Decreto M.I.M. 11.08.2023, n. 1391
Bando di concorso per il personale Ex-LSU.
Art. 1 - Oggetto
Art. 2 - Definizioni
Art. 3 - Procedura selettiva
Art. 4 - Requisiti di ammissione e articolazione della procedura selettiva
Art. 5 - Domanda di partecipazione, modalità e termini
Art. 6 - Valutazione dei titoli
Art. 7 - Commissioni giudicatrici
Art. 8 - Graduatorie provinciali di merito e graduatoria nazionale
Art. 9 - Titoli di precedenza e preferenza
Art. 10 - Assunzioni in servizio
Art. 11 - Presentazione dei documenti di rito
Art. 12 - Accesso agli atti del concorso
Art. 13 - Ricorsi
Art. 14 - Trattamento dei dati personali
Formula iniziale
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", come da ultimo modificato dal decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi", convertito dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14;
Visto l'articolo 58 del predetto decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, ed in particolare il comma 5-septies, il quale prevede che: "Nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, e nell'ambito dei posti di cui al comma 5-ter, il Ministero dell'istruzione è autorizzato ad avviare una procedura selettiva per la copertura dei posti eventualmente residuati all'esito delle procedure di cui al comma 5-sexies graduando i candidati secondo le modalità ivi previste. La procedura selettiva è finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° settembre 2023, il personale in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma 5-sexies che non abbia potuto partecipare alle procedure per mancata disponibilità di posti nella provincia di appartenenza. I posti eventualmente residuati all'esito della procedura selettiva di cui al comma 5- sexies sono utilizzati per il collocamento in ruolo, una tantum e nell'ordine di un'apposita graduatoria nazionale formulata sulla base del punteggio attribuito a seguito di selezioni provinciali, dei partecipanti che non abbiano precedentemente partecipato alle procedure selettive per mancata emanazione del bando per la provincia di appartenenza. I posti eventualmente residuati all'esito della procedura selettiva di cui al periodo precedente sono utilizzati anche per il collocamento in ruolo una tantum, a domanda e nell'ordine della medesima graduatoria nazionale, sulla base del punteggio attribuito a seguito delle graduatorie provinciali dei partecipanti che siano risultati in soprannumero nella provincia in virtù della propria posizione nelle graduatorie di cui al comma 5-sexies. Le assunzioni, da effettuare secondo la procedura di cui al presente comma, sono autorizzate anche a tempo parziale e i rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati in rapporti a tempo pieno, né può esserne incrementato il numero di ore lavorative, se non in presenza di risorse certe e stabili. Le risorse che derivino da cessazioni a qualsiasi titolo del personale assunto ai sensi del presente comma e dei commi precedenti sono utilizzate, nell'ordine, per la trasformazione a tempo pieno dei rapporti instaurati ai sensi dei commi 5-ter e 5-sexies e del presente comma. Nelle more dell'avvio della predetta procedura selettiva, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche in idonee condizioni igienico-sanitarie, i posti e le ore residuati all'esito delle procedure di cui al comma 5-sexies sono ricoperti mediante supplenze temporanee del personale iscritto nelle vigenti graduatorie. Il personale immesso in ruolo non ha diritto, né ai fini giuridici né a quelli economici, al riconoscimento del servizio prestato quale dipendente delle imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari. Le assunzioni per la copertura dei posti e, ove necessario per il numero di aspiranti inserito in graduatoria, di quelli resi nuovamente vacanti e disponibili sono autorizzate nel limite di spesa di cui al comma 5-bis. Si applicano i requisiti di ammissione e le cause di esclusione previsti dal comma 5-sexies, ivi compreso l'aver partecipato alla relativa procedura, nonché i requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva, le modalità di svolgimento e i termini per la presentazione delle domande determinate con decreto del Ministro dell'istruzione da emanare, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni della data di entrata in vigore della presente disposizione».".
Visti altresì i commi 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies dell'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, i quali prevedono che: "5. A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, e sino al 29 febbraio 2020, le istituzioni scolastiche ed educative statali acquistano, ai sensi dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i servizi esternalizzati per le funzioni corrispondenti a quelle assicurate dai collaboratori scolastici loro occorrenti nel limite della spesa che si sosterrebbe per coprire i posti di collaboratore scolastico accantonati ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119. A decorrere dal medesimo anno scolastico il numero di posti accantonati non è inferiore a quello dell'anno scolastico 2012/2013. In relazione a quanto previsto dal presente comma, le risorse destinate alle convenzioni per i servizi esternalizzati sono ridotte di euro 25 milioni per l'anno 2014 e di euro 49,8 milioni a decorrere dall'anno 2015. 5-bis. A decorrere dal 1° marzo 2020, le istituzioni scolastiche ed educative statali svolgono i servizi di pulizia e ausiliari unicamente mediante ricorso a personale dipendente appartenente al profilo dei collaboratori scolastici e i corrispondenti posti accantonati ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, sono resi nuovamente disponibili, in misura corrispondente al limite di spesa di cui al comma 5, per l'espletamento delle procedure selettive e di mobilità di cui ai successivi commi. Il predetto limite di spesa è integrato, per l'acquisto dei materiali di pulizia, di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. 5-ter. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad avviare un'apposita procedura selettiva, per 11.263 posti di collaboratore scolastico, graduando i candidati secondo le modalità previste per i concorsi provinciali per collaboratore scolastico di cui all'articolo 554 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° marzo 2020, il personale impegnato per almeno 10 anni, anche non continuativi, purché includano il 2018 e il 2019, presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi. Alla procedura selettiva non possono partecipare: il personale di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il personale escluso dall'elettorato politico attivo, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, nonché i condannati per i reati di cui all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, i condannati per taluno dei delitti indicati dagli articoli 600-septies.2 e 609-nonies del codice penale e gli interdetti da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado o da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono determinati i requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva, nonché le relative modalità di svolgimento, anche in più fasi, e i termini per la presentazione delle domande. 5-quater. Le assunzioni, da effettuare secondo la procedura di cui al comma 5-ter, sono autorizzate anche a tempo parziale. Nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, e nell'ambito del numero complessivo di 11.263, i posti eventualmente residuati all'esito della procedura selettiva di cui al comma 5-ter sono utilizzati per il collocamento, a domanda e nell'ordine di un'apposita graduatoria nazionale formulata sulla base del punteggio già acquisito, dei partecipanti alla procedura medesima che, in possesso dei requisiti, siano stati destinatari di assunzioni a tempo parziale ovvero siano risultati in soprannumero nella provincia in virtù della propria posizione in graduatoria. I rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati in rapporti a tempo pieno, né può esserne incrementato il numero di ore lavorative, se non in presenza di risorse certe e stabili. Le risorse che derivino da cessazioni a qualsiasi titolo, nell'anno scolastico 2019/2020 e negli anni scolastici seguenti, del personale assunto ai sensi del comma 5-ter sono prioritariamente utilizzate per la trasformazione a tempo pieno dei predetti rapporti. Il personale immesso in ruolo ai sensi del presente comma non ha diritto, né ai fini giuridici né a quelli economici, al riconoscimento del servizio prestato quale dipendente delle imprese di cui al comma 5-ter. 5-quinquies. Nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, e nell'ambito del numero complessivo di 11.263 posti, per l'anno scolastico 2020/2021 sono avviate, una tantum, operazioni di mobilità straordinaria a domanda, disciplinate da apposito accordo sindacale e riservate al personale assunto con la procedura selettiva di cui al comma 5-ter sui posti eventualmente ancora disponibili in esito alle attività di cui al comma 5-quater. Nelle more dell'espletamento delle predette operazioni di mobilità straordinaria, al fine di garantire lo svolgimento delle attività didattiche in idonee condizioni igienico-sanitarie, i posti e le ore residuati all'esito delle procedure di cui ai commi 5-ter e 5-quater sono ricoperti mediante supplenze provvisorie del personale iscritto nelle vigenti graduatorie. 