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Decreto M.I.M. 22.08.2023, n. 106909

Avviso pubblico per la selezione di assistenti amministrativi per il Gruppo di supporto al PNRR.

Art. 1 -  Oggetto

Art. 2 -  Domanda di partecipazione

Art. 3 -  Termine per inoltro della domanda di partecipazione

Art. 4 -  Requisiti richiesti

Art. 5 -  Criteri di valutazione

Art. 6 -  Colloquio

Art. 7 -  Composizione e compiti della commissione. Condizioni ostative all'incarico di presidente e componente di commissione

Art. 8 -  Graduatoria

Art. 9 -  Inquadramento, trattamento e formazione

Art. 10 -  Attività

Art. 11 -  Accesso agli atti della selezione

Art. 12 -  Informativa sul trattamento dei dati personali e responsabile del proce dimento

Art. 13 -  Norme di salvaguardia

Art. 14 -  Oneri

Art. 1 - Oggetto

1. L'articolo 47, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, ha previsto l'indizione di una procedura selettiva pubblica mediante comparazione per titoli, esperienze professionali e colloquio, finalizzata a individuare, per 4 anni scolastici consecutivi, ovvero per gli anni scolastici 2022-2023, 2023- 2024, 2024-2025 e 2025-2026, un numero di 100 docenti e assistenti amministrativi da porre in posizione di comando presso l'Amministrazione centrale e presso gli Uffici scolastici regionali.

2. A seguito delle procedure espletate nell'ambito dell'Avviso pubblico prot. n. 53715 del 21 giugno 2022, sono state costituite le graduatorie, distinte per le posizioni di comando di docenti ed assistenti amministrativi, presso il Ministero dell'istruzione e del merito, approvate con decreto del Direttore e coordinatore dell'Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza 8 agosto 2022, n. 47.

3. Con il presente Avviso è bandita, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 8, comma 8, secondo periodo, del citato Avviso pubblico prot. n. 53715 del 21 giugno 2022, una nuova procedura per la selezione di assistenti amministrativi per posizioni di comando per gli anni scolastici 2023-2024, 2024-2025 e 2025-2026, presso il Ministero dell'istruzione e del merito - Unità di missione per il PNRR, a seguito di esaurimento della relativa graduatoria, di cui all'allegato 2 al citato decreto direttoriale 8 agosto 2022, n. 47. I posti disponibili alla data del presente avviso sono pari a 4.

4. Gli assistenti amministrativi in posizione di comando andranno ad integrare il Gruppo di supporto alle scuole per il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e sono assegnati presso il Ministero dell'istruzione e del merito - Unità di missione per il PNRR.

5. Il personale scolastico comandato costituisce il Gruppo di supporto alle scuole per il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e assicura, unitamente alle équipe formative territoriali, un costante accompagnamento alle istituzioni scolastiche per l'attuazione degli investimenti del PNRR, con il coordinamento funzionale dell'Unità di missione del PNRR.

Art. 2 - Domanda di partecipazione

1. Alla presente procedura selettiva sono ammessi a partecipare gli assistenti amministrativi di ruolo e in servizio, a tempo indeterminato, che abbiano superato il periodo di prova.

2. I candidati presentano la domanda di partecipazione alla presente procedura di selezione esclusivamente attraverso il portale "Istanze on-line", ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le istanze presentate con modalità diverse non saranno in alcun caso prese in considerazione.

3. Nella domanda di partecipazione il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

a) il cognome e il nome;

b) la data, il luogo di nascita, la residenza (indirizzo, comune e codice di avviamento postale) e il codice fiscale;

c) di aver superato, con esito positivo, il periodo di prova;

d) la tipologia di selezione per la quale presenta la candidatura (comando con indicazione della sede già predefinita - Ministero dell'istruzione e del merito - Roma);

e) di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni richieste;

f) di possedere i requisiti e i titoli previsti dal presente avviso. I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione;

g) l'indirizzo, il numero telefonico, il recapito di posta elettronica ordinaria e/o certificata presso cui si chiede di ricevere le comunicazioni relative alla presente selezione. Il candidato si impegna a far conoscere tempestivamente qualsiasi variazione tramite il portale "Istanze on-line";

