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Ordinanza M.I. 14.03.2022, n. 66

Modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022.

Art. 2 - Disposizioni generali

1. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 1, comma 956, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e dell'articolo 1, comma 3, lettera c), del d.l. 22/2020, sono costituite, in deroga all'articolo 16, comma 4, del d.lgs. 62/2017, le commissioni dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, in ragione di una ogni due classi.

2. Le commissioni sono presiedute da un presidente esterno all'istituzione scolastica e composte da sei commissari interni per ciascuna delle due classi, ferma restando la possibilità che uno o più commissari siano individuati per entrambe le classi.

3. Il presidente è nominato dal dirigente preposto all'USR. I commissari sono designati dai competenti consigli di classe.

4. La partecipazione ai lavori delle commissioni di esame di Stato rientra tra gli obblighi inerenti allo svolgimento delle funzioni proprie del personale della scuola, salvo le deroghe consentite dalle disposizioni normative vigenti. Non è consentito rifiutare l'incarico o lasciarlo, salvo i casi di legittimo impedimento. Eventuali inosservanze sono suscettibili di valutazione sotto il profilo disciplinare.