CCNI M.I.M. 01.08.2023
Contratto collettivo nazionale integrativo area istruzione e ricerca. Dirigenza scolastica.
Art. 1 - Campo di applicazione e destinatari
Art. 2 - Riparto FUN
Art. 3 - Incarico di reggenza
Art. 4 - Incarichi aggiuntivi
Art. 5 - Dirigenti scolastici in particolari posizioni di stato
Art. 6 - Retribuzione di posizione
Art. 7 - Retribuzione di risultato
Art. 8 - Decorrenza ed efficacia
Art. 9 - Clausola di salvaguardia
Art. 10 - Disposizioni finali
Formula iniziale
Il giorno 1° agosto 2023, alle ore 12:30, si svolge l'incontro in sede di contrattazione collettiva nazionale integrativa tra la delegazione di parte pubblica e le delegazioni di parte sindacale legittimate alla contrattazione collettiva integrativa, avente all'ordine del giorno: "Sottoscrizione definitiva dell'ipotesi contrattuale 31 maggio 2023 relativa all'individuazione delle fasce di complessità, dei criteri di riparto e impiego della risorsa costituente il Fondo unico nazionale (FUN), tra quota destinata alla retribuzione di posizione e quota destinata alla retribuzione di risultato, per l'a.s. 2023/2024".
Vista la nota 27 luglio 2023, n. 48496, con cui il Dipartimento per la funzione pubblica - Servizio contrattazione collettiva, ha chiesto chiarimenti in merito all'ipotesi contrattuale in argomento;
Richiamata la nota 31 luglio 2023, n. 2244, con la quale il Ministero ha riscontrato la suddetta richiesta;
Considerato che con la nota 31 luglio 2023, n. 48831 il dipartimento per la funzione pubblica - servizio contrattazione collettiva, ha preso atto del percorso intrapreso al fine di garantire una regolamentazione che consenta il venir meno di ingiustificate differenziazioni retributive per la dirigenza scolastica;
Considerato altresì che con nota 27 luglio 2023, n. 207676 il mef - igop esprime parere favorevole all'ulteriore corso dell'ipotesi contrattuale del 31 maggio 2023, a condizione che all'articolo 9 dell'ipotesi in argomento le parole "...sino alla scadenza naturale dell'incarico in essere" siano sostituite con le parole "...per l'anno scolastico 2023/2024.";
Tenuto conto che il decreto interdipartimentale n. 61 del 19 giugno 2023 rettifica l'analogo provvedimento 31 maggio 2023, n. 58;
Richiamato il decreto interdipartimentale n. 70 del 31 luglio 2023;
Al termine dell'incontro, le parti concordano e sottoscrivono definitivamente l'ipotesi di contratto collettivo nazionale integrativo 31 maggio 2023, con le modifiche menzionate.
Ipotesi di contratto collettivo nazionale integrativo
Area istruzione e ricerca
Dirigenza scolastica
Criteri di riparto e impiego della risorsa costituente il Fondo Unico Nazionale (FUN), tra quota destinata alla retribuzione di posizione e quota destinata alla retribuzione di risultato A decorrere dall'a.s. 2023/2024
Premessa
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, che agli articoli 40 e 40 bis disciplina la contrattazione collettiva nazionale e integrativa;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e, in particolare, l'articolo 19, commi 5 e 5-bis;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario" convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e, in particolare, l'articolo 14, comma 16;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, concernente "Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca", convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e, in particolare, l'articolo 12, che inserisce il comma 5-ter all'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, e prevede che, dall'anno scolastico 2014-2015, i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici sono definiti con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza Unificata e che le regioni procedono al dimensionamento sulla base del predetto accordo;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", in particolare l'articolo 1, comma 255 che stabilisce che "Nel fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stanziati, in apposita sezione, 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, da destinare, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale, al «fondo unico nazionale per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato» per l'incremento della retribuzione di posizione di parte variabile e della retribuzione di risultato dei dirigenti scolastici";
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" e, in particolare, l'articolo 1, comma 978 il quale prevede che "Per l'anno scolastico 2021/2022, alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 unità per le istituzioni situate nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 979. Le predette istituzioni scolastiche sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici titolari di incarico presso altre istituzioni scolastiche autonome. Alle istituzioni scolastiche autonome di cui al primo periodo non può essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali e amministrativi";