h) copia del documento di identità in corso di validità, che sarà altresì utilizzato per l'identificazione, in caso di ammissione al colloquio in videoconferenza;

i) se, nel caso in cui si tratti di persona con disabilità, abbia l'esigenza, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di essere assistita durante il colloquio in videoconferenza, indicando, in caso affermativo, l'ausilio necessario e le eventuali misure di privacy in relazione alla propria disabilità;

j) il consenso al trattamento dei dati personali per la presente procedura per le finalità e con le modalità di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, in attuazione del regolamento UE n. 679/2016.

4. Nella medesima domanda di partecipazione on line il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i titoli posseduti e le esperienze professionali documentate, di cui alla tabella A, allegata al presente avviso.

5. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva vengono autocertificati tramite le dichiarazioni rese dai partecipanti in occasione della compilazione della domanda stessa. Tali requisiti e condizioni devono essere posseduti entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura selettiva. In qualsiasi momento l'Amministrazione può procedere a controlli, anche a campione, sulla veridicità della documentazione esibita, nonché sulle eventuali dichiarazioni sostitutive rese dai partecipanti.

6. I dati riportati dal candidato nella domanda assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Vigono, al riguardo, le disposizioni di cui all'art. 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica che prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per il candidato che rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità.

7. La data di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non consentirà più l'accesso. Il sistema informatico rilascia il numero identificativo e la ricevuta di avvenuta iscrizione alla selezione che il candidato deve stampare e presentare all'atto dell'identificazione il giorno dell'eventuale colloquio in videoconferenza.

8. I candidati sono ammessi alla selezione con riserva di successivo accertamento del possesso dei requisiti di ammissione e dei titoli. In caso di carenza degli stessi, il Ministero dell'istruzione e del merito dispone l'esclusione immediata dei candidati in qualsiasi momento della procedura selettiva, anche a seguito dell'eventuale posizionamento utile in graduatoria. L'esclusione è disposta con provvedimento motivato di cui è data comunicazione agli interessati.

9. L'esclusione dalla selezione è disposta, in qualunque momento, per difetto dei requisiti o per intempestività della domanda o di documenti la cui presentazione sia richiesta a pena di decadenza.

10. Il Ministero dell'istruzione e del merito non è responsabile delle mancate comunicazioni dipendenti da inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio indirizzo di posta elettronica oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo di posta elettronica rispetto a quello indicato nella domanda di partecipazione, nonché in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 3 - Termine per inoltro della domanda di partecipazione

1. Le domande di partecipazione del personale interessato possono essere presentate, a partire dalle ore 15.00 del giorno 22 agosto 2023 ed entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 5 settembre 2023, unicamente tramite il sistema informativo POLIS Istanze on line, utilizzando il modello previsto. Si precisa che non saranno prese in considerazione le domande che dovessero pervenire in altre modalità e oltre il suddetto termine di scadenza.

2. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il mancato caricamento delle domande derivante da eventuali disguidi o ritardi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Art. 4 - Requisiti richiesti

1. I candidati devono dimostrare adeguata conoscenza delle misure previste nel settore dell'istruzione all'interno del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del relativo quadro di riferimento europeo, possedere specifiche competenze nella progettazione, realizzazione, monitoraggio, valutazione, rendicontazione e controlli di progetti nazionali ed europei, al fine di fornire accompagnamento alle scuole, aver maturato significative esperienze nel settore dell'innovazione didattica e digitale e egli ambienti di apprendimento innovativi delle scuole.

Art. 5 - Criteri di valutazione

1. La valutazione dei candidati per entrambe le selezioni è effettuata da una commissione appositamente costituita, attraverso la valutazione di:

- titoli culturali e scientifici: max 20 punti;

- esperienze professionali: max 30 punti;

- colloquio tecnico-motivazionale sulla base dei requisiti richiesti dall'art. 4: max 50 punti.

2. La commissione di valutazione attribuirà un punteggio complessivo massimo di 100 punti suddivisi secondo quanto previsto dalla tabella A, allegata al presente avviso, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

3. La commissione, al termine della valutazione dei titoli e delle esperienze professionali dichiarate secondo la tabella A, redige una graduatoria per titoli.

