Decreto legge 27.01.2022, n. 4
Titolo IV - ALTRE MISURE URGENTI
1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 54:
1) al comma 1, le parole: «fino a un importo di 1,8 milioni di euro per impresa», sono sostituite dalle seguenti: «fino a un importo complessivo che in qualsiasi momento non supera i 2,3 milioni di euro per impresa»;
2) al comma 2, le parole «al di sotto del massimale di 1,8 milioni di euro per impresa» sono sostituite dalle seguenti: «al di sotto del massimale di 2,3 milioni di euro per impresa»;
3) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Gli aiuti non possono superare in qualsiasi momento l'importo di 345.000 euro per ciascuna impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura o di 290.000 euro per impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli; l'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme come anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure non superi il massimale di 345.000 euro o 290.000 euro per impresa; tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.»;
4) il comma 7-bis è sostituito dal seguente: «7-bis. Gli aiuti concessi in base a regimi approvati ai sensi del presente articolo e rimborsati prima della concessione di nuovi aiuti non sono presi in considerazione quando si verifica che il massimale applicabile non è stato superato.»;
b) all'articolo 60-bis:
1) al comma 5, le parole «10 milioni di euro», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti:
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