Visto l'articolo 1, comma 339, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che dispone che il fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato è incrementato di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 destinati alla retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici;
Visto il comma 340, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con il quale si stabilisce che il fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato è incrementato di ulteriori 8,3 milioni di euro, una tantum per l'anno 2022, e di 25 milioni di euro, una tantum per l'anno 2023, destinati alla retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" e, in particolare, l'articolo 1, comma 341, con cui è stata disposta una deroga al C.C.N.L. dell'Area "Istruzione e ricerca" per il triennio 2016-2018, sottoscritto in data 8 luglio 2019, che ha consentito la definizione delle retribuzioni di posizione e di risultato dei Dirigenti Scolastici attraverso i Contratti Integrativi Regionali (C.I.R.) sino all'a.s. 2021/2022, in continuità con gli anni scolastici precedenti, e successivamente modificato dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 che ha prorogato il meccanismo dei Contratti Integrativi Regionali anche per l'anno scolastico 2022/2023, garantendo il mantenimento dei livelli retributivi delle posizioni variabili del C.I.R. relativo all'a.s. 2021/22;
Visto l'articolo 1, comma 343, della predetta legge 30 dicembre 2021, n. 234, che estende agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 il dimensionamento delle istituzioni scolastiche, come previsto dall'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025" e, in particolare, l'articolo 1, comma 558, secondo capoverso, il quale prevede che "Nel fondo istituito ai sensi del primo periodo confluiscono le eventuali economie derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, previo accertamento operato con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
VISTE altresì le modifiche apportate al sopra citato articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 dall'articolo 47, comma 8, del D.L. 30 aprile 2022, n. 36 convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79 per effetto delle quali per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 le istituzioni scolastiche con un numero di alunni pari o superiore a 500 unità, ridotto fino a 300 unità per le istituzioni situate nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, sono disponibili per le operazioni di mobilità regionale e interregionale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 19-quater del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4;
Visto l'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e) del C.C.N.L. dell'Area "Istruzione e ricerca" per il triennio 2016-2018, sottoscritto in data 8 luglio 2019, che rimette alla contrattazione integrativa nazionale i criteri per la determinazione, la corresponsione ed il riparto per la retribuzione di posizione e di risultato dei Dirigenti scolastici;
Visto l'articolo 41 del C.C.N.L. dell'Area "Istruzione e ricerca" per il triennio 2016-2018, sottoscritto in data 8 luglio 2019, che dispone che a valere sul fondo unico nazionale sono finanziate le retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici;
Visto l'articolo 42, comma 5, del C.C.N.L. dell'Area "Istruzione e ricerca" per il triennio 2016-2018, sottoscritto in data 8 luglio 2019 che prevede che dall'inizio dell'anno scolastico 2019-2020 venga disapplicato l'articolo 26 del C.C.N.L. relativo al personale dell'Area V della Dirigenza per il quadriennio normativo 2006-2009, sottoscritto in data 15 luglio 2010, secondo cui i criteri per la determinazione della retribuzione di posizione, parte variabile, dei Dirigenti scolastici, sono definiti in sede di contrattazione integrativa regionale.
Visto l'Atto di Indirizzo emanato dal Capo Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e formazione - adottato con decreto dipartimentale n. 1791 del 20 luglio 2022, con il quale sono stati indicati i criteri generali e i parametri numerici per la graduazione delle istituzioni scolastiche;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 86 del 11 maggio 2023, previsto dal citato articolo 1, comma 1, secondo capoverso della legge n. 197 del 2022, con il quale sono state accertate le economie derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, comma 978, nonché l'articolo 1, comma 558, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
Visto il decreto ministeriale n. 70 del 19 aprile 2023 relativo alla dotazione organica dei dirigenti scolastici per l'a.s. 2023/2024.
