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Decreto M.I.M. 11.08.2023, n. 1391

Bando di concorso per il personale Ex-LSU.

Art. 8 - Graduatorie provinciali di merito e graduatoria nazionale

1. All'esito delle selezioni provinciali, i candidati sono collocati in graduatorie provinciali di merito formulate sulla base del punteggio complessivo conseguito. A parità di punteggio complessivo, si applicano le preferenze di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, il cui possesso è stato indicato dal candidato nella domanda di partecipazione alla procedura.

2. Il dirigente preposto all'USR competente per territorio approva con proprio provvedimento la graduatoria di merito provinciale.

3. Nel rispetto della normativa inerente alla protezione dei dati personali, le graduatorie di cui al precedente comma sono pubblicate nell'albo e sul sito internet dell'USR e degli ambiti territoriali e da tale data decorre il termine per eventuali impugnative.

4. I candidati inclusi nelle graduatorie di cui al presente articolo, che non abbiano presentato domanda di inserimento nella graduatoria nazionale, ovvero che, per esaurimento dei posti conferiti da tale graduatoria per le province richieste, non siano stati destinatari di una proposta di immissione in ruolo a tempo indeterminato con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale al 50% nel profilo professionale di collaboratore scolastico, permangono nella graduatoria provinciale.

5. I candidati di cui al comma precedente potranno essere destinatari di una proposta di immissione in ruolo a tempo indeterminato con rapporto di lavoro a tempo pieno, solo qualora nella provincia di appartenenza si verifichino nuove disponibilità, nell'ambito dei posti di cui all'articolo 58, comma 5-ter del Decreto-Legge e al netto delle risorse prioritariamente destinate, ai sensi del comma 5-septies, alla trasformazione a tempo pieno dei rapporti instaurati ai sensi dei commi 5-ter, 5-sexies e 5-septies. In tal caso, l'USR competente per territorio scorrerà la graduatoria provinciale di merito, nei limiti dei posti divenuti nuovamente disponibili.

6. A seguito dell'approvazione e pubblicazione delle graduatorie provinciali di merito di cui al presente articolo, con apposito bando adottato dalla Direzione generale per il personale scolastico, sono disciplinate le modalità di predisposizione della graduatoria nazionale prevista dall'articolo 58, comma 5-septies, del Decreto-Legge.

7. La graduatoria nazionale è finalizzata al conferimento dei posti interi residuati all'esito della procedura selettiva di cui al comma 5-sexies dell'articolo 58 del Decreto-Legge.

8. Detti posti sono utilizzati per il collocamento in ruolo, una tantum e in base all'ordine di graduatoria, del personale graduato nelle procedure selettive disciplinate dal presente decreto, nonché del personale che, pur avendo partecipato alla procedura selettiva di cui al comma 5-sexies dell'articolo 58 del Decreto-Legge, non sia stato destinatario di proposta di immissione in ruolo nel profilo professionale di collaboratore scolastico in quanto soprannumerario nella graduatoria provinciale per carenza di posti disponibili.

9. L'inserimento contestuale nella graduatoria nazionale delle due categorie di personale indicate al comma precedente avviene, a domanda degli interessati, sulla base del punteggio e dei titoli già acquisiti dagli stessi nelle graduatorie provinciali di provenienza approvate, previa verifica dei requisiti di ammissione e dei titoli, dai competenti Uffici all'esito delle procedure selettive di cui all'articolo 58, comma 5-sexies, del Decreto-Legge e di cui all'articolo 3 del presente decreto.