5-sexies. Nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, dopo le operazioni di mobilità straordinaria di cui al comma 5-quinquies, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad avviare una procedura selettiva per la copertura dei posti eventualmente residuati, graduando i candidati secondo le modalità previste nel comma 5-ter. La procedura selettiva di cui al presente comma è finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° settembre 2021, il personale impegnato per almeno cinque anni, anche non continuativi, purché includano il 2018 e il 2019, presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari, in qualità di dipendente a tempo determinato o indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi. Alla procedura selettiva non può partecipare il personale di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché il personale che è stato inserito nelle graduatorie della procedura di cui al comma 5-ter. Non possono, altresì, partecipare alla selezione il personale escluso dall'elettorato politico attivo, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, nonché i condannati per i reati di cui all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, i condannati per taluno dei delitti indicati dagli articoli 600-septies.2 e 609-nonies del codice penale e gli interdetti da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado o da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono determinati i requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva, nonché le relative modalità di svolgimento e i termini per la presentazione delle domande. Le assunzioni, da effettuare secondo la procedura di cui al presente comma, sono autorizzate anche a tempo parziale e i rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati in rapporti a tempo pieno, né può esserne incrementato il numero di ore lavorative, se non in presenza di risorse certe e stabili. Le risorse che derivino da cessazioni a qualsiasi titolo del personale assunto ai sensi del presente comma sono utilizzate, nell'ordine, per la trasformazione a tempo pieno dei rapporti instaurati ai sensi del comma 5-ter e del presente comma. Nelle more dell'avvio della predetta procedura selettiva, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche in idonee condizioni igienico-sanitarie, i posti e le ore residuati all'esito delle procedure di cui al comma 5-quinquies sono ricoperti mediante supplenze provvisorie del personale iscritto nelle vigenti graduatorie. Il personale immesso in ruolo ai sensi del presente comma non ha diritto, né ai fini giuridici né a quelli economici, al riconoscimento del servizio prestato quale dipendente delle imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari. Successivamente alle predette procedure selettive e sempre nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, sono autorizzate assunzioni per la copertura dei posti resi nuovamente disponibili ai sensi del medesimo comma.";
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024";
Visto il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi", convertito dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge - quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e successive modificazioni;
Visto l'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativo alla stabilizzazione del personale titolare di contratti di lavoro attivati dall'ufficio scolastico provinciale di Palermo e prorogati ininterrottamente, per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratori scolastici;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", ed in particolare l'articolo 1, comma 761, lett. b), il quale ha abrogato il comma 3 dell'articolo articolo 64 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50;
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante "Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca";
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", convertito dalla 16 dicembre 2022, n. 204;
Visto l'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 di modifica dell'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale";
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246";
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE" come modificato, da ultimo, dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, dal decreto legge 14 giugno 2019, n. 53, dal decreto ministeriale 15 marzo 2019, dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e dal decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205.
Visto il regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, cd. "GDPR";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi".
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, concernente "Regolamento recante disposizioni per la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale amministrativo tecnico e ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali, a norma dell'articolo 64, commi 2, 3 e 4 lettera e) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133", ed in particolare l'articolo 4, il quale prevede che "1. Nelle istituzioni scolastiche in cui i compiti del profilo di collaboratore scolastico sono assicurati, in tutto o in parte, da personale esterno all'amministrazione, è indisponibile, a qualsiasi titolo, il 25 per cento dei posti del corrispondente profilo professionale. 2. Qualora i compiti di cui al comma 1 siano prestati da personale già addetto ai lavori socialmente utili, stabilizzato ai sensi dell'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il dirigente regionale promuove, con i rappresentanti delle categorie interessate, opportune intese finalizzate alla ottimale utilizzazione di tale personale nelle istituzioni scolastiche comprese nell'ambito territoriale di competenza. Resta comunque confermata, nell'arco del triennio 2009-2011, l'attuale consistenza numerica dei posti di organico accantonati. 3. Le intese di cui al comma 2 tengono conto dei livelli retributivi ed occupazionali garantiti, del numero del personale già addetto ai lavori socialmente utili, della quantità e qualità dei servizi richiesti, del monte ore necessario e delle esigenze delle singole istituzioni scolastiche, che comportino modifiche od integrazioni nella quantità, qualità e distribuzione dei servizi come attualmente definiti. 4. Ai fini di cui ai commi da 1 a 3 può essere disposta la compensazione, tra le istituzioni scolastiche, della percentuale dei corrispondenti posti di organico da rendere indisponibile. 5. Il dirigente regionale può promuovere analoghe intese finalizzate al più efficace ed efficiente utilizzo del personale già addetto ai lavori socialmente utili, attualmente impegnato nelle istituzioni scolastiche in compiti di carattere amministrativo e tecnico, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con conseguente accantonamento di un numero di posti della dotazione organica del profilo di appartenenza, corrispondente al 50 per cento degli stessi soggetti.";
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 agosto 2016, n. 181, concernente "Regolamento recante la revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016";
Visto il decreto dipartimentale 18 maggio 2020, n. 573, recante la disciplina, ai sensi dell'articolo 58, comma 5-quater, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, delle modalità di predisposizione della graduatoria nazionale finalizzata al conferimento di complessivi 1.817 posti interi residuati all'esito della procedura selettiva indetta con decreto dipartimentale 6 dicembre 2019, n. 2200, ai partecipanti che siano stati destinatari di assunzioni a tempo parziale al 50% ovvero siano risultati in soprannumero nella provincia in virtù della propria posizione in graduatoria;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2020, n. 65, recante la dotazione organica del personale amministrativo tecnico e ausiliario (ATA) per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 25 ottobre 2021, n. 309, recante la definizione della dotazione organica del personale amministrativo tecnico e ausiliario (ATA) per l'anno scolastico 2021/2022;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 9 agosto 2022, n. 221, recante le dotazioni organiche del personale ATA per gli anni scolastici 2022/23, 2023/24 e 2024/25, con eventuale revisione annuale:
Visto il decreto interministeriale 20 novembre 2019, n. 1074, adottato, ai sensi dell'articolo 58, comma 5-ter, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro per la Pubblica Amministrazione e il Ministro dell'Economia e delle Finanze e recante i requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva, nonché le relative modalità di svolgimento e i termini per la presentazione delle domande;
Visto il decreto dipartimentale 6 dicembre 2019, n. 2200, recante la disciplina, ai sensi dell'articolo 58, comma 5-ter, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, per totali 11.263 posti, della procedura selettiva, per titoli, finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato di personale che ha svolto, per almeno 10 anni, anche non continuativi, nei quali devono essere inclusi gli anni 2018 e il 2019, servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi;
Viste le graduatorie provinciali di merito della predetta procedura selettiva approvate con decreto del Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale competente a seguito della verifica dei requisiti di ammissione alla procedura medesima;
Visto il decreto dipartimentale 16 giugno 2020, n. 686, di approvazione della graduatoria nazionale formata in esito alla selezione di cui all'articolo 58, comma 5-quater, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
Visto il decreto interministeriale 13 maggio 2021, n. 156, adottato, ai sensi dell'articolo 58, comma 5-sexies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dal Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro per la Pubblica Amministrazione e il Ministro dell'Economia e delle Finanze e recante i requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva di cui alla norma citata, nonché le relative modalità di svolgimento e i termini per la presentazione delle domande.
