Decreto M.I. 01.07.2022, n. 176
1. Ferme restando le previsioni della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, le istituzioni scolastiche paritarie con corsi di scuola secondaria di primo grado possono chiedere il riconoscimento per lo svolgimento di percorsi a indirizzo musicale garantendo sottogruppi con numero di alunni non superiori a otto, al fine di assicurare la qualità dell'insegnamento e l'organizzazione dello stesso secondo le modalità previste dall'articolo 4, comma 2. Le istituzioni scolastiche paritarie possono altresì attivare percorsi di ampliamento dell'offerta musicale di cui all'articolo 7 nell'ambito della loro autonomia e con i docenti di strumento musicale di cui dispongono.
2. Trovano applicazione, anche per analogia, le previsioni di cui all'articolo 1, commi 2, 3, 4 e 5; 3, comma 2; 4, 5, commi 1, 2 e 3; 6; 8; 9; 11.
3. Le istituzioni scolastiche paritarie con corsi a indirizzo musicale ai sensi del decreto ministeriale n. 201 del 1999 provvedono alla conversione dei suddetti corsi in percorsi a indirizzo musicale, alle condizioni previste dal presente decreto.