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Decreto legge 27.01.2022, n. 4

Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico. (G.U. 27.01.2022, n. 21)

Titolo II - REGIONI ED ENTI TERRITORIALI

Art. 13 ter - Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale

1. Fino al 31 dicembre 2024, al fine di non disperdere le competenze e le professionalità acquisite dagli amministratori locali nel corso del loro mandato, specialmente durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'incompatibilità di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, non si applica ai componenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione. 11

2. Gli incarichi assegnati nel regime transitorio di cui al comma 1 hanno validità fino alla loro scadenza naturale.

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Comma così modificato dall'art. 1, comma 20, D.L. 29.12.2022, n. 198, conv. con modif. da L. 24.02.2023, n. 14. Successivamente così modificato dall'art. 1 bis, comma 1, D.L. 30.12.2023, n. 215, conv. con modif. da L. 23.02.2024, n. 18.

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