Visto il decreto direttoriale 16 giugno 2021, n. 951, di indizione, ai sensi dell'articolo 58, comma 5-sexies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e del decreto interministeriale 13 maggio 2021, n. 156, per totali 1.591 posti, della procedura selettiva, per titoli, finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato di personale che ha svolto, per almeno 5 anni, anche non continuativi, nei quali devono essere inclusi gli anni 2018 e il 2019, servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente a tempo determinato o indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi;
Viste le graduatorie provinciali di merito della menzionata procedura selettiva approvate con decreto del Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale competente a seguito della verifica dei requisiti di ammissione alla procedura medesima;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 6 agosto 2021, n. 251 concernente le assunzioni nei ruoli a tempo indeterminato del personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche per l'anno scolastico 2021/2022;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 2 agosto 2022, n. 206, concernente le assunzioni nei ruoli a tempo indeterminato del personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche per l'anno scolastico 2022/2023;
Visto il CCNL - Comparto Scuola - del 29 novembre 2007, ed in particolare la Tabella A - Profili di area del personale ATA e la Tabella B, - Requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali del personale ATA;
Visto il CCNL - Comparto istruzione e ricerca - triennio 2016-2018 del 19 aprile 2018;
Visto Il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25 sottoscritto il giorno 18/05/2022;
Visto il CCNI sottoscritto il 3 agosto 2020 concernente la mobilità straordinaria, ai sensi dell'articolo 58, comma 5-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, del personale ATA reclutato ai sensi e per gli effetti delle procedure di selezione di cui allo stesso articolo 58 nonché del personale di cui all'articolo 1, commi 619-622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
Visto il CCNI 1° ottobre 2021, di modifica del CCNI 3 agosto 2020 concernente la mobilità straordinaria, ai sensi dell'articolo 58, comma 5-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, del personale ATA reclutato ai sensi e per gli effetti delle procedure di selezione di cui allo stesso articolo 58, nonché del personale di cui all'articolo 1, commi 619-622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
Considerato che, con i decreti 20 novembre 2019, n. 1074; 6 dicembre 2019, n. 2200; 18 maggio 2020, n. 573; 16 giugno 2020, n. 686; 13 maggio 2021, n. 156 e 16 giugno 2021, n. 951, è stata data attuazione alle disposizioni dell'articolo 58, commi 5, 5-bis, 5-ter, 5- quater, 5-quinquies e 5-sexies del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e che occorre, pertanto, indire la procedura selettiva di cui al comma 5-septies del medesimo articolo 58;
Considerato che l'anzidetto comma 5-septies dell'articolo 58, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, prevede che si applichino i requisiti di ammissione e le cause di esclusione previsti dal comma 5-sexies, ivi compreso l'aver partecipato alla relativa procedura, e che i requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva, le modalità di svolgimento e i termini per la presentazione delle domande siano determinati con decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze;
Considerato che le procedure selettive per titoli, previste dai commi 5-ter e 5-sexies dell'articolo 58, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, come modificato dall'articolo 1, comma 760, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, possono essere ritenute derogatorie rispetto alle procedure di reclutamento ordinarie;
Ritenuto pertanto, opportuno prescindere da talune disposizioni del CCNL relativo al personale del comparto scuola per il quadriennio normativo 2006/2009 con esclusivo riferimento all'allegata Tabella B - Requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali del personale ATA, così come aggiornata dalla sequenza contrattuale di cui all'articolo 62 del CCNL 29 novembre 2007 sottoscritta il 25 luglio 2008;
Considerato che, in forza del richiamo al comma 5-sexies operato dall'articolo 58, comma 5- septies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, quanto anzidetto trova applicazione anche per la procedura disciplinata dal presente decreto;
Considerato che la Tabella E) allegata al decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 25 ottobre 2021, n. 309, recante la dotazione organica del personale amministrativo tecnico e ausiliario (ATA), per l'anno scolastico 2021/22, prevede, tra l'altro, che n. 11.263 posti sono destinati alle procedure di cui all'articolo 58, da comma 5-ter a comma 5-septies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69;
Considerato che, in relazione alla procedura di cui al comma 5-ter, i citati commi 5-bis e 5-quater dell'articolo 58 determinano i limiti di spesa entro i quali sono autorizzate le assunzioni, da effettuare secondo la predetta procedura selettiva, anche a tempo parziale, e che da tali limiti, ai sensi dell'articolo 1, comma 622 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, va escluso il personale di cui all'articolo 1, comma 745, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
Considerato che la procedura selettiva di cui al comma 5-septies dell'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, deve essere espletata nei limiti di spesa indicati al comma 5- bis dell'articolo 58 del medesimo decreto;
Considerato che la procedura selettiva di cui al comma 5-septies, per espressa previsione del medesimo disposto, può essere indetta, nell'ambito dei posti di cui al comma 5-ter, per la copertura dei posti eventualmente residuati all'esito delle procedure di cui al comma 5-sexies;
Considerato che, come risulta dalle note di riscontro inviate dagli Uffici Scolastici Regionali, i posti residuati in esito alla procedura di cui all'articolo 58, comma 5-sexies, del decreto-legge 21 giungo 2013, n. 69, sono pari a 590;
Considerato che, ai sensi dell'articolo 58, comma 5-septies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, nell'ambito della procedura ivi disciplinata, occorre procedere graduando i candidati secondo le modalità previste nel comma 5-sexies;
Considerato che, ai sensi del comma 5-septies dell'articolo 58, decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, "Le assunzioni, da effettuare secondo la procedura di cui al presente comma, sono autorizzate anche a tempo parziale e i rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati in rapporti a tempo pieno, né può esserne incrementato il numero di ore lavorative, se non in presenza di risorse certe e stabili. [...] Le risorse che derivino da cessazioni a qualsiasi titolo del personale assunto ai sensi del presente comma e dei commi precedenti sono utilizzate, nell'ordine, per la trasformazione a tempo pieno dei rapporti instaurati ai sensi dei commi 5-ter e 5-sexies e del presente comma. [...] Le assunzioni per la copertura dei posti e, ove necessario per il numero di aspiranti inserito in graduatoria, di quelli resi nuovamente vacanti e disponibili sono autorizzate nel limite di spesa del comma 5-bis. [...]";
