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Decreto legge 27.01.2022, n. 4

Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico. (G.U. 27.01.2022, n. 21)

Titolo IV - ALTRE MISURE URGENTI

Art. 27 bis - Istituzione della categoria dei sommozzatori che operano in impianti di acquacoltura

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentito il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono aggiornati i requisiti professionali previsti per la categoria dei sommozzatori in servizio locale, quale personale addetto ai servizi portuali, di cui al decreto del Ministro della marina mercantile 13 gennaio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 16 febbraio 1979, recante «Istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale», anche al fine di prevedere la figura dei sommozzatori che operano in impianti di acquacoltura e disciplinarne l'ambito di attività.

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