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Decreto M.I. 14.09.2022, n. 242

Esoneri e semiesoneri docenti presso istituzioni scolastiche affidate in reggenza.

Formula iniziale

Il Ministro dell'Istruzione

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Visto l'articolo 45, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2022, n.36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n.79, che ha introdotto il comma 83- bis all'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n.107, ai sensi del quale: «Dall'anno scolastico 2022/2023, in aggiunta a quanto previsto a legislazione vigente e a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva, i dirigenti delle istituzioni scolastiche individuate ai sensi del decreto di cui al secondo periodo possono altresì chiedere all'Ufficio scolastico regionale competente, nel limite massimo di un docente nel caso di esonero e di due nel caso di semi esonero, tra i docenti individuati ai sensi del comma 83 del presente articolo e dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la concessione dell'esonero o del semi esonero dall'insegnamento per attività di collaborazione nello svolgimento delle funzioni amministrative e organizzative. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al terzo periodo, parametri, criteri e modalità per l'individuazione, su base regionale, delle istituzioni scolastiche, affidate in reggenza, che possono avvalersi della facoltà di cui al periodo precedente, con priorità per quelle caratterizzate dal maggior numero di classi, nel rispetto del limite di spesa di cui al terzo periodo. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 12,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa»;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";

Visto l'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante disposizioni in materia di dirigenti scolastici;

Visto l'articolo 64, comma 5, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni in materia di organizzazione scolastica;

Visto l'articolo 19, commi 5 e 5-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, e successive modificazioni, in materia di razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica;

Visto l'articolo 14,comma 22, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, di interpretazione autentica del comma 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'articolo 1, comma 83, della legge 13 luglio 2015, n.107, ai sensi del quale il dirigente scolastico può individuare nell'ambito dell'organico dell'autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell'istituzione scolastica, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante "Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233 "Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 recante "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, "Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 "Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, "Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

Visto il CCNL relativo al personale del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 e, in particolare, l'articolo 28, commi 1 e 4;

Visto l'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall'articolo 1, comma 343, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e dall'articolo 47, comma 8, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36;

Acquisito il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Informate le organizzazioni sindacali

 

DECRETA