Visto il decreto del Direttore Generale per le risorse umane e finanziarie di costituzione del FUN 25 maggio 2023, n. 997 per un importo complessivo pari ad euro 376.070.015,69 (euro 273.449.781,64 lordo dipendente);
Vista la nota ai Dirigenti scolastici e agli Uffici scolastici regionali, prot. n. 11869 del 27 aprile 2023, con cui sono state aperte le funzioni della piattaforma "Fasce di complessità per l'individuazione della graduazione delle istituzioni scolastiche";
Visto il decreto interdipartimentale n. 58 del 31 maggio 2023 con il quale, in applicazione dei criteri generali contenuti nel richiamato decreto dipartimentale n. 1791/2022, a ciascuna istituzione scolastica è attribuito il punteggio complessivo indicante la complessità;
Visto il decreto interdipartimentale n. 61 del 19 giugno 2023 con il quale si rettifica l'analogo provvedimento 31 maggio 2023, n. 58;
Visto il decreto interdipartimentale n. 70 del 31 Luglio 2023;
Considerato che è stata verificata la rappresentatività sindacale delle sigle presenti al tavolo delle trattative.
Tanto premesso, le parti convengono quanto segue.
1. Il presente contratto collettivo nazionale integrativo si applica ai dirigenti scolastici in attuazione degli articoli 7, 39, 42 e 43 del C.C.N.L. 8 luglio 2019 dell'Area "Istruzione e ricerca", per il triennio 2016-2018.
1. Alla retribuzione di posizione e ai compensi per gli incarichi di reggenza delle istituzioni scolastiche è destinata una quota pari all'85% della risorsa costituente il FUN.
2. Alla retribuzione di risultato è destinata una quota pari al 15% della risorsa costituente il FUN.
3. Qualora, in applicazione del comma 1 risulti un utilizzo inferiore all'85%, la relativa risorsa è destinata alla retribuzione di risultato ai sensi dell'art. 42, comma 4 del CCNL 2016-2018.
1. In caso di affidamento di incarico di reggenza in sostituzione di un dirigente scolastico, nell'ipotesi di assenza o di impedimento, per un periodo superiore a 30 giorni, al dirigente scolastico reggente è corrisposta una integrazione della retribuzione di risultato pari all'80% della retribuzione di posizione di parte variabile dell'istituzione scolastica oggetto di reggenza.
2. L'importo di cui al comma 1 è determinato in relazione alla durata della reggenza considerando, in ogni caso, pari a un mese la frazione di servizio continuativo non inferiore a 16 giorni.
3. L'onere per le reggenze delle istituzioni scolastiche, di cui all'art. 42 commi 1 e 3 del CCNL 2016-2018, grava sulla quota dell'85% del FUN ad esclusione delle reggenze di cui al successivo comma 4.
4. L'onere per le reggenze previste dall'articolo 1, commi 978 e 979, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e s.m.i., è finanziato dalla medesima disposizione ovvero senza aggravio a carico della risorsa costituente il FUN.
1. Con riferimento agli incarichi aggiuntivi resta fermo quanto disciplinato dall'art. 19 del CCNL 11 aprile 2006.
2. I versamenti di cui al comma precedente sono effettuati in conto entrata sul capo XIII capitolo 3408 articolo 3 e incrementano le risorse destinate alla retribuzione di risultato dei dirigenti scolastici.
1. In tutti i casi nei quali ai dirigenti scolastici sono assegnate funzioni diverse dallo svolgimento di un incarico dirigenziale presso una istituzione scolastica con retribuzione corrisposta dal Ministero dell'istruzione e del merito, la retribuzione di posizione e di risultato è posta a carico del fondo unico nazionale, di cui all'art. 41 del C.C.N.L. dell'Area "Istruzione e ricerca" per il triennio 2016-2018, sottoscritto in data 8 luglio 2019, per le retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici. La retribuzione di posizione e di risultato di cui al periodo precedente non è comunque dovuta nel caso in cui al Dirigente scolastico sia stato attribuito un incarico dirigenziale effettivo presso Enti disciplinati da altro comparto di contrattazione o presso altre Pubbliche amministrazioni.