Art. 6 - Colloquio

1. Per la selezione degli assistenti amministrativi in posizione di comando è ammesso a sostenere il colloquio tecnico-motivazionale un numero massimo di 30 assistenti amministrativi, sulla base del più alto punteggio conseguito, fatti salvi eventuali candidati che abbiano conseguito punteggi pari merito.

2. Gli assistenti amministrativi, che abbiano validamente presentato la propria candidatura entro i termini previsti dall'avviso e che abbiano concorso per la posizione di comando presso il Ministero dell'istruzione e del merito, potranno verificare, dopo l'attribuzione dei punteggi da parte della commissione, l'esito della fase di valutazione dei titoli e delle esperienze, accedendo al portale "Istanze on line", inserendo le proprie credenziali di accesso e selezionando l'istanza di cui al presente avviso. Ciascun candidato visualizzerà il punteggio conseguito, la posizione nella graduatoria e, in caso di ammissione al colloquio, la data e l'orario di svolgimento del colloquio nonché il link per il collegamento tramite sistema di videoconferenza. La pubblicazione di tali dati sul portale "Istanze on line" ha valore di notifica a tutti gli effetti.

3. Gli assistenti amministrativi, che abbiano validamente presentato la propria candidatura entro i termini previsti dall'avviso, riceveranno apposita comunicazione sull'indirizzo di posta istituzionale circa l'esito della fase di valutazione dei titoli e delle esperienze con il punteggio conseguito e, in caso di ammissione al colloquio, la data e l'orario di svolgimento del colloquio, nonché il link per il collegamento tramite sistema di videoconferenza. L'invio di tali dati sull'indirizzo di posta elettronica istituzionale del candidato ha valore di notifica a tutti gli effetti.

4. Il colloquio si svolgerà in modalità di videoconferenza tramite apposita piattaforma. Le modalità tecniche di svolgimento dell'esame saranno rese visibili ai candidati sul portale "Istanze on line", secondo la procedura indicata al comma 2.

5. La presentazione della candidatura ai sensi del presente avviso implica l'accettazione delle modalità per lo svolgimento del colloquio in videoconferenza.

6. Ogni candidato nella data e nell'ora in cui inizia il colloquio in videoconferenza dovrà trovarsi in una stanza senza altre persone, dotandosi, a proprio carico, delle necessarie attrezzature digitali per il collegamento in videoconferenza (computer, microfono e videocamera) e dell'adeguata connettività a internet, nonché del documento di identità, che deve essere il medesimo documento allegato in sede di candidatura.

7. Durante il colloquio, il candidato dovrà tenere sempre accesa la videocamera senza uso di sfondi virtuali; è fatto divieto al candidato di utilizzare durante il colloquio cuffie, auricolari, telefono fisso o mobile.

8. Il Ministero dell'istruzione e del merito non è responsabile di eventuali problematiche tecniche o di connettività, che impediscano al candidato di poter svolgere il colloquio in videoconferenza.

9. I candidati per la selezione presso il Ministero dell'istruzione e del merito ammessi al colloquio con riserva di accertamento dei requisiti richiesti dal presente avviso provvedono a caricare il curriculum vitae in formato europeo e la documentazione attestante il possesso dei titoli dichiarati in sede di candidatura sul portale "Istanze on line", riaccedendo all'istanza di candidatura.

10. La mancata presentazione o partecipazione al colloquio in videoconferenza sarà considerata rinuncia alla partecipazione alla selezione qualunque sia la causa.

11. Qualora la commissione rilevi, durante il colloquio, condotte in violazione delle vigenti normative e delle disposizioni contenute nel presente avviso, poste in essere da un candidato, la stessa può procedere ad annullare il colloquio e ad attribuire il punteggio minimo previsto.

12. È fatto divieto a chiunque di registrare, per intero o in parte, con strumenti di qualsiasi tipologia, l'audio, il video o l'immagine della seduta a distanza e di diffondere dati o informazioni ottenuti in virtù di tale accesso. I comportamenti non conformi a quanto prescritto saranno perseguiti in termini di legge.

