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Ordinanza M.I. 14.03.2022, n. 66

Modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022.

Art. 8 - Modalità di partecipazione alle operazioni di nomina in qualità di presidente di commissioni di esame di Stato

1. Le nomine dei presidenti delle commissioni di esame di Stato sono disposte dal dirigente preposto all'USR che, a tal fine, si avvale del sistema informativo.

2. Le istanze di nomina in qualità di presidente delle commissioni di esame di Stato sono presentate attraverso il modello ES-1. La presentazione dell'istanza di inclusione nell'elenco dei presidenti (modello ES-E), se non integrata dall'istanza di nomina in qualità di presidente attraverso la presentazione del modello ES-1 debitamente trasmesso al sistema, non permette la partecipazione al procedimento di nomina.

3. Non è consentita la presentazione dei modelli ES-1 ai docenti designati dal consiglio di classe in qualità di commissari; in ogni caso, le eventuali istanze presentate da tali docenti non vengono validate dalle istituzioni scolastiche nel corso delle operazioni di loro competenza.

4. I presidenti delle commissioni sono scelti nell'ambito delle categorie di personale aventi titolo alla nomina, secondo l'ordine di precedenza e nel rispetto dei criteri e delle fasi di cui all'articolo 4 e all'articolo 7 del d.m. 183/2019. Al fine di garantire il regolare svolgimento dell'esame di Stato, in caso di esaurimento dell'elenco regionale, il dirigente preposto all'USR può nominare personale non inserito in tale elenco, appartenente alle categorie di cui all'articolo 4, comma 2, del citato d.m. 183/2019.

5. Le istanze degli aspiranti alla nomina in qualità di presidenti delle commissioni dell'esame di Stato sono trasmesse, tramite il modello ES-1, esclusivamente on line nel portale POLIS.

6. Al personale scolastico collocato a riposo, nel caso di difficoltà o impossibilità di accesso al portale POLIS, è consentito di trasmettere il modello ES-1 cartaceo all'ambito territoriale provinciale della provincia di residenza.

7. Il personale della scuola della Regione autonoma Valle d'Aosta, della Provincia di Bolzano e delle scuole con lingua d'insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno - italiano del Friuli- Venezia Giulia trasmette il modello ES-1 in forma cartacea agli uffici competenti per territorio. La trasmissione telematica o la consegna cartacea (solo nei casi sopra previsti) dei modelli ES-1 avviene secondo la tempistica preVista con successivo avviso a cura della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione.

8. Il personale collocato a riposo deve dichiarare, sotto la sua personale responsabilità, di trovarsi nelle situazioni indicate dalla presente ordinanza ai fini del conferimento della nomina.