2. Per i Dirigenti Scolastici in particolari posizioni di stato, di cui all'articolo 13 comma 4, del C.C.N.L. relativo al personale dell'Area V della Dirigenza per il quadriennio normativo 2002-2005, sottoscritto in data 11 aprile 2006, la retribuzione di posizione parte variabile e quella di risultato è determinata nell'identica misura di quella attribuita nella sede di titolarità.
1. Sulla base dei punteggi attribuiti con il decreto dipartimentale n. 58 DEL 2023, richiamato in premessa, ciascuna istituzione scolastica è inserita nelle seguenti fasce di complessità:
Fascia A da 62 punti
Fascia B da 39 a 61 punti
Fascia C fino a 38 punti
2. Sulla base della risorsa finanziaria individuata con il decreto di costituzione del FUN 25 maggio 2023, n. 997 a ciascuna istituzione scolastica è associato l'importo della retribuzione di posizione spettante al dirigente scolastico destinatario del relativo incarico, in base alla fascia di complessità:
Fascia A euro 34.165,11 (di cui euro 12.565,11 parte fissa e euro 21.600,00 parte variabile)
Fascia B euro 30.165,11 (di cui euro 12.565,11 parte fissa e euro 17.600,00 parte variabile)
Fascia C euro 26.165,11 (di cui euro 12.565,11 parte fissa e euro 13.600,00 parte variabile)
1. Nelle more della definizione del Sistema di valutazione dei dirigenti scolastici, la retribuzione di risultato, come definita dall'articolo 2, comma 2, maggiorata della risorsa residuale all'esito delle retribuzioni di posizione e di reggenza gravanti sulla porzione pari all'85% del fondo unico nazionale, è commisurata al rapporto tra i livelli di retribuzione di posizione relativa all'istituzione scolastica di cui all'incarico principale.
1. I criteri e le modalità di utilizzo del FUN, definiti dal presente contratto, si applicano per l'anno scolastico 2023/2024 e continuano ad applicarsi fino alla stipula di successivi contratti integrativi.
1. Qualora dall'applicazione del presente contratto dovesse scaturire la decurtazione del valore della retribuzione di posizione rispetto a quella in godimento, al dirigente scolastico, con incarico conferito antecedentemente all'a.s. 2023/2024 e in corso di svolgimento nel medesimo a.s., è riconosciuto un differenziale idoneo a garantire il livello di retribuzione in godimento per l'a.s. 2023/2024.
1. Le parti rimettono ad un apposito tavolo di confronto tecnico le problematiche che dovessero sorgere nell'applicazione del presente contratto, anche con l'ausilio dei risultati di apposito monitoraggio effettuato dall'Amministrazione, secondo i principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza. I dati del monitoraggio saranno resi disponibili alle OO.SS.
Dichiarazione congiunta sull'attuazione del CCNI fasce di complessità dei dirigenti scolastici per l'anno scolastico 2023/2024.
In relazione all'ipotesi CCNI sulle fasce di complessità dei dirigenti scolastici relativo all'anno scolastico 2023/2024, le parti sottoscrivono la presente dichiarazione:
1) l'amministrazione, nella fase di prima applicazione del nuovo sistema delle fasce di complessità a livello nazionale, si impegna a rivedere, mediante il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali, in tempo utile per l'anno scolastico 2024/2025, i criteri generali e i parametri numerici per la graduazione delle istituzioni scolastiche previsti con l'atto di indirizzo emanato dal Capo Dipartimento del sistema di istruzione e formazione, adottato con dd. n. 1791 del 20 luglio 2022;
2) L'amministrazione si impegna, nell'ambito della prossima procedura di mobilità dei dirigenti scolastici, a riconoscere, un criterio di precedenza, nel rispetto della normativa vigente, a favore dei dirigenti con incarico in scadenza al 31 agosto 2023 per i quali derivi un decremento nella PPV, in caso di conferma nella stessa sede;
3) l'Amministrazione si impegna ad attivare tempestivamente le opportune interlocuzioni con gli uffici competenti del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di garantire all'avvio dell'anno scolastico 2023/2024 gli adeguamenti stipendiali derivanti dall'applicazione dell'Ipotesi di CCNI, sottoscritta in data odierna.