Decreto legge 27.01.2022, n. 4
Titolo II - REGIONI ED ENTI TERRITORIALI
1. Fino al 31 dicembre 2023, al fine di non disperdere le competenze e le professionalità acquisite dagli amministratori locali nel corso del loro mandato, specialmente durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'incompatibilità di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, non si applica ai componenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione. 6
2. Gli incarichi assegnati nel regime transitorio di cui al comma 1 hanno validità fino alla loro scadenza naturale.
Comma così modificato dall'art. 1, comma 20, D.L. 29.12.2022, n. 198, conv. con modif. da L. 24.02.2023, n. 14.
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