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Ordinanza M.I. 14.03.2022, n. 64

Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022.

Art. 8 - Effettuazione delle operazioni e delle prove d'esame in videoconferenza

1. Nel caso in cui le condizioni epidemiologiche, le normative vigenti e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano, i lavori della commissione e delle sottocommissioni potranno svolgersi in videoconferenza. Nell'ambito della verbalizzazione delle operazioni, viene riportato l'eventuale svolgimento di una o più riunioni in modalità telematica.

2. Fermo restando quanto previsto per i candidati in ospedale o in istruzione domiciliare, di cui all'articolo 15 del DM 741/2017, i candidati impossibilitati a lasciare il proprio domicilio, presentano istanza, corredata di idonea documentazione, al presidente della commissione per poter svolgere il colloquio al di fuori della sede scolastica. Il presidente della commissione dispone la modalità di svolgimento del colloquio in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona. In ogni caso le prove scritte devono essere svolte dai candidati in presenza.

3. Il colloquio in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona può essere utilizzato anche per i candidati afferenti alle sezioni carcerarie, qualora risulti impossibile svolgerlo in presenza.

4. Nei casi in cui uno o più componenti della commissione d'esame siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all'emergenza epidemiologica, il presidente della commissione può disporre la partecipazione degli interessati in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona.

5. Le disposizioni tecniche concernenti le misure di sicurezza per lo svolgimento delle prove d'esame di cui alla presente ordinanza sono diramate con successive indicazioni, sentite le autorità competenti e a seguito di condivisione con le organizzazioni sindacali.