Decreto M.I. 07.04.2022, n. 89
1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e dell'articolo 7, comma 2, del Piano pluriennale, per le regioni e le province autonome destinatarie della quota perequativa assegnata in relazione al divario negativo rispetto alla media nazionale, pari al 26,9%, dei posti dei servizi educativi disponibili rispetto alla popolazione di età compresa tra zero e tre anni, il mancato invio entro il 30 novembre 2022 delle Programmazioni afferenti alle risorse relative agli ee.ff. 2021 (prima e seconda quota) e 2022, comprensive di tutti gli elementi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 4 e delle relative schede riepilogative di cui al comma 3 del medesimo articolo, determina la decadenza dall'assegnazione della relativa quota perequativa di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a). Le risorse oggetto di decadenza sono ripartite, a valere sul riparto per l'e.f. 2023, tra le altre regioni e province autonome individuate quali beneficiare della quota perequativa dal relativo Decreto di riparto che non sono incorse nell'e.f. 2022 nella decadenza della quota.
2. Per le risorse relative all'e.f. 2021 la decadenza di cui al comma precedente si applica esclusivamente sulla quota perequativa assegnata con il decreto di riparto della seconda parte di finanziamento.