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Decreto M.I. 19.04.2022

Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per esami, per la copertura di trecentoquattro posti di personale non dirigenziale per vari profili professionali, area funzionale III, a tempo indeterminato, dei ruoli del personale. (G.U. 19.04.2022, n. 31)

Formula iniziale

IL CAPO DIPARTIMENTO

per le risorse umane, finanziarie e strumentali

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1 recante «disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca», convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3, comma 3-bis, del succitato decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, in base al quale le dotazioni organiche del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca sono complessivamente incrementate, rispetto a quella del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tra l'altro, di dodici posti della III area funzionale. La predetta dotazione organica è ripartita tra il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca nella misura di cui alla tabella A, allegata al suddetto decreto;

Visto l'art. 3, comma 3-ter, del succitato decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, ai sensi del quale «Il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca sono autorizzati a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche, da concludere entro il 31 dicembre 2022, a valere sulle facoltà assunzionali pregresse, relative al comparto funzioni centrali e alla relativa area dirigenziale, il cui utilizzo è stato già autorizzato in favore del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. A tal fine, le predette facoltà assunzionali si intendono riferite rispettivamente al Ministero dell'istruzione e al Ministero dell'università e della ricerca, in proporzione alle relative dotazioni organiche di cui al comma 3-bis»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166, recante «regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 167, recante il «regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione»;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 10, comma 3 del citato decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, secondo cui per le procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto e fino al 31 dicembre 2022, le amministrazioni di cui al comma 1 possono altresì prevedere l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale, in deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera a) del medesimo art. 10;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il «regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;

Visto il protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici adottato dalla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica e validato dal Comitato tecnico scientifico il 29 marzo 2021;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 e, in particolare, l'art. 3, comma 4-bis;

Visto il decreto interministeriale 9 novembre 2021, adottato dal Ministro per la pubblica amministrazione, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministro per le disabilità recante «Modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento»;

Visto il Piano del fabbisogno del personale del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca per il triennio 2020-2022, adottato con decreto del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca 14 agosto 2020, n. 100;

Visto il Piano del fabbisogno del personale del Ministero dell'istruzione per il triennio 2021-2023, adottato con decreto del Ministro dell'istruzione 29 dicembre 2021, n. 360;

Visto il bando di concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di complessive trecentoquattro unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nell'area funzionale III, posizione economica F1, vari profili professionali, dei ruoli del personale del Ministero dell'istruzione, adottato con decreto dipartimentale del 22 luglio 2021, n. 61 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 59 del 27 luglio 2021);

Considerato che il predetto bando di concorso prevede l'inquadramento delle unità di personale da assumersi in quattro profili professionali specifici e, in particolare, nei seguenti profili: funzionario amministrativo - giuridico - contabile; funzionario socio - organizzativo - gestionale; funzionario per la comunicazione e per l'informazione; funzionario informatico - statistico;

Considerato che, in ordine alla predetta procedura concorsuale, sono pervenute, complessivamente, n. 51.589 candidature, come da avviso pubblicato il 30 agosto 2021 sulla piattaforma raggiungibile all'indirizzo: https://reclutamento.istruzione.it

Considerato che, relativamente alla predetta procedura concorsuale, non è stata svolta ancora alcuna attività selettiva;

Visto l'art. 10 del succitato bando di concorso, secondo il quale la procedura concorsuale, in ordine a ciascun codice di concorso di cui all'art. 1, comma 1, si articola nelle seguenti fasi: a) eventuale prova preselettiva; b) prova scritta; c) prova orale;

Considerata la carenza di personale non dirigenziale manifestata da questo dicastero, con particolare riguardo a profili professionali specifici da destinare alle nuove Direzioni generali di cui ai succitati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166 e n. 167;

Viste le richieste dei direttori generali e dei dirigenti titolari degli uffici dell'amministrazione centrale e degli uffici scolastici regionali, con le quali vengono manifestate forti carenze di personale, che potrebbero compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa ed il regolare avvio del nuovo anno scolastico;

Vista la direttiva del Ministro dell'istruzione 30 marzo 2022, n. 81, con la quale, al fine di corrispondere alle particolari esigenze di questo dicastero espresse nelle premesse della suddetta direttiva, si specifica ulteriormente che «l'obiettivo prioritario per il Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, e, in particolare, per la Direzione generale per le risorse umane e finanziarie, è l'adozione di misure atte a semplificare e accelerare tutte le procedure concorsuali per ridurre i tempi del reclutamento di unità di personale non dirigenziale, in coerenza con le facoltà assunzionali» del Ministero dell'istruzione;

Ravvisata la necessità di assicurare il buon andamento dell'azione amministrativa ed, in particolare, di assicurare in tempi rapidi agli uffici dell'amministrazione centrale e periferica la disponibilità di personale con profili professionali specifici, adeguati alle competenze previste dal succitato decreto ministeriale 5 gennaio 2021, n. 6, nonché di personale necessario a consentire il regolare svolgimento delle funzioni svolte dagli uffici dell'amministrazione centrale e periferica, per le numerose attività da mettere in campo per l'avvio dell'anno scolastico e per gli adempimenti successivi ad esso connessi;

Ravvisata la necessità di assicurare la celerità della procedura concorsuale bandita con decreto dipartimentale 22 luglio 2021, n. 61, garantendo, al contempo, il medesimo grado di selettività tra i partecipanti ed il rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa;

Valutata, al fine di cui sopra, l'opportunità di avvalersi della facoltà di modificare le modalità di svolgimento delle prove selettive, prevista dal citato art. 10, comma 3, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, eliminando la prova preselettiva e la prova orale ed unificando l'intera procedura in una prova scritta;

Tenuto conto, altresì, della necessità di garantire la tutela della salute pubblica nell'attuale situazione epidemiologica da COVID- 19;

Considerata la necessità di modificare gli articoli 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14 e 17 del predetto bando di concorso, anche al fine di adottare le misure di semplificazione previste dall'art. 10, comma 3, del citato decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle medesime forme di pubblicità adottate per il bando e riaprendo i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

Visto il decreto dipartimentale n. 30 del 6 aprile 2022;

Decreta: