Decreto M.I. 19.04.2022
1. Per effetto di quanto stabilito all'art. 1, sono riaperti i termini per la partecipazione al concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di complessive trecentoquattro unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nell'area funzionale III, posizione economica F1, vari profili professionali, dei ruoli del personale del Ministero dell'istruzione, adottato con decreto dipartimentale del 22 luglio 2021, n. 61 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 59 del 27 luglio 2021), come modificato dal presente provvedimento.
2. La presentazione della domanda avviene esclusivamente per via telematica, attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), compilando l'apposito modulo elettronico presente sulla piattaforma digitale disponibile all'indirizzo: https://reclutamento.istruzione.it -_raggiungibile anche dal sito istituzionale del Ministero dell'istruzione. Per la partecipazione al concorso, il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato.
3. I candidati possono presentare istanza on-line di partecipazione al concorso, mediante il sistema di cui al comma 2, entro le ore 12,00 del 5 maggio 2022. Sono accettate esclusivamente ed indifferibilmente le domande inviate entro detto termine.
4. La data di presentazione on-line della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine ultimo per la presentazione, non permetterà più l'accesso e l'invio del modulo elettronico.
5. La presentazione della domanda per via telematica costituisce modalità esclusiva di partecipazione alla procedura, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
6. È possibile presentare domanda di partecipazione in ordine ad uno soltanto tra i profili professionali indicati all'art. 1, comma 1 del bando.
7. I candidati affetti da patologie limitatrici della autonomia, che ne facciano richiesta, sono assistiti, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'espletamento della prova scritta, da personale individuato dal Ministero dell'istruzione.
8. Il candidato con disabilità o con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) deve specificare, nella domanda di partecipazione al concorso, la richiesta di ausili, della misura dispensativa, dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari, di cui intende beneficiare in funzione della propria esigenza, la quale dovrà essere opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'A.S.L. di riferimento o da equivalente struttura pubblica. L'adozione delle richiamate misure sarà determinata secondo le modalità indicate all'art. 1, comma 3.c) del presente provvedimento.
9. Il mancato inoltro della documentazione richiesta, nei tempi e secondo le modalità di cui al succitato art. 1, comma 3.c) del presente provvedimento, non consentirà all'amministrazione di organizzarsi per tempo e di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta.
10. Le situazioni di disabilità o le diagnosi di DSA sopravvenute e accertate successivamente alla data di scadenza prevista al comma 3 del presente articolo, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno essere adeguatamente documentate con le stesse modalità sopraindicate e tempestivamente comunicate entro un congruo termine antecedente allo svolgimento della prova; tali richieste saranno sottoposte alla valutazione di ciascuna commissione esaminatrice.
11. Per le richieste di supporto legate alla compilazione della domanda ed alla procedura selettiva, il candidato dovrà utilizzare, esclusivamente e previa completa compilazione, l'apposito modulo di assistenza presente nella home page della piattaforma di cui al comma 2 del presente articolo.
12. Le richieste pervenute in modalità differenti da quella sopra indicata non potranno essere prese in considerazione.
13. Sono fatte salve le domande di partecipazione regolarmente presentate alla data di scadenza del termine previsto dall'art. 5, comma 3, del bando. Coloro che, alla predetta data, hanno già inviato la candidatura, possono comunicare all'amministrazione, utilizzando le apposite funzionalità della piattaforma di cui all'art. 5, comma 1, del bando, eventuali variazioni dell'indirizzo di posta elettronica (PEC e PEO) nonché dell'indirizzo di residenza e/o di domicilio che siano intervenute successivamente all'inoltro della domanda. Con le stesse modalità, il candidato potrà comunicare l'eventuale presenza di una diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA), secondo quanto prescritto dall'art. 1, comma 3.c) del presente provvedimento. Non saranno in alcun modo modificabili i dati concernenti i requisiti di ammissione al concorso, di cui all'art. 3 del bando, nonché i dati relativi ai titoli di preferenza e di riserva, di cui all'art. 2 ed all'art. 1, comma 3, del bando. La domanda presa in considerazione sarà quella come da ultimo integrata.
14. Resta fermo che i requisiti di partecipazione, di cui all'art. 3 del bando, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda previsto dall'art. 5, comma 3, del bando.