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Avviso pubblico M.I. 10.10.2022, prot. n. 84780

Missione 4 "Istruzione e ricerca" - Componente 1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università" - Investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico"..

Art. 7 - Spese ammissibili

1. La rendicontazione delle spese sostenute avviene a costi reali.

2. Le spese che le istituzioni scolastiche beneficiarie possono sostenere sono riferite alle seguenti tipologie:

a) spese di personale connesse con l'organizzazione delle attività didattiche e formative (sono ammissibili esclusivamente i compensi per docenti esperti e tutor didattici - tutte le attività devono essere debitamente comprovate da documenti relativi alla selezione del personale tramite avvisi pubblici, lettere di incarico, time sheet con evidenza delle ore prestate);

b) beni di consumo e servizi (materiali didattici di consumo, beni deperibili, cancelleria, eventuale noleggio di beni esclusivamente per il periodo di effettiva utilizzazione, piattaforme per l'e-learning, costi per la mobilità dei docenti partecipanti; non è consentito l'acquisto di attrezzature o beni ammortizzabili);

c) spese di progettazione e tecnico-operative (spese di personale tecnico-operativo necessario per la gestione delle azioni - max 10% del totale dell'importo finanziato).

3. Le istituzioni scolastiche statali partecipanti alla presente procedura devono assicurare che ogni soggetto, sia interno che esterno alla scuola, percettore di un compenso o qualsivoglia corrispettivo, sia stato selezionato attraverso una adeguata procedura pubblica nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, libera concorrenza, trasparenza e proporzionalità previsti dalla normativa in materia di contratti pubblici (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50).

4. Non sono, in ogni caso, ammissibili i costi relativi a eventuali servizi affidati in violazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e alle attività avviate prima dell'ammissione a finanziamento.