Considerato che, ai sensi del comma 5-septies dell'articolo 58, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 "[...] Le risorse che derivino da cessazioni a qualsiasi titolo del personale assunto ai sensi del presente comma e dei commi precedenti sono utilizzate, nell'ordine, per la trasformazione a tempo pieno dei rapporti instaurati ai sensi dei commi 5-ter e 5-sexies e del presente comma [...]. ";
Visto il Decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro per la Pubblica Amministrazione e il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 11 luglio 2023, n. 133, registrato alla Corte dei conti con n. 2243 del giorno 08 agosto 2023, di determinazione dei requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva la procedura selettiva per titoli, finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato il personale in possesso dei requisiti di cui al comma 5-sexies del medesimo articolo 58, il quale non abbia potuto partecipare alla procedura selettiva di cui al disposto da ultimo citato per mancata emanazione del bando per la provincia di appartenenza;
Informate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del comparto istruzione e ricerca;
Ritenuto di dover procedere all'emanazione del bando della procedura selettiva provinciale per l'assunzione personale individuato dall'articolo 58, comma 5-septies, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69.
DECRETA
1. Il presente decreto disciplina, ai sensi del comma 5-septies dell'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, la procedura selettiva per titoli finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato il personale in possesso dei requisiti di cui al comma 5-sexies del medesimo articolo 58, il quale non abbia potuto partecipare alla procedura selettiva di cui al disposto da ultimo citato per mancata emanazione del bando per la provincia di appartenenza.
2. Le assunzioni del personale che non abbia potuto partecipare alla procedura selettiva di cui al comma 5-sexies dell'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, nonché del personale che abbia partecipato alla procedura di cui al predetto comma e che sia risultato soprannumerario nella graduatoria provinciale di inserimento per carenza di posti disponibili, sono effettuate, contestualmente e sulla base del punteggio complessivo conseguito nelle selezioni provinciali, secondo la posizione rispettivamente occupata nella graduatoria nazionale di cui agli articoli 9 e seguenti del decreto 11 luglio 2023, n. 133, mediante la stipula di contratti a tempo indeterminato, con rapporto di lavoro a tempo pieno e/o a tempo parziale al 50%, nei limiti finanziari complessivi di cui al comma 5-bis dell'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, e nei limiti di 11.263 posti complessivi di collaboratore scolastico, ai sensi dell'articolo 58, comma 5-ter del decreto- legge, per totali 590 posti, corrispondenti al contingente complessivo di posti liberi e disponibili risultanti in esito alla procedura di cui all'articolo 58, comma 5-sexies, del decreto- legge 21 giugno 2013, n. 69, al netto delle risorse prioritariamente destinate, ai sensi del comma 5-sexies, alla trasformazione a tempo pieno dei rapporti instaurati ai sensi dei commi 5-ter e 5-sexies.
Ai fini del presente decreto si intende per:
a. "Ministero": il Ministero dell'istruzione e del merito;
b. "Decreto-Legge": il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
c. "USR": l'ufficio scolastico regionale;
d. "dirigente preposto all'USR": il direttore generale dell'USR o il dirigente non generale titolare di un USR;
e. "procedura di cui al comma 5-ter dell'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98": la procedura selettiva, per titoli, finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato di personale che ha svolto, per almeno 10 anni, anche non continuativi, nei quali devono essere inclusi gli anni 2018 e il 2019, servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi, indetta con decreto dipartimentale 6 dicembre 2019, n. 2200;
f. "procedura nazionale": la procedura di cui al comma 5-quater dell'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, indetta con il decreto dipartimentale 18 maggio 2020, n. 573 per complessivi 1.817 posti interi, finalizzata al conferimento dei posti residuati all'esito della procedura selettiva indetta con decreto dipartimentale 6 dicembre 2019, n. 2200 ai partecipanti destinatari di assunzioni a tempo parziale al 50% ovvero in soprannumero nella provincia in virtù della propria posizione in graduatoria e conclusasi con l'approvazione della relativa graduatoria avvenuta con decreto dipartimentale del 16 giugno 2020, n. 686;
g. "operazioni di mobilità straordinaria": le operazioni di mobilità straordinaria una tantum avviate, per l'anno scolastico 2020/2021, ai sensi del comma 5-quinquies dell'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, del medesimo articolo 58 e nell'ambito del numero complessivo di 11.263 posti, disciplinate da apposito accordo sindacale e riservate al personale assunto con la procedura selettiva di cui al comma 5-ter sui posti eventualmente ancora disponibili in esito alle attività di cui al comma 5-quater;
h. "procedura di cui al comma 5-sexies dell'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98": la procedura selettiva per titoli disciplinata dal decreto interministeriale 13 maggio 2021, n. 156 e indetta con il decreto direttoriale 16 giugno 2021, n. 951, finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato di personale che ha svolto, per almeno 5 anni, anche non continuativi, nei quali devono essere inclusi gli anni 2018 e il 2019, servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente a tempo determinato o indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi;
i. "procedura selettiva provinciale": la procedura selettiva per titoli prevista dall'articolo 58, comma 5-septies del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, finalizzata a consentire la graduazione del personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 58, comma 5-sexies, del decreto- legge 21 giugno 2013, n. 69, che non abbia potuto partecipare alla procedura selettiva di cui all'anzidetto comma per mancata emanazione del bando nella provincia di appartenenza;
j. "graduatoria nazionale": la graduatoria prevista dall'articolo 58, comma 5-septies del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, finalizzata al conferimento dei posti interi residuati all'esito della procedura selettiva di cui al comma 5-sexies dell'articolo 58, al personale graduato nella procedura selettiva disciplinata dal presente decreto, nonché al personale che abbia partecipato alla procedura selettiva di cui al predetto comma 5-sexies e che sia risultato soprannumerario nella graduatoria provinciale di inserimento per carenza di posti disponibili.
