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Decreto M.I.M. 22.08.2023, n. 106909

Avviso pubblico per la selezione di assistenti amministrativi per il Gruppo di supporto al PNRR.

Art. 7 - Composizione e compiti della commissione. Condizioni ostative all'incarico di presidente e componente di commissione

1. È costituita una commissione di valutazione per le candidature alle posizioni di comando per assistenti amministrativi presso il Ministero dell'istruzione e del merito - Unità di missione per il PNRR.

2. La commissione di valutazione, composta da tre membri, è nominata con apposito decreto del Direttore dell'Unità di missione del PNRR. I componenti della commissione sono individuati tra coloro che siano in possesso dei requisiti prescritti nel presente articolo.

3. La commissione di valutazione per la presente selezione pubblica può essere composta da dirigenti amministrativi e funzionari del Ministero dell'istruzione ovvero da professori o ricercatori universitari, dirigenti tecnici, dirigenti scolastici, docenti, assistenti amministrativi.

4. Alla commissione è assegnato un segretario.

5. La commissione, sulla base delle valutazioni di cui all'art. 5, procede a redigere la graduatoria di cui all'art. 8.

6. Il provvedimento di nomina della commissione può indicare anche i componenti supplenti, scelti secondo i medesimi requisiti previsti dal presente articolo.

7. La commissione può validamente riunirsi anche con sistemi di videoconferenza, secondo le modalità previste dal decreto di nomina.

8. Ai membri della commissione, ordinari e supplenti, e ai segretari non spettano compensi, gettoni o indennità di presenza né rimborsi spese comunque denominati.

9. Alla sostituzione del presidente e dei componenti la commissione, rinunciatari o decaduti dalla nomina, si provvede con analogo decreto.

10. Il presidente e i componenti della commissione giudicatrice devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali:

a) non devono aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso;

b) non avere in corso procedimenti disciplinari ai sensi dell'articolo 55 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro (per i dirigenti scolastici, i dirigenti tecnici e i docenti), e del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 (per i professori e i ricercatori universitari);

c) non essere incorsi in alcuna delle sanzioni disciplinari previste dai codici disciplinari dei rispettivi ordinamenti;

d) non essere stati collocati a riposo da più di tre anni e, se in quiescenza, non aver superato il settantesimo anno di età alla data di indizione della presente procedura selettiva;

e) a partire da un anno precedente alla data di indizione della presente procedura, non essere componente dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, non ricoprire carriere o incarichi politici e non essere rappresentanti sindacali, ivi comprese le Rappresentanze sindacali unitarie, o designati dalle confederazioni e organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;

f) non avere relazioni di parentela, affinità entro il quarto grado o abituale convivenza con uno o più candidati.

11. Il decreto con il quale è costituita la commissione è pubblicato sul sito internet del Ministero dell'istruzione e del merito.