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Ordinanza M.I. 14.03.2022, n. 66

Modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022.

Art. 3 - Abbinamenti delle classi/commissioni: adempimenti delle istituzioni scolastiche

1. Il dirigente/coordinatore, dopo aver inserito gli studenti aspiranti candidati per abbreviazione per merito, ove possibile, nella classe terminale dello stesso corso frequentato, formula una proposta relativa alla formazione delle commissioni e all'abbinamento delle classi/commissioni, avvalendosi dell'allegato modello ES-0, in modalità esclusivamente on line sul portale SIDI, sulla base dei seguenti criteri:

a) ciascuna classe terminale, statale o paritaria - ivi comprese le classi articolate su più indirizzi di studio - confluisce in una sola commissione;

b) l'istituto della prima classe della commissione può essere statale (anche relativo a percorso di secondo livello dell'istruzione per adulti, esplicitando il codice meccanografico specifico) o paritario, e dà il nome alla commissione;

c) l'abbinamento tra le due classi/commissioni è effettuato in modo che i commissari possano operare su entrambe le classi;

d) l'abbinamento deve essere effettuato nell'ordine:

i. tra due classi/commissioni dello stesso indirizzo di studio;

ii. tra due classi/commissioni con indirizzi di studio diversi, qualora le discipline affidate ai commissari siano le stesse tra i due indirizzi o, comunque, riconducibili alle stesse classi di concorso;

iii. tra il codice del corso diurno e quello di pari indirizzo del percorso di secondo livello dell'istruzione per adulti, se gli stessi operano nella stessa sede. In subordine, è consentito l'abbinamento di due classi di percorsi di secondo livello dell'istruzione per adulti anche relativi a indirizzi diversi;

iv. qualora per difficoltà obiettive, quali l'eccessiva distanza tra gli istituti cui appartengono le classi da abbinare, non sia possibile rispettare i criteri sopra indicati, è consentito effettuare abbinamenti tra due classi con indirizzi di studio diversi dello stesso percorso (licei, istituti tecnici, istituti professionali);

v. in via residuale, è possibile effettuare abbinamenti tra due classi appartenenti a percorsi di studio diversi.

2. Nelle situazioni di cui al comma 1, lettera d), sub iii., iv., v., il commissario o i commissari non coincidenti operano, in sede d'esame, limitatamente all'indirizzo per il quale sono stati nominati.

3. Le proposte di formazione e abbinamento delle commissioni di esame, elaborate dai dirigenti/coordinatori secondo i criteri di cui sopra, attraverso gli allegati modelli ES-0 ed ES-C compilati on line nel sistema SIDI e trasformati in formato pdf, sono messe a disposizione dell'USR competente secondo la tempistica preVista in successivo avviso a cura della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione.

4. La compilazione telematica dei modelli ES-0 ed ES-C compete sia agli istituti statali che agli istituti paritari. I dati inseriti dalle istituzioni scolastiche nella compilazione del modello ES-0, in particolare, sono memorizzati dal sistema e acquisiti in via definitiva da parte degli uffici scolastici territoriali, con le eventuali modifiche e integrazioni ritenute necessarie.

5. Il modello ES-0 ripropone il numero degli studenti frequentanti già trasmessi dalle istituzioni scolastiche all'Anagrafe nazionale degli studenti. In relazione a tale consistenza numerica, in questa fase le stesse istituzioni scolastiche possono apportare le modifiche necessarie al fine di assicurare una regolare configurazione della commissione.