1. La procedura selettiva disciplinata dal presente decreto è finalizzata a consentire la graduazione del personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 58, comma 5-sexies, del Decreto-Legge, che non abbia potuto partecipare alla procedura selettiva di cui all'anzidetto comma per mancata emanazione del bando nella provincia di appartenenza.
2. La graduazione, funzionale al successivo inserimento del predetto personale nella graduatoria nazionale prevista dall'articolo 58, comma 5-septies del Decreto-Legge e dall'articolo 9 del decreto interministeriale 11 luglio 2023, n. 133, avviene, secondo le modalità di cui al comma 5-sexies del medesimo articolo 58, nelle seguenti province:
Regione | Provincia |
---|---|
Abruzzo | |
Chieti | |
L'Aquila | |
Teramo | |
Basilicata | |
Potenza | |
Calabria | |
Catanzaro | |
Cosenza | |
Crotone | |
Reggio Calabria | |
Vibo Valentia | |
Campania | |
Avellino | |
Caserta | |
Napoli | |
Friuli Venezia Giulia | |
Gorizia | |
Pordenone | |
Udine | |
Lazio | |
Frosinone | |
Rieti | |
Liguria | |
La Spezia | |
Lombardia | |
Bergamo | |
Como | |
Lecco | |
Lodi | |
Mantova | |
Monza e Brianza | |
Sondrio | |
Molise | |
Isernia | |
Piemonte | |
Asti | |
Biella | |
Vercelli | |
Puglia | |
Brindisi | |
Foggia | |
Lecce | |
Taranto | |
Sardegna | |
Cagliari | |
Sicilia | |
Agrigento | |
Caltanissetta | |
Enna | |
Messina | |
Palermo | |
Ragusa | |
Siracusa | |
Trapani | |
Toscana | |
Grosseto | |
Livorno | |
Lucca | |
Massa-Carrara | |
Pisa | |
Prato | |
Umbria | |
Terni | |
Veneto | |
Belluno | |
Venezia | |
3. La procedura selettiva è espletata da ciascun USR a livello provinciale e il candidato, a pena di esclusione, presenta la domanda per la provincia in cui hanno sede le istituzioni scolastiche nelle quali prestava la propria attività lavorativa alla data del 29 febbraio 2020, corrispondente alla data di cui all'articolo 58, comma 5, primo periodo, del Decreto-Legge.
4. I candidati, graduati ai sensi del precedente comma 3 e collocati nelle graduatorie di merito conclusive della procedura di cui all'articolo 8 del presente decreto, unitamente al personale che, all'esito della procedura selettiva di cui al comma 5-sexies dell'articolo 58 del Decreto- Legge, sia risultato in soprannumero in virtù della propria posizione in graduatoria, sono successivamente inseriti, a domanda, nella graduatoria nazionale di cui all'articolo 9 del decreto interministeriale 11 luglio 2023, n. 133.
1. In deroga al requisito culturale previsto dalla tabella A allegata al C.C.N.L. Comparto Scuola - del 29 novembre 2007 per l'accesso al profilo di collaboratore scolastico e in ragione della specialità delle procedure selettive, sono ammessi a partecipare alle procedure selettive coloro che sono in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado, conseguito entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, e hanno svolto, per almeno 5 anni, anche non continuativi, nei quali devono essere inclusi gli anni 2018 e il 2019, servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente a tempo determinato o indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi. Il computo è effettuato sull'anno solare. In caso di mancata maturazione dell'anno, è valido il cumulo dei mesi e delle frazioni di mese superiori a 15 giorni riferiti ad anni solari diversi. Ai fini del calcolo degli anni necessari per il raggiungimento del predetto requisito di partecipazione, relativo all'anzianità di servizio quinquennale, i periodi di sospensione obbligatoria del servizio in corso d'anno sono da considerare quale servizio effettivo. Ai fini di cui al periodo precedente, sono considerati validi gli anni di servizio prestati a partire dall'anno 2000 in poi nelle istituzioni scolastiche statali a seguito di contratti di appalto, concernenti i servizi di pulizia e altri servizi ausiliari, stipulati anche per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratori scolastici, ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124 e dell'articolo 9 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 23 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2000. Lo svolgimento dei menzionati servizi può essere comprovato attraverso la verifica, anche d'ufficio da parte degli UU.SS.RR., delle comunicazioni obbligatorie del rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In mancanza della comunicazione obbligatoria, lo svolgimento dei citati servizi può essere provato anche per mezzo della dichiarazione del datore di lavoro, attestante i periodi di svolgimento delle mansioni di cui al primo periodo del presente comma. In ogni caso il lavoratore presenta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per attestare le mansioni svolte, i periodi, il luogo di svolgimento delle stesse e le aziende alle cui dipendenze ha prestato servizio. I dati contenuti nella dichiarazione del datore di lavoro, nonché quelli della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del lavoratore, possono essere accertati dagli UU.SS.RR. verificandone la conformità a quelli disponibili negli archivi dell'INPS.
2. I candidati devono, altresì, possedere i seguenti requisiti generali per l'accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni richiesti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487:
a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea ovvero dichiarazione attestante le condizioni di cui all'articolo 7 della legge 6 agosto 2013, n. 97. Per i soggetti di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, essere in possesso dei requisiti, ove compatibili, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del consiglio 7 febbraio 1994, n. 174;
b) godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
c) idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni relative al posto da ricoprire. Ai fini del possesso della predetta idoneità, l'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo gli aventi titolo all'assunzione in base alla vigente normativa;
d) posizione regolare nei confronti del servizio di leva per i cittadini soggetti a tale obbligo.
3. Non possono essere ammessi alla procedura selettiva coloro che sono stati destinatari di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori, ovvero l'interdizione da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori e la misura di sicurezza del divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori.
4. Non possono essere ammessi alla procedura selettiva coloro che sono stati esclusi dall'elettorato politico attivo, nonché coloro che sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, ovvero licenziati ai sensi della vigente normativa di legge e/o contrattuale, nonché i condannati per i reati di cui all'articolo 73, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e i condannati per taluno dei delitti indicati dagli articoli 600-septies.2 e 609-novies del codice penale, ovvero gli interdetti da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori.
5. In base a quanto previsto dall'articolo 58, comma 5-sexies, del Decreto-Legge, è altresì escluso il personale di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché il personale che è stato inserito nelle graduatorie della procedura di cui al comma 5-ter dell'articolo 58 del Decreto-Legge.
6. Gli UU.SS.RR. procedono, prima dell'approvazione della graduatoria, per ciascun candidato, all'attivazione degli adempimenti di cui all'articolo 25-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.
7. Per i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana, ai fini dell'accesso ai posti nella pubblica amministrazione, è richiesto, oltre ad un'adeguata conoscenza della lingua italiana, il possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica italiana, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza.