Art. 7 - Composizione e compiti della commissione. Condizioni ostative all'incarico di presidente e componente di commissione

1. È costituita una commissione di valutazione per le candidature alle posizioni di comando per assistenti amministrativi presso il Ministero dell'istruzione e del merito - Unità di missione per il PNRR.

2. La commissione di valutazione, composta da tre membri, è nominata con apposito decreto del Direttore dell'Unità di missione del PNRR. I componenti della commissione sono individuati tra coloro che siano in possesso dei requisiti prescritti nel presente articolo.

3. La commissione di valutazione per la presente selezione pubblica può essere composta da dirigenti amministrativi e funzionari del Ministero dell'istruzione ovvero da professori o ricercatori universitari, dirigenti tecnici, dirigenti scolastici, docenti, assistenti amministrativi.

4. Alla commissione è assegnato un segretario.

5. La commissione, sulla base delle valutazioni di cui all'art. 5, procede a redigere la graduatoria di cui all'art. 8.

6. Il provvedimento di nomina della commissione può indicare anche i componenti supplenti, scelti secondo i medesimi requisiti previsti dal presente articolo.

7. La commissione può validamente riunirsi anche con sistemi di videoconferenza, secondo le modalità previste dal decreto di nomina.

8. Ai membri della commissione, ordinari e supplenti, e ai segretari non spettano compensi, gettoni o indennità di presenza né rimborsi spese comunque denominati.

9. Alla sostituzione del presidente e dei componenti la commissione, rinunciatari o decaduti dalla nomina, si provvede con analogo decreto.

10. Il presidente e i componenti della commissione giudicatrice devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali:

a) non devono aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso;

b) non avere in corso procedimenti disciplinari ai sensi dell'articolo 55 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro (per i dirigenti scolastici, i dirigenti tecnici e i docenti), e del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 (per i professori e i ricercatori universitari);

c) non essere incorsi in alcuna delle sanzioni disciplinari previste dai codici disciplinari dei rispettivi ordinamenti;

d) non essere stati collocati a riposo da più di tre anni e, se in quiescenza, non aver superato il settantesimo anno di età alla data di indizione della presente procedura selettiva;

e) a partire da un anno precedente alla data di indizione della presente procedura, non essere componente dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, non ricoprire carriere o incarichi politici e non essere rappresentanti sindacali, ivi comprese le Rappresentanze sindacali unitarie, o designati dalle confederazioni e organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;

f) non avere relazioni di parentela, affinità entro il quarto grado o abituale convivenza con uno o più candidati.

11. Il decreto con il quale è costituita la commissione è pubblicato sul sito internet del Ministero dell'istruzione e del merito.

Art. 8 - Graduatoria

1. La graduatoria, relativa alle selezioni per posizioni di comando per assistenti amministrativi presso il Ministero dell'istruzione e del merito - Unità di missione per il PNRR è approvata con apposito decreto del direttore dell'Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

2. La graduatoria di cui al comma 1 ha validità per gli anni scolastici 2023-2024, 2024-2025 e 2025-2026.

3. La graduatoria è redatta sulla base della somma dei punteggi riportati nella valutazione dei titoli, delle esperienze e del colloquio.

4. Il punteggio minimo per il superamento dell'intera selezione, dato dalla somma dei punti per la valutazione dei titoli, delle esperienze professionali e del colloquio, deve essere pari ad almeno 35 punti. In caso di parità di punteggio, precede il candidato più giovane per età.

5. Conseguono il comando i candidati che si collocano in una posizione utile in relazione al numero dei posti effettivamente disponibili, che abbiano comunque riportato un punteggio complessivo, calcolato in base a quanto previsto dal comma 4, pari o superiore a 35 punti. La rinuncia al comando comporta la decadenza dalla relativa graduatoria.

6. In caso di eventuale incremento del contingente per il Gruppo di supporto al PNRR, ovvero in caso di rinunce, si potrà procedere allo scorrimento della graduatoria.

