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Ordinanza M.I. 14.03.2022, n. 66

Modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022.

Art. 11 - Preclusioni alla nomina in qualità di presidente

1. Ai sensi dell'articolo 13 del d.m. 183/2019, i presidenti non possono essere nominati nelle commissioni d'esame operanti:

a) nell'istituzione scolastica sede di servizio (anche con riferimento alle istituzioni scolastiche di completamento dell'orario di servizio), comprese le sezioni staccate, le sedi coordinate, le scuole aggregate, le sezioni associate;

b) nelle istituzioni scolastiche del distretto scolastico della sede di servizio, salvo quanto previsto dall'articolo 17;

c) nelle istituzioni scolastiche ove abbiano già espletato per due volte consecutive, nei due anni scolastici precedenti, l'incarico di presidente o di commissario esterno;

d) nelle istituzioni scolastiche nelle quali abbiano prestato servizio nei due anni scolastici precedenti, ivi compresi i docenti che abbiano insegnato, regolarmente autorizzati, sia in istituti statali che in istituti paritari.