8. I requisiti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva.
9. I candidati sono ammessi alla procedura selettiva con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, nonché per l'eventuale mancata osservanza dei termini perentori stabiliti agli articoli 5 e 10, l' USR dispone in qualsiasi momento, anche successivamente all'eventuale stipula del contratto individuale di lavoro, l'esclusione dalla procedura selettiva, con conseguente decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione alla procedura; sarà ugualmente disposta la decadenza dei candidati di cui risulti non veritiera una delle dichiarazioni previste nella domanda di partecipazione alla selezione o delle dichiarazioni rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
10. La procedura selettiva si svolge su base provinciale. Il candidato, a pena di esclusione, può presentare la domanda esclusivamente per la provincia in cui hanno sede le istituzioni scolastiche nelle quali prestava la propria attività lavorativa alla data del 29 febbraio 2020.
11. Sono esclusi dalla partecipazione alla procedura selettiva coloro che sono privi dei requisiti di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo nonché, a norma dell'articolo 58, comma 5-septies, del Decreto-Legge, coloro che abbiano già partecipato alla procedura selettiva di cui al comma 5-sexies dell'articolo 58, presentando domanda nelle province di cui all'articolo 3 del decreto interministeriale 13 maggio 2021, n. 156 e di cui all'articolo 3 del decreto direttoriale 16 giugno 2021, n. 951, e che non risultino sovrannumerari.
12. Per i posti presso scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano, il competente USR accerta, anche sulla base del servizio pregresso svolto dal candidato, la conoscenza della lingua slovena adeguata al profilo professionale.
13. La procedura selettiva si articola nella valutazione dei titoli di cui agli articoli 5 e 6.
1. Coloro che intendono partecipare alla procedura selettiva e siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 devono produrre apposita domanda attraverso le modalità di seguito esplicitate.
2. La domanda di partecipazione alla procedura è indirizzata all'Ufficio scolastico regionale competente per territorio e, a pena di esclusione, può essere presentata esclusivamente per l'Ambito territoriale della provincia in cui hanno sede le istituzioni scolastiche nelle quali il candidato prestava la propria attività lavorativa alla data del 29 febbraio 2020.
3. I candidati presentano l'istanza di partecipazione entro il termine perentorio del giorno 08 settembre 2023 a partire dalla pubblicazione del presente bando sul Portale InPa (https://www.inpagov.it/). L'avviso è altresì pubblicato sui siti internet del Ministero (https://www.miur.gov.it/) degli UU.SS.RR. interessati.
4. La domanda di partecipazione alla procedura può essere presentata unicamente in modalità telematica ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso il portale unico del reclutamento, raggiungibile all'indirizzo www.inpa.gov.it. Per accedere alla compilazione dell'istanza occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE). Inoltre, occorre essere abilitati al servizio "Istanze on line". Il servizio è eventualmente raggiungibile anche attraverso l'applicazione "Piattaforma Concorsi e Procedure selettive", collegandosi all'indirizzo www.miur.gov.it, attraverso il percorso "Argomenti e Servizi > Servizi online >Piattaforma Concorsi e Procedure selettive". La domanda deve essere presentata a pena di esclusione secondo le modalità descritte ai periodi precedenti entro le ore 23.59 del giorno 08 settembre 2023, a partire dalla pubblicazione del presente bando sul portale InPa, sul sito internet del Ministero e degli UU.SS.RR. interessati. Le istanze presentate con modalità' diverse non saranno prese in considerazione.
5. Il candidato rilascia le dichiarazioni presenti nella domanda sotto la propria responsabilità ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, ed è consapevole delle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni mendaci e che formare atti falsi, farne uso nei casi previsti dal richiamato DPR o esibire un atto contenente dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia. Alla domanda è altresì allegato, a pena di esclusione, una copia fotostatica di un documento di identità del candidato in corso di validità e del codice fiscale.
6. Ai fini di cui al comma 5, il candidato dichiara quanto segue:
a) il cognome ed il nome;
b) la data, il luogo di nascita e l'eventuale Stato estero di nascita, nonché il codice fiscale;
c) l'indirizzo di residenza (via, indirizzo, numero civico, Comune, codice di avviamento postale) e di domicilio (se diverso dalla residenza), il numero di telefono (facoltativo) nonché il recapito di posta elettronica ordinaria o certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative al concorso. Il candidato si impegna a far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni con le stesse modalità previste per la presentazione della domanda di partecipazione. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per lo smarrimento delle proprie comunicazioni dipendenti da mancate, inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio indirizzo di posta elettronica ordinaria e/o certificata oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato nella domanda, nonché in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;
d) il possesso della cittadinanza italiana ovvero della cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione Europea ovvero dichiarazione attestante le condizioni di cui all'articolo 7 della legge 6 agosto 2013, n. 97. Per i soggetti di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 essere in possesso dei requisiti, ove compatibili, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174;
e) di aver conseguito il titolo di studio previsto quale requisito di ammissione dall'articolo 4, comma 1, con l'esatta indicazione dell'istituzione scolastica che lo ha rilasciato e dell'anno scolastico di conseguimento. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, devono essere altresì indicati obbligatoriamente gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo o della richiesta di riconoscimento entro la data del termine per la presentazione dell'istanza di partecipazione;
f) di essere stato impegnato per almeno 5 anni, anche non continuativi, che includano comunque il 2018 e il 2019, presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari, in qualità di dipendente a tempo determinato o indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi, con l'esatta indicazione degli anni e/o dei periodi in cui è stato assunto a tempo determinato o indeterminato, del datore di lavoro, della matricola INPS aziendale e della provincia in cui ha prestato servizio, per i quali il candidato può allegare dichiarazioni del datore di lavoro attestanti la durata, il servizio e l'istituzione scolastica presso la quale è stato prestato. Il computo è effettuato sull'anno solare. In caso di mancata maturazione dell'anno, è valido il cumulo dei mesi e delle frazioni di mese superiori a 15 giorni riferiti ad anni solari diversi. Ai fini del calcolo degli anni necessari per il raggiungimento del requisito di partecipazione, i periodi di sospensione obbligatoria in corso d'anno sono da considerare quale servizio effettivo. Ai fini di cui al periodo precedente, sono considerati validi gli anni di servizio prestati a partire dall'anno 2000 in poi nelle istituzioni scolastiche statali a seguito di contratti di appalto, concernenti i servizi di pulizia e altri servizi ausiliari, stipulati anche per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratori scolastici, ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124 e dell'articolo 9 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 23 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2000;
g) di non essere incluso nella graduatoria di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e di non essere inserito nelle graduatorie della procedura di cui al comma 5-ter dell'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69;
h) già partecipato alla procedura selettiva di cui al comma 5-sexies dell'articolo 58, presentando domanda nelle province di cui all'articolo 3 del decreto interministeriale 13 maggio 2021, n. 156 e di cui all'articolo 3 del decreto direttoriale 16 giugno 2021, n. 951
i) di non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo;
j) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarato decaduto per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, ovvero licenziato ai sensi della vigente normativa di legge e/o contrattuale;
k) di non aver riportato condanne penali per reati di cui all'articolo 73, del D.P.R.9/10/1990, n. 309 o per taluno dei delitti indicati dagli articoli 600-septies.2 e 609-novies del Codice penale;
l) di non essere stato destinatario di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori, ovvero dell'interdizione da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori e della misura di sicurezza del divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori;
m) di non aver riportato condanne penali per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione e di non avere in corso procedimenti penali, né procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, nonché precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, devono essere indicate le condanne e i procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando la data e gli estremi del provvedimento e l'Autorità Giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento;
n) il godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero le ragioni del mancato godimento di tali diritti;
o) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
p) la posizione regolare nei confronti del servizio di leva, per i cittadini soggetti a tale obbligo;
q) l'eventuale possesso di titoli previsti dall'articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che, a parità di merito o a parità di merito e titoli, danno luogo a preferenza;
r) l'eventuale possesso di titoli previsti dall'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 ed in particolare l'appartenenza alle categorie destinatarie delle riserve di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999 n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, e agli articoli 678, comma 9, e 1014, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66;
s) l'eventuale possesso dei requisiti per usufruire dei benefici di cui agli articoli 21 e 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
t) la provincia in cui hanno sede le istituzioni scolastiche nelle quali prestava la propria attività lavorativa alla data del 29 febbraio 2020.
