Decreto legge 30.12.2022, n. 198
1. Al fine di rispondere alla domanda di personale sanitario delle strutture sanitarie:
a) all'articolo 1, comma 548-bis, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;
b) all'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la parola: «2023» è sostituita dalla seguente: «2025»;
2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il professionista comunica all'Ordine competente l'ottenimento del riconoscimento in deroga da parte della regione interessata, la denominazione della struttura sanitaria a contratto con il Servizio sanitario nazionale presso la quale presta l'attività nonché ogni successiva variazione. La mancata ottemperanza agli obblighi da parte del professionista determina la sospensione del riconoscimento fino alla comunicazione dell'avvenuta ottemperanza agli stessi. Fino al termine di cui al primo periodo, le disposizioni di cui agli articoli 27 e 27-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applicano altresì al per- sonale medico e infermieristico assunto presso strutture sanitarie pubbliche e private, con contratto libero-professionale di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero con contratto di lavoro subordinato, entrambi anche di durata superiore a tre mesi e rinnovabili».