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Ordinanza M.I. 14.03.2022, n. 66

Modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022.

Art. 7 - Elenco dei presidenti di commissione e istanze di nomina

1. Ai sensi dell'articolo 3 del d.m. 183/2019, presso l'USR è istituito l'elenco dei presidenti di commissione dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione.

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, e dell'articolo 4, comma 2, lettera a), del d.m. 183/2019, sono tenuti alla presentazione dell'istanza di iscrizione nell'elenco dei presidenti e dell'istanza di nomina in qualità di presidente i dirigenti scolastici in servizio preposti a istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali e a istituti di istruzione statali nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, nonché i dirigenti preposti ai convitti nazionali e agli educandati femminili.

3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 4, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h), i), l), e comma 3, del d.m. 183/2019, hanno facoltà di presentare l'istanza di iscrizione nell'elenco dei presidenti e l'istanza di nomina in qualità di presidente di commissione:

a) i dirigenti scolastici in situazione di disabilità o che usufruiscano delle agevolazioni di cui all'articolo 33 della legge 104/1992;

b) i dirigenti scolastici in servizio preposti a istituzioni scolastiche del primo ciclo statali;

c) i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in istituto d'istruzione secondaria di secondo grado statale, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, compresi in graduatorie di merito nei concorsi per dirigente scolastico;

d) i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che abbiano svolto per almeno un anno nell'ultimo triennio, incluso l'anno in corso, incarico di presidenza;

e) i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto d'istruzione secondaria di secondo grado statale, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che abbiano svolto per almeno un anno nell'ultimo triennio, incluso l'anno in corso, le funzioni di collaboratore del dirigente scolastico, ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

f) i docenti in servizio di istituto d'istruzione secondaria di secondo grado statale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, provvisti di laurea almeno quadriennale o specialistica o magistrale;

g) i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto d'istruzione secondaria di secondo grado statale, con almeno dieci anni di servizio di ruolo;

h) i dirigenti scolastici di istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, collocati a riposo da non più di tre anni;

i) i dirigenti scolastici di istituzioni scolastiche statali del primo ciclo di istruzione, collocati a riposo da non più di tre anni;

j) i docenti, già di ruolo in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, collocati a riposo da non più di tre anni.

4. Hanno facoltà di presentare istanza di iscrizione nell'elenco dei presidenti di commissione e istanza di nomina in qualità di presidente di commissione, purché rientrino in una delle categorie di cui al comma 3, lettere c), d), e), f), g), j):

a) ai sensi dell'articolo 12 del d.m. 183/2019, i docenti in servizio in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, con rapporto di lavoro a tempo parziale. Qualora siano nominati, tali docenti sono tenuti a prestare servizio secondo l'orario preVisto per il rapporto di lavoro a tempo pieno e ai medesimi sono corrisposti, per il periodo dell'effettiva partecipazione all'esame, la stessa retribuzione e lo stesso trattamento economico che percepirebbero senza la riduzione dell'attività lavorativa, ai soli fini dello svolgimento della funzione di presidente;

b) i docenti-tecnico pratici in servizio in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado con insegnamento autonomo e con insegnamento in compresenza;

c) i docenti di sostegno in servizio in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, con abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado. Non possono presentare istanza di nomina in qualità di presidenti i docenti di sostegno che hanno seguito durante il corrente anno scolastico candidati con disabilità che partecipano all'esame di Stato, in quanto deve essere assicurata la presenza dei docenti medesimi durante l'esame;

d) i docenti in servizio in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado in situazione di disabilità o che usufruiscono delle agevolazioni di cui all'articolo 33 della legge 104/1992;

e) i docenti di religione, con abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, con contratto a tempo indeterminato in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali.

5. Il requisito dei dieci anni di servizio di ruolo, richiesto ai docenti quale titolo per la nomina in qualità di presidente dall'articolo 4 del d.m. 183/2019, è riferito al servizio di ruolo prestato cumulativamente nella scuola secondaria di secondo grado e negli altri gradi scolastici.

6. Le istanze di inclusione nell'elenco regionale dei presidenti di commissione sono trasmesse dagli aspiranti tramite l'allegato modello ES-E, attraverso l'apposita funzione disponibile sul portale POLIS, secondo la tempistica adottata con successivo avviso a cura della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione. Il sistema trasmette agli interessati notifica dell'avvenuta presentazione dell'istanza all'indirizzo di posta elettronica registrato su POLIS e, in allegato a essa, la copia del modello salvato dal sistema. Immediatamente dopo, gli aspiranti alla nomina in qualità di presidente possono provvedere alla compilazione della relativa istanza di nomina (modello ES-1). Al personale scolastico collocato a riposo, nel caso di difficoltà o impossibilità di accesso al portale POLIS, è consentito di trasmettere il modello ES-E cartaceo all'ambito territoriale provinciale della provincia di residenza, entro gli stessi termini di conclusione del procedimento ordinario di presentazione delle istanze.

7. Ove, in sede di effettuazione delle operazioni di verifica dei modelli ES-1, i dirigenti, con riferimento alle istanze di propria competenza, riscontrino eventuali anomalie relative al modello ES-E, che riporta una parte delle informazioni del modello ES-1, provvedono agli adempimenti consequenziali. Pertanto, qualora le modifiche poste in essere sul modello ES-1 abbiano riflessi sul modello ES-E del medesimo aspirante, le stesse vanno gestite anche sul modello ES-E.

8. A seguito delle predette operazioni di verifica, gli elenchi regionali dei presidenti sono elaborati dal sistema informativo e trasmessi ai competenti USR, che provvedono alla pubblicazione degli stessi.