Decreto legge 30.12.2022, n. 198
1. Ferme restando le funzioni del Ministero della salute in tema di ricerca, formazione, informazione, comunicazione e prevenzione relativamente ai danni alla salute causati dal ricorso al doping, le attività relative all'effettuazione dei controlli anti-dopingdi cui alla legge 14 dicembre 2000, n. 376, sono svolte esclusivamente dalla NADO Italia, in qualità di Organizzazione nazionale anti-doping. Conseguentemente, il termine annuale per la redazione del rapporto del Comitato tecnico sanitario - sezione per la vigilanza e il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera h), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, è prorogato al 31 gennaio 2024, previa comunicazione, da parte della NADO Italia al Ministero della salute, dei dati rilevati dalle attività di controllo anti-doping, anche a fini di monitoraggio e promozione di azioni per la tutela della salute pubblica in ambito sportivo.