 5-quater o quello di cui al comma 5- quinquies definisce un contingente organico, comunque non superiore a quello determinato sulla base dei criteri definiti nell'anno scolastico precedente";

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 26 aprile 2022, n. 104, ammesso alla registrazione dalla Corte dei conti il 13 giugno 2022 con n. 1705, con il quale è stata determinata, per l'anno scolastico 2022-2023, la consistenza delle dotazioni organiche dei dirigenti scolastici, sulla base dei piani regionali di dimensionamento delle istituzioni scolastiche, definiti per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233;

Considerato che non è stato raggiunto l'accordo in sede di Conferenza Unificata previsto dall'articolo 19, comma 5-ter, del decreto-legge n. 98 del 2011, che non è stato possibile procedere all'adozione del decreto interministeriale previsto e che, pertanto, le Regioni hanno proceduto autonomamente al dimensionamento;

Ritenuto necessario, tuttavia, definire il contingente organico dei dirigenti scolastici ai fini del regolare avvio dell'anno scolastico 2023/2024;

Rilevata l'entità delle istituzioni scolastiche ed educative, così come comunicata e confermata dai Direttori Generali degli Uffici scolastici regionali, secondo quanto stabilito dall'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 e dall'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

Informate le organizzazioni sindacali rappresentative;

DECRETA

Art. 1 -

1. La consistenza complessiva delle dotazioni organiche dei dirigenti scolastici è definita, per l'anno scolastico 2023-2024, secondo i contingenti indicati nella tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

2. I contingenti di cui al comma 1 sono ripartiti con riferimento alle dimensioni regionali.

3. Nella medesima tabella è, altresì, indicata la consistenza delle dotazioni organiche del personale dirigenziale delle scuole ed istituti di lingua slovena delle province di Gorizia, Trieste e Udine per la regione Friuli-Venezia Giulia.

Art. 2 -

1. Le spese connesse alla dotazione organica dei dirigenti scolastici gravano sui seguenti capitoli: 2349/1, 2354/1, 2349/4, 2354/4, 2345/1 (IRAP), 2327/1 (IRAP).

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente Ufficio Centrale di Bilancio per il controllo preventivo di regolarità contabile.

Allegato -

A B C D E F
REGIONE Istituzioni scolastiche Istituzioni scolastiche con un numero di alunni inferiore a 600 ma almeno pari a 500, o inferiore a 400 ma almeno pari a 300 per le istituzioni situate nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche Istituzioni scolastiche sottodimensionate con un numero di alunni inferiore a 500 unità o a 300 unità per le istituzioni situate nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche C.P.I.A. Totale istituzioni scolastiche normodimensionate secondo i parametri di cui all'art. 1, comma 978, della legge n. 178/2020 (A-C+D) Totale istituzioni scolastiche normodimensionate secondo i parametri di cui all'art. 19, comma 5, del DL n. 98/2011 (A-B-C+D)
ABRUZZO 187 8 6 3 184 176
BASILICATA 108 19 1 2 109 90
CALABRIA 355 48 22 5 338 290
CAMPANIA 959 76 26 8 941 865
EMILIA ROMAGNA 521 9 4 12 529 520
FRIULI V.GIULIA (Lingua Ital.) 149 2 1 4 152 150
FRIULI V.GIULIA (Lingua 14 0 0 0 14 14
LAZIO 712 30 14 10 708 678
LIGURIA 180 11 3 6 183 172
LOMBARDIA 1115 28 8 19 1126 1.098
MARCHE 224 11 13 5 216 205
MOLISE 50 16 0 2 52 36
PIEMONTE 527 24 1 12 538 514
PUGLIA 620 45 11 7 616 571
SARDEGNA 265 34 2 5 268 234
SICILIA 792 71 12 10 790 719
TOSCANA 459 20 14 11 456 436
UMBRIA 138 6 5 1 134 128
VENETO 585 33 10 7 582 549
7960 491 153 129 7936 7445

 

Nella presente tabella, alla lett. B sono evidenziate le istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni pari o superiore a 500 unità e inferiore a 600 ovvero, per le istituzioni situate nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, pari o superiore a 300 e inferiore a 400. Tali istituzioni, ai sensi dell'art. 1, comma 978, della legge n. 178/2020, come modificato dall'art. 1, comma 343, della legge n. 234/2021, sono considerate "normodimensionate" limitatamente agli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. Alla lett. C è contenuta l'indicazione delle istituzioni scolastiche sottodimensionate costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 unità per le istituzioni situate nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche che dovranno essere assegnate con incarico di reggenza. Le stesse istituzioni scolastiche vengono riportate a mero titolo indicativo in quanto non rientrano tra le sedi da assegnare a dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Alla lett. D sono indicati i Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti. Alla lett. E è riportato il totale delle istituzioni scolastiche con un numero di alunni pari o superiore a 500 o a 300 nel caso di piccole isole, comuni montani o aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche. Alla lett. F è riportato il totale delle istituzioni scolastiche con un numero di alunni pari o superiore a 600 o a 400 nel caso di piccole isole, comuni montani o aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche.