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Decreto legge 27.01.2022, n. 4

Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico. (G.U. 27.01.2022, n. 21)

Titolo II - REGIONI ED ENTI TERRITORIALI

Art. 13 bis - Disposizioni finalizzate allo sblocco degli avanzi di amministrazione per rilanciare l'economia cittadina nelle aree urbane più disagiate

1. I comuni destinatari delle risorse per interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano, di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1997, n. 266, successivamente abrogato ai sensi del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, trasmettono al Ministero dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un programma d'interventi, identificati dal codice unico di progetto (CUP) ai sensi della legge 16 gennaio 2003, n. 3, per le finalità di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1997, n. 266, di durata non superiore a due anni.

2. Ai fini di cui al comma 1, si provvede mediante la quota libera e restante delle risorse già trasferite ai comuni dal Ministero dello sviluppo economico per l'attuazione delle misure di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1997, n. 266.

3. Il Ministero dello sviluppo economico, entro quarantacinque giorni dalla trasmissione del programma d'interventi di cui al comma 1, ne accerta la compatibilità rispetto alle finalità di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1997, n. 266.

4. I comuni presentano annualmente al Ministero dello sviluppo economico una relazione di sintesi degli interventi avviati e delle spese sostenute per i programmi approvati. Le risorse per le quali non risultino trasmessi i programmi entro il termine di cui al comma 1, o per le quali i programmi non siano successivamente approvati dall'amministra

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