Decreto Interministeriale M.I. e M.E.F. 11.04.2022, n. 90
1. Ai sensi dell'Art.1, comma 336, della legge 30 dicembre 2021, n.234, sono indicate nei commi seguenti e nelle Tabelle A, B e C per l'a.s. 2022/2023, le dotazioni organiche del personale docente dei posti comuni e di potenziamento, di sostegno e di adeguamento dell'organico alle situazioni di fatto, distintamente per regione, con evidenza dei posti da destinare all'educazione motoria nella scuola primaria e dei posti da destinare alle classi costituite in deroga alle dimensioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.81. Nelle Tabelle A1, B1 e C1 i succitati contingenti sono ulteriormente ripartiti per ciascun ordine e grado di istruzione, fermo restando la facoltà degli Uffici Scolastici Regionali di effettuare rimodulazioni della distribuzione nell'ambito della singola tabella sulla base delle effettive esigenze.
2. Le consistenze delle dotazioni organiche per i posti comuni, nazionali e regionali, del personale docente, di cui all'articolo 1, comma 64, della legge 13 luglio 2015, n.107, per l'anno scolastico 2022/2023, sono riportate nelle Tabelle A-A1, comprensive della variazione disposta ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, per l'anno scolastico 2022/2023, in misura pari a 291 posti, risultanti dalla somma algebrica dell'incremento di 441 posti di insegnante tecnico pratico e del decremento di 150 posti per docenti laureati.
3. Il contingente dei posti comuni di potenziamento per l'anno scolastico 2022/2023, di cui alla Tabella 1 allegata alla legge 13 luglio 2015, n. 107, è riportato anch'esso nelle Tabelle A-A1, tenuto conto dell'incremento di 390 posti già disposto, con riferimento alla scuola dell'infanzia, con il decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, n. 113 del 1 settembre 2020, concernente la determinazione delle dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2020/21, ai sensi dell'articolo 1, comma 279, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e tenuto conto dell'ampliamento di 1.000 posti, già disposto con il decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, n. 229 del 26 luglio 2021, concernente la determinazione delle dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2021/22,contratti ai sensi dell'articolo 1, comma 968, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
4. La dotazione organica dei posti di sostegno per l'anno scolastico 2022/2023 è stabilita nelle Tabelle B-B1, ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 13 luglio 2015, n.107, nonché dell'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n.128, tenuto conto dell'incremento di 1.090 posti, già disposto con il decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, n. 113 del 1 settembre 2020, concernente la determinazione delle dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2020/21, ai sensi dell'articolo 1, comma 266, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e tenuto conto dell'ampliamento di 5.000 posti per l'a.s. 2021/22, già disposto con il decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, n. 229 del 26 luglio 2021, concernente la determinazione delle dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2021/22, e di 11.000 posti per l'a.s. 2022/23, come previsto dall'articolo 1, comma 960, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
5. Il contingente dei posti per l'adeguamento dell'organico alle situazioni di fatto per l'anno scolastico 2022/2023 è determinato nel limite massimo di cui alle Tabelle C-C1, tenuto conto delle risorse definite dal comma 69 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107.
Il presente decreto è inviato al controllo preventivo dell'Ufficio Centrale del Bilancio, per il prescritto parere contabile, e alla Corte dei Conti, per il controllo di legittimità, come previsto dalla vigente normativa.