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Decreto M.I. 14.09.2022, n. 242

Esoneri e semiesoneri docenti presso istituzioni scolastiche affidate in reggenza.

Art. 2 - Criteri, modalità e procedure per l'attribuzione di esoneri e/o semiesoneri dall'insegnamento per i docenti delle istituzioni scolastiche affidate in reggenza

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023, i dirigenti delle istituzioni scolastiche affidate in reggenza possono chiedere all'Ufficio scolastico regionale competente, per ciascun anno scolastico, l'esonero dall'insegnamento nel limite massimo di un docente oppure il semiesonero per due docenti.

2. Il numero complessivo a livello nazionale degli esoneri è comunque determinato nella misura massima di 397 unità. Tale contingente consente l'attribuzione di esoneri o semiesoneri dall'insegnamento nel limite massimo di un docente nel caso di esonero e di due nel caso di semiesonero per ciascuna istituzione scolastica individuata ai sensi del comma 6.

3. L'esonero o il semiesonero può essere concesso esclusivamente ai docenti, in servizio presso le istituzioni scolastiche statali, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 83, della Legge 107/2015 e dell'articolo 25, comma 5, del Decreto Legislativo per attività di collaborazione nello svolgimento delle funzioni amministrative e organizzative.

4. All'esito delle operazioni di mobilità e di immissione in ruolo dei dirigenti scolastici, all'inizio di ogni anno scolastico e comunque non oltre il 10 settembre di ciascun anno, gli Uffici scolastici regionali comunicano il numero complessivo delle istituzioni scolastiche prive del dirigente scolastico titolare da affidare in reggenza annuale, con indicazione del numero delle classi attivate presso le medesime istituzioni.

5. Con successivo decreto del Ministero dell'istruzione sono individuati, sulla base del maggior numero di classi attivate, nei limiti del numero complessivo indicato al comma 2, i contingenti regionali di esoneri o semiesoneri.

6. Gli Uffici scolastici regionali, nei limiti dei contingenti attribuiti, autorizzano, previa richiesta dei dirigenti scolastici reggenti, la concessione degli esoneri o dei semiesoneri dall'insegnamento dei docenti delle istituzioni scolastiche affidate in reggenza, individuate sulla base dei seguenti criteri indicati in ordine di priorità:

a. maggior numero di classi attivate presso le istituzioni scolastiche richiedenti;

b. maggiore fascia di complessità attribuita, ai sensi della normativa vigente, alle istituzioni scolastiche richiedenti, per l'anno scolastico di riferimento;

c. eventuali ulteriori criteri individuati dagli Uffici scolastici regionali, al fine di garantire la continuità del servizio in aree caratterizzate da particolari condizioni di disagio o per far fronte a specifiche situazioni locali.

Nei limiti del contingente di cui al comma precedente, gli Uffici scolastici regionali, nel caso in cui ricevano un numero di richieste di concessione di esoneri o semiesoneri eccedente il contingente assegnato, al fine di consentire la maggiore efficacia dell'azione amministrativa, possono attribuire semiesoneri anche a due distinte istituzioni scolastiche.

7. Per la sostituzione del personale docente collocato in posizione di esonero o di semiesonero si provvede con supplenze fino al termine delle attività didattiche secondo i criteri, le modalità e le procedure previste dalla normativa vigente. In caso di revoca dell'individuazione del docente collaboratore, effettuata dal dirigente scolastico, l'istituzione scolastica ne dà tempestiva comunicazione all'USR.