u) i titoli valutabili ai sensi dell'Allegato A/1 Tabella di valutazione dei titoli per il profilo di collaboratore scolastico del decreto interministeriale: 1) per ciascun titolo culturale dichiarato, il candidato deve indicare l'istituzione o le istituzioni scolastiche o formative pubbliche o private che lo hanno rilasciato, la denominazione, la valutazione o il voto e la data del conseguimento; se il titolo è stato conseguito all'estero il candidato deve indicare gli estremi del provvedimento con il quale il titolo stesso è stato riconosciuto o della richiesta di riconoscimento entro la data del termine per la presentazione dell'istanza di partecipazione; 2) per ciascun titolo di servizio previsti ai punti B1, B2, B4 e a B5, il candidato deve indicare l'istituzione scolastica o l'amministrazione presso la quale è stato svolto il servizio, con l'indicazione del periodo prestato, la qualifica o area rivestita; 3) per i titoli di servizio di cui al punto B3, il candidato deve indicare gli anni e/o i periodi, il datore di lavoro, la matricola INPS aziendale e la provincia in cui ha prestato servizio, per i quali il candidato può allegare dichiarazioni del datore di lavoro attestanti la durata, il servizio e l'istituzione scolastica presso la quale è stato prestato. Ai fini dell'attribuzione del punteggio sono valutati esclusivamente i periodi ulteriori rispetto ai 5 anni richiesti per accedere alla procedura. In caso di mancato perfezionamento dell'anno, sono considerati validi i mesi e le frazioni di mese superiori ai 15 giorni; 4) per i titoli di servizio di cui al punto B6, l'esatta indicazione degli anni e/o dei periodi, dei soggetti imprenditoriali datori di lavoro e della provincia in cui ha prestato servizio, per i quali il candidato può allegare dichiarazioni del datore di lavoro attestanti la durata, il servizio e l'istituzione scolastica presso la quale è stato prestato;
v) la presa visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali in base agli articoli 6 e 13, del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
6. Non si tiene conto delle domande che non contengono le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione alla procedura selettiva e le dichiarazioni previste dal bando.
7. L'USR competente provvede alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai partecipanti alla procedura, i quali si intendono consapevoli delle conseguenze sotto il profilo penale, civile, amministrativo delle dichiarazioni false o mendaci, ai sensi degli artt. 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, ivi compresa la perdita degli eventuali benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere.
1. La valutazione dei titoli culturali e professionali dichiarati e/o presentati dai candidati avviene in modo automatico sulla base dei punteggi indicati nella tabella di cui all'allegato A/1 del decreto interministeriale, cui il presente bando fa integrale rinvio, distribuiti nelle sotto indicate categorie:
A. Titoli di cultura
B. Titoli di servizio
2. I titoli valutabili sono quelli conseguiti entro la data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande di ammissione.
3. Il titolo culturale di accesso concorre con gli altri titoli culturali nella determinazione del punteggio complessivo.
4. La Commissione giudicatrice valuta esclusivamente i titoli dichiarati e/o presentati con le modalità previste dall'articolo 5, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
5. L'amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto delle dichiarazioni presentate dai candidati, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentano delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge.
6. I controlli di cui al precedente comma sono eseguiti anche tramite riscontri effettuati con le imprese titolari dei contratti di pulizia presso le istituzioni scolastiche, con particolare riferimento allo stato di dipendente a tempo determinato o indeterminato in servizio anche negli anni 2018 e 2019 con anzianità di servizio di almeno 5 anni. A tali fini, le imprese sono tenute, su richiesta, a rendere specifiche dichiarazioni all'Amministrazione che, al riguardo, può verificarne la veridicità anche avvalendosi di altri strumenti di accertamento mediante i dati in possesso dell'INPS, del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, delle istituzioni scolastiche o di altre Pubbliche Amministrazioni. Eventuali dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge.
7. Le graduatorie tengono altresì conto delle preferenze di cui all'articolo 5, comma 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
1. Le commissioni giudicatrici sono composte secondo le disposizioni dell'articolo 11 lettera b) del D.P.R. 31/5/1974 n. 420.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato dell'amministrazione periferica o centrale appartenente almeno alla seconda area, fascia F 3.
3. Si applicano le incompatibilità di cui all'articolo 9 del D.P.R. 9.5.1994, n.487, così come integrato dal D.P.R. 30.10.1996, n. 693.
1. All'esito delle selezioni provinciali, i candidati sono collocati in graduatorie provinciali di merito formulate sulla base del punteggio complessivo conseguito. A parità di punteggio complessivo, si applicano le preferenze di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, il cui possesso è stato indicato dal candidato nella domanda di partecipazione alla procedura.
2. Il dirigente preposto all'USR competente per territorio approva con proprio provvedimento la graduatoria di merito provinciale.
3. Nel rispetto della normativa inerente alla protezione dei dati personali, le graduatorie di cui al precedente comma sono pubblicate nell'albo e sul sito internet dell'USR e degli ambiti territoriali e da tale data decorre il termine per eventuali impugnative.
4. I candidati inclusi nelle graduatorie di cui al presente articolo, che non abbiano presentato domanda di inserimento nella graduatoria nazionale, ovvero che, per esaurimento dei posti conferiti da tale graduatoria per le province richieste, non siano stati destinatari di una proposta di immissione in ruolo a tempo indeterminato con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale al 50% nel profilo professionale di collaboratore scolastico, permangono nella graduatoria provinciale.