Art. 9 - Inquadramento, trattamento e formazione

1. Gli assistenti amministrativi selezionati per la posizione di comando sono assegnati al Ministero dell'istruzione e del merito - Unità di missione per il PNRR, che provvede alla gestione amministrativa del personale assegnato in comando, per la costituzione del Gruppo di supporto al PNRR e per lo svolgimento di azioni accompagnamento alle istituzioni scolastiche per l'attuazione degli investimenti del PNRR, per la durata di 3 anni scolastici fino all'anno scolastico 2025/2026.

2. L'attività svolta nel Gruppo di supporto al PNRR per le finalità di cui al presente Avviso è valida a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola.

3. La sede di servizio è presso gli uffici dell'Amministrazione centrale di Roma. Non è previsto lo svolgimento del servizio ad orario parziale. Si specifica che, in caso di assegnazione dell'incarico, continuerà ad essere corrisposta la retribuzione in godimento secondo le vigenti disposizioni contrattuali di riferimento.

4. L'incarico di assistente amministrativo in posizione di comando è incompatibile con la con- temporanea fruizione di distacchi, comandi o altri incarichi, conferiti da istituzioni scolastiche e altri soggetti, a qualsiasi titolo, per attività finanziate nell'ambito delle linee di investimento per l'istruzione previste nel PNRR.

5. Per la sostituzione del personale assistente amministrativo utilizzato presso il Gruppo di supporto al PNRR, si provvede con supplenze annuali da conferire per la durata del comando ai sensi dell'articolo 47, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36.

6. Per i componenti il Gruppo di supporto al PNRR possono essere previste specifiche sessioni di formazione.

Art. 10 - Attività

1. Gli assistenti amministrativi individuati con la selezione in posizione di comando operano presso la sede di servizio dell'Amministrazione centrale, viale Trastevere 76/A, Roma.

2. Agli assistenti amministrativi costituenti il Gruppo di supporto al PNRR possono essere affidati i compiti di:

a) sostegno e accompagnamento alle istituzioni scolastiche per lo sviluppo di progetti finanziati con il PNRR per il potenziamento delle competenze e per la transizione digitale delle scuole per gli aspetti infrastrutturali, didattici e amministrativi;

b) formazione sul raggiungimento dei target e delle milestones delle singole linee di investimento e mappatura delle azioni realizzate dai soggetti attuatori del PNRR per l'istruzione e del relativo stato di avanzamento;

c) promozione, supporto e accompagnamento per lo scambio e la diffusione di modelli di intervento e buone pratiche fra le scuole delle azioni finanziate dal PNRR, l'informazione e la formazione del personale scolastico sulla gestione dei progetti, l'animazione territoriale e la partecipazione della comunità;

d) supporto all'implementazione e all'utilizzo degli strumenti digitali in essere per la gestione delle azioni del PNRR per l'istruzione.

3. L'Unità di missione del PNRR presso il Ministero dell'istruzione e del merito definisce, con successivi atti, le modalità di svolgimento delle attività da parte del Gruppo di supporto al PNRR in coerenza con il Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Art. 11 - Accesso agli atti della selezione

1. Fino a quando la procedura selettiva non sia conclusa, l'Amministrazione può disporre il differimento dell'accesso agli atti al fine di assicurare la riservatezza dei lavori delle commissioni e la speditezza delle operazioni selettive.

Art. 12 - Informativa sul trattamento dei dati personali e responsabile del proce dimento

1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, in attuazione del regolamento UE n. 679/2016, si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi fomiti in sede di partecipazione alla selezione o comunque acquisiti a tale scopo dall'Amministrazione è finalizzato unicamente all'espletamento della selezione medesima e avverrà con l'utilizzo anche delle procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di comunicazione a terzi.

2. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione alla selezione e il possesso dei titoli, pena l'esclusione dalla selezione ovvero la mancata valutazione dei titoli stessi.

3. Ai candidati è riconosciuto il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento, per motivi legittimi.

4. Il responsabile del procedimento e del trattamento dei dati personali è il dirigente dell'Ufficio di coordinamento della gestione dell'Unità di missione del PNRR presso il Ministero dell'istruzione e del merito, dott. Andrea Bollini.

