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Ordinanza M.I. 14.03.2022, n. 66

Modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022.

Art. 12 - Condizioni personali ostative all'incarico di presidente

1. Ai sensi dell'articolo 14 del d.m. 183/2019, sono condizioni personali ostative all'incarico di presidente:

a) avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti penali per i quali sia stata formalmente iniziata l'azione penale;

b) avere in corso procedimenti disciplinari;

c) essere incorsi, nell'ultimo biennio, in sanzioni disciplinari superiori alla sanzione minima;

d) essere in aspettativa o comunque assenti dal servizio, sempre che si preveda il rientro in servizio in data posteriore a quella di inizio degli esami;

e) essere collocati fuori ruolo o utilizzati in altri compiti, ai sensi dei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro;

f) essere in posizione di astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro, ai sensi del d.lgs. n. 151 del 2001, e successive modifiche e integrazioni;

g) essere in aspettativa o distacco sindacale.

2. È altresì preclusa la possibilità di presentare istanza di nomina in qualità di presidente a:

a) docenti designati commissari;

b) docenti di istituti statali che insegnino, regolarmente autorizzati, contestualmente anche in istituti paritari;

c) personale impegnato come sostituto del dirigente scolastico durante lo svolgimento dell'esame di Stato, qualora quest'ultimo abbia presentato istanza di nomina in qualità di presidente di commissioni di esame di Stato;

d) personale docente della scuola che sia assente per almeno novanta giorni e rientri in servizio dopo il 30 aprile 2022;

e) personale che risulti trasferito per incompatibilità ambientale presso la scuola in cui prestava servizio.