5. I candidati di cui al comma precedente potranno essere destinatari di una proposta di immissione in ruolo a tempo indeterminato con rapporto di lavoro a tempo pieno, solo qualora nella provincia di appartenenza si verifichino nuove disponibilità, nell'ambito dei posti di cui all'articolo 58, comma 5-ter del Decreto-Legge e al netto delle risorse prioritariamente destinate, ai sensi del comma 5-septies, alla trasformazione a tempo pieno dei rapporti instaurati ai sensi dei commi 5-ter, 5-sexies e 5-septies. In tal caso, l'USR competente per territorio scorrerà la graduatoria provinciale di merito, nei limiti dei posti divenuti nuovamente disponibili.
6. A seguito dell'approvazione e pubblicazione delle graduatorie provinciali di merito di cui al presente articolo, con apposito bando adottato dalla Direzione generale per il personale scolastico, sono disciplinate le modalità di predisposizione della graduatoria nazionale prevista dall'articolo 58, comma 5-septies, del Decreto-Legge.
7. La graduatoria nazionale è finalizzata al conferimento dei posti interi residuati all'esito della procedura selettiva di cui al comma 5-sexies dell'articolo 58 del Decreto-Legge.
8. Detti posti sono utilizzati per il collocamento in ruolo, una tantum e in base all'ordine di graduatoria, del personale graduato nelle procedure selettive disciplinate dal presente decreto, nonché del personale che, pur avendo partecipato alla procedura selettiva di cui al comma 5-sexies dell'articolo 58 del Decreto-Legge, non sia stato destinatario di proposta di immissione in ruolo nel profilo professionale di collaboratore scolastico in quanto soprannumerario nella graduatoria provinciale per carenza di posti disponibili.
9. L'inserimento contestuale nella graduatoria nazionale delle due categorie di personale indicate al comma precedente avviene, a domanda degli interessati, sulla base del punteggio e dei titoli già acquisiti dagli stessi nelle graduatorie provinciali di provenienza approvate, previa verifica dei requisiti di ammissione e dei titoli, dai competenti Uffici all'esito delle procedure selettive di cui all'articolo 58, comma 5-sexies, del Decreto-Legge e di cui all'articolo 3 del presente decreto.
1. I candidati che a parità di merito intendono far valere i titoli di precedenza o di preferenza, dichiarati nella domanda di partecipazione, devono inviare all'Ambito territoriale di riferimento entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della domanda, la dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell'atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, attestanti il possesso dei predetti titoli alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione.
1. Nei limiti delle facoltà assunzionali previste dall'articolo 58, comma 5 e seguenti, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, e nel limite dei posti disponibili nelle province indicate alla Tabella di cui all'articolo 3 del presente bando, fermo restando quanto disposto al comma 4 dell'articolo 3 del presente bando e dall'articolo 8, commi 1, 4 e 5, il candidato collocato nella graduatoria finale di merito, in regola con la prescritta documentazione, ove si liberino posti nella provincia di riferimento, è invitato a stipulare un contratto individuale di lavoro a tempo pieno e/o parziale al 50% ed indeterminato nel profilo professionale di collaboratore scolastico.
2. Le assunzioni di cui al primo comma sono effettuate con riserva di accertamento dei requisiti di cui all'articolo 4 ed i contratti sono risolutivamente condizionati all'esito della verifica dei titoli dichiarati.
3. Il trattamento giuridico ed economico del rapporto di lavoro, il quale ha in ogni caso decorrenza dalla data di effettiva immissione in ruolo, è disciplinato dal CCNL del comparto istruzione e ricerca, con inquadramento nella posizione stipendiale iniziale. Il personale immesso in ruolo non ha diritto, né ai fini giuridici né a quelli economici, al riconoscimento del servizio prestato quale dipendente delle imprese di cui all'articolo 58, comma 5-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69.
4. Se l'avente titolo, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito, o non presenta, entro 30 giorni, i documenti di rito richiesti per la stipula del contratto, decade dall'assunzione. In tal caso subentra il primo candidato in posizione utile secondo l'ordine di graduatoria.
5. Gli aventi titolo all'assunzione sono soggetti al periodo di prova disciplinato dal vigente Contratto collettivo nazionale del personale scolastico.
1. Ai fini della presentazione dei documenti di rito di cui all'articolo 10, comma 4, e ai sensi dell'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, i certificati e gli atti di notorietà rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni sono sostituiti dalle dichiarazioni previste dagli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Sono confermate le eccezioni e le deroghe in materia di presentazione dei documenti di rito, previste dalle disposizioni vigenti a favore di particolari categorie.
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 sulla trasparenza dell'attività amministrativa e l'accesso ai documenti amministrativi, gli Uffici scolastici adottano ogni opportuna iniziativa per consentire l'accesso ad atti e documenti che riguardino la posizione degli interessati. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, si osservano le disposizioni di cui al D.P.R. 12.4.2006, n. 184.
1. Avverso le graduatorie è esperibile il ricorso all'Autorità giudiziaria.
1. La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione comporta il trattamento dei dati personali ai fini della gestione della procedura, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e ss.mm.ii.
2. I dati personali oggetto del trattamento verranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse e strumentali allo svolgimento della procedura di selezione e per la formazione di eventuali ulteriori atti alla stessa connessi, nei modi e limiti necessari per perseguire tali finalità e nel rispetto della normativa specifica.
3. La base giuridica del trattamento è da rinvenirsi nell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) ed e), nell'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del Regolamento e negli articoli 2-sexies, comma 2, lettera dd) e 2-octies, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii..
4. Il conferimento dei dati, tranne quelli indicati come facoltativi, è obbligatorio per la valutazione dei requisiti di partecipazione alla selezione. Il mancato o parziale adempimento non consente di accedere alla procedura.
5. I dati personali forniti da coloro che sono inseriti nelle graduatorie finali sono successivamente raccolti e trattati presso una banca dati del Ministero, viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma, per l'eventuale successiva instaurazione del rapporto di lavoro da parte dei competenti USR.
6. I dati personali in questione saranno trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei soggetti interessati cui i dati si riferiscono.
7. I dati sono comunicati in qualità di responsabili del trattamento dati alle società di gestione del sistema informativo del Ministero dell'istruzione e del merito nonché trattati dal personale degli UU.SS.RR e del Ministero autorizzato. I dati potranno inoltre essere comunicati, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 2-ter del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, ad altre pubbliche amministrazioni e alle imprese di cui all'articolo 58, comma 5 ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, per le verifiche di quanto dichiarato.
8. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del citato Regolamento (UE) 2016/679 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento.
9. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti dell'USR competente per la procedura concorsuale cui l'interessato ha partecipato.
10. Gli interessati che ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia avvenuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'articolo 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (articolo 79 del Regolamento).
11. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) del Ministero è contattabile al seguente indirizzo email: rpd@istruzione.it