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Ordinanza M.I. 14.03.2022, n. 64

Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022.

Art. 9 - Candidati assenti e sessioni suppletive

1. Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi e documentati motivi, la commissione prevede una sessione suppletiva d'esame che si conclude entro il 30 giugno e, comunque, in casi eccezionali, entro il termine dell'anno scolastico, salvo diversa disposizione connessa all'andamento della situazione epidemiologica.