Decreto Interministeriale M.I. e M.E.F. 11.04.2022, n. 90
1. In attuazione dell'articolo 1, comma 329 e ss., della legge 30 dicembre 2021, n.234, a partire dall'a.s. 2022/23, per le classi quinte, è introdotto l'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, in ragione di non più di due ore settimanali di insegnamento aggiuntive, per le classi che non adottano il modello del tempo pieno nelle quali sia introdotto l'insegnamento, rispetto all'orario di cui all'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89. Le classi che adottano il tempo pieno mantengono l'orario in essere anche quando interessate dal nuovo insegnamento, quantificato in ragione di non più di due ore settimanali.
2. Ai sensi dell'Art.1, comma 335, lett. a) della legge 30 dicembre 2021, n.234, il presente decreto reca la rilevazione del personale cessato o che abbia chiesto di cessare a qualsiasi titolo nonché di quello in servizio a tempo indeterminato, per ciascun ordine e grado di istruzione, distintamente per regione e classe di concorso, tipologia di insegnamento, posti comuni, posti di sostegno e posti di potenziamento, nell'Allegato 1, da intendersi parte integrante di questo provvedimento.
3. Ai sensi dell'Art.1, commi 330 e 335, lett. a), della legge 30 dicembre 2021, n.234, il presente provvedimento rimodula, per l'a.s. 2022/23, il complessivo fabbisogno di personale docente con indicazione di quello da destinare all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria per le classi quinte, nel limite delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e a invarianza di dotazione organica complessiva vigente, per l'a.s. 2021/22, tenuto conto di quanto indicato nel PNRR in tema di denatalità, come indicato nel successivo Art.2 e relative Tabelle A-A1, B-B1 e C-C1.
4. Ai sensi dell'Art.1, comma 335, lett. b) della legge 30 dicembre 2021, n.234, in sede di prima applicazione, il presente decreto definisce, per l'a.s. 2022/23, la stima del numero delle classi quinte presso le quali è attivabile l'insegnamento di educazione motoria e il relativo limite massimo del numero dei posti, ivi compresi quelli equivalenti alla somma a livello provinciale degli apporti orari di due ore per classe ricondotti a posti intero, come indicato nella Tabella 1 del presente decreto;
5. In attuazione dell'Art.1, commi 344 e 345 lett. d), della legge 30 dicembre 2021, n.234, nell'ambito della rimodulazione del fabbisogno di personale docente per l'a.s. 2022/23, indicata al comma 3, in sede di prima applicazione, è determinata anche la previsione della quota massima dell'organico del personale docente da destinare alle classi costituite in deroga alle dimensioni individuate dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.81, ripartita per regione, come indicato nella Tabella 2 del presente decreto, nel limite delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e a invarianza di dotazione organica complessiva vigente per l'a.s. 2021/22. Fermo restando la previsione del contingente complessivo regionale dei posti da utilizzare per la costituzione delle classi in deroga, nella Tabella 2, è indicata l'equivalente stima delle classi qualora tutte attivate in deroga esclusivamente nella scuola secondaria di secondo grado.
6. Con separato decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sarà data attuazione all'Art.1, comma 345, lett. a), b) e c), della legge 30 dicembre 2021, n.234.
7. Ai sensi dell'Art.1, commi 338 e 346, della legge 30 dicembre 2021, n.234, gli Uffici Scolastici Regionali attuano le disposizioni del presente decreto, verificano i dati comunicati dalle scuole ai fini dell'attivazione dei posti per l'insegnamento di educazione motoria nella scuola primaria nonché monitorano i posti e le classi da istituirsi in deroga alle dimensioni del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.81.