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Decreto M.I. 23.06.2022, n. 1511

Aspetti caratterizzanti dei corsi di perfezionamento per la metodologia CLIL rivolti ai docenti.

Art. 4 - Soggetti qualificati

1. I corsi di perfezionamento sono realizzati da Università statali e non statali legalmente riconosciute, comprese le Università telematiche, in possesso dei requisiti di cui all'Art. 3, comma 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2011 recante "Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina, non linguistica, in lingua straniera nelle scuole, ai sensi dell'Art. 14 del decreto 10 settembre 2010, n. 249", individuate attraverso appositi bandi emanati, dalla Direzione generale per il personale scolastico, con l'eventuale collaborazione di INDIRE. I corsi indirizzati a docenti in possesso di abilitazione in discipline la cui formazione inziale è di competenza delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM), ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca 28 settembre 2007, n. 137, e del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, sono attivati attraverso specifica convenzione tra università e le istituzioni AFAM. Detta convenzione prevede l'erogazione dei crediti formativi universitari inerenti i settori della disciplina da veicolare da parte delle istituzioni AFAM, ai sensi dell'Art. 3, comma 1, del citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2011.

2. Gli Uffici Scolastici Regionali possono concorrere alla realizzazione dei corsi di cui all'Art. 1 attraverso apposite convenzioni con le strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui al comma 1, con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, anche in rete tra loro, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, anche con il contributo di altri soggetti pubblici e privati interessati e dandone comunicazione all'Amministrazione Centrale.

3. Al Nucleo di valutazione dell'Università è affidato il compito di verificare, dandone conto nella relazione annuale, il corretto funzionamento e l'efficacia dei corsi di perfezionamento erogati.