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CCNI M.I.M. 01.08.2023

Contratto collettivo nazionale integrativo area istruzione e ricerca. Dirigenza scolastica.

Art. 3 - Incarico di reggenza

1. In caso di affidamento di incarico di reggenza in sostituzione di un dirigente scolastico, nell'ipotesi di assenza o di impedimento, per un periodo superiore a 30 giorni, al dirigente scolastico reggente è corrisposta una integrazione della retribuzione di risultato pari all'80% della retribuzione di posizione di parte variabile dell'istituzione scolastica oggetto di reggenza.

2. L'importo di cui al comma 1 è determinato in relazione alla durata della reggenza considerando, in ogni caso, pari a un mese la frazione di servizio continuativo non inferiore a 16 giorni.

3. L'onere per le reggenze delle istituzioni scolastiche, di cui all'art. 42 commi 1 e 3 del CCNL 2016-2018, grava sulla quota dell'85% del FUN ad esclusione delle reggenze di cui al successivo comma 4.

4. L'onere per le reggenze previste dall'articolo 1, commi 978 e 979, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e s.m.i., è finanziato dalla medesima disposizione ovvero senza aggravio a carico della risorsa costituente il FUN.