Art. 13 - Norme di salvaguardia

1. Il Ministero dell'istruzione e del merito si riserva la facoltà di annullare o revocare il presente avviso di selezione, sospendere o rinviare lo svolgimento della selezione stessa, nonché le connesse attività di nomina dei vincitori, di modificare, fino alla data di nomina degli assistenti amministrativi individuati, il numero dei posti in aumento o in decremento, di sospendere la nomina degli stessi in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, anche in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, o imponessero di differire o ritardare detti incarichi.

Art. 14 - Oneri

1. Ai maggiori oneri derivanti dal comando del personale assistente amministrativo costituente il Gruppo di supporto al PNRR, si provvede ai sensi dell'articolo 47, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

Il presente avviso di selezione è pubblicato sul sito internet del Ministero dell'istruzione e del merito.

Allegato - Tabella A

Tabella di valutazione per la selezione di assistenti amministrativi

 


A. Valutazione dei titoli culturali e scientifici
a) Possesso di titolo di laurea fino al massimo di un titolo:
- diploma di laurea vecchio ordinamento (DL) punti 8
- laurea specialistica (LS) punti 8
- laurea magistrale (LM) punti 8
- laurea triennale o di primo livello (L) punti 6
max 8 punti
b) conoscenza delle lingue a livello almeno B1 certificata dagli enti certificatori riconosciuti ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012 e del decreto del Ministro dell'istruzione 10 marzo 2022, n. 62 (1 punto per ciascuna certificazione posseduta di livello almeno B1) max 2 punti
c) master di I (punti 1) o II livello (punti 2), corrispondenti a 60 CFU con esame finale, nell'ambito di settori coerenti con le aree tematiche del management di progetti europei, conseguiti in differenti anni accademici e fino ad un massimo di quattro, rilasciati da università riconosciute max 4 punti
d) frequenza di percorsi di formazione e aggiornamento sulle tematiche relative alla gestione dei finanziamenti europei della durata di almeno 25 ore (punti 1 per ogni corso frequentato e documentato) max 6 punti
Totale del punteggio massimo attribuibile 20 punti

 

B. Valutazione delle esperienze professionali
a) attività di monitoraggio, gestione amministrativa e rendicontazione di azioni finanziate dai fondi strutturali europei e da altri programmi europei (es. Erasmus+), effettuate negli ultimi 5 anni (1 punto per ogni incarico documentato) max 6 punti
b) attività di monitoraggio, gestione amministrativa e rendicontazione di azioni finanziate con fondi nazionali (PNSD, fondi ex legge 440, etc.), effettuate negli ultimi 5 anni (1 punto per ogni incarico documentato) max 4 punti
c) attività formative per il personale scolastico, svolte in qualità di formatore, effettuate negli ultimi 5 anni compreso l'anno in corso su tematiche relative alla gestione amministrativa e alla rendicontazione (1 punto per ogni incarico documentato) max 5 punti
d) ruolo di referente del presidio di pronto soccorso tecnico nell'ambito del PNSD (2 punti per ciascun anno scolastico con incarico documentato) max 6 punti
e) servizio effettivamente prestato in sostituzione del direttore dei servizi generali e amministrativi per un periodo pari ad almeno 6 mesi, anche non continuativi, durante uno stesso anno scolastico, effettuato negli ultimi 10 anni (3 punti per ciascun anno scolastico con incarico documentato fino a un massimo di 9 punti) max 9 punti
Totale del punteggio massimo attribuibile 30 punti

 

C. Colloquio
a) conoscenza delle misure previste nel settore dell'istruzione all'interno del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del relativo quadro di riferimento europeo max 20 punti
b) competenze relative alla gestione amministrativa, alle procedure di appalto e alla rendicontazione di progetti complessi max 15 punti
c) approfondimento delle esperienze professionali svolte (chiarezza, pertinenza rispetto alla posizione da ricoprire, innovatività, team building), nell'ambito della gestione amministrativo-contabile di progetti max 15 punti
Totale del punteggio massimo attribuibile 50 punti
Totale del punteggio massimo attribuibile per i criteri A+B+C 100 punti