Decreto M.I. 23.06.2022, n. 1511
1. Le attività formative previste dai corsi di perfezionamento sono valutate in trentesimi. Per accedere all'esame finale, i corsisti devono aver conseguito valutazioni pari o superiori a 18/30 in tutte le predette attività.
2. È ammesso un numero di assenze non superiore al 20% del monte ore complessivo.
3. I corsi di cui all'Art. 1 si concludono con l'esame orale, di cui all'Art. 7 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2011 citato in premessa, che valuta, attraverso un colloquio, il seguente materiale predisposto e illustrato dal corsista: un progetto concernente gli aspetti metodologico-didattici legati alle attività di tirocinio, finalizzato alla didattica con metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning) attraverso l'uso di risorse e strumenti digitali.
4. Superano l'esame orale i corsisti che conseguono una valutazione pari o superiore a 18/30.
5. La valutazione finale, espressa in trentesimi, risulta dalla media dei punteggi ottenuti nelle attività formative e dal punteggio ottenuto nell'esame orale.
6. La valutazione complessiva finale è riportata nel certificato finale del corso di perfezionamento.