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Decreto M.I. 07.04.2022, n. 89

Decreto di riparto delle risorse del Fondo nazionale per il sistema integrato zerosei e.f. 2022.

Art. 4 - Assegnazione, erogazione e rendicontazione

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentiti i rappresentanti delle ANCI regionali, con un'unica comunicazione trasmettono alla DGOSVI - MI la programmazione regionale dell'importo afferente alle risorse del presente decreto entro il termine del 30 maggio 2022. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, l'atto amministrativo di attribuzione delle risorse elaborato dalle regioni deve indicare, ove previsto per l'intervento, il Codice Unico di Progetto (CUP) identificativo degli interventi oggetto di finanziamento.

2. La programmazione è costituita da un elenco di interventi per ciascuno dei quali sono indicati:

a. il comune interessato, in forma singola o associata, con il relativo numero di conto di Tesoreria;

b. l'importo del finanziamento diviso tra quota assegnata in relazione alle risorse di cui al presente decreto e quota comunale destinata allo specifico intervento;

c. il Codice Unico di Progetto (CUP) per i progetti che prevedono spese di investimento;

d. la tipologia degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1;

e. la finalità perseguita con gli interventi, di cui all'articolo 3, comma 2;

f. i comuni destinatari delle quote vincolate di finanziamento di cui all'articolo 3, comma 3, con evidenza delle modalità attraverso cui sono rispettate le percentuali minime ivi previste rispetto all'importo del finanziamento statale per l'e.f. 2022;

g. la spesa regionale della programmazione dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia da cui si evince l'assolvimento dell'onere di cofinanziamento regionale di cui all'articolo 2, comma 3.

3. La programmazione è corredata dalla compilazione della scheda riepilogativa di cui all'Allegato A, utile ai fini dell'elaborazione del successivo monitoraggio, recante le informazioni di cui al comma precedente e gli obiettivi di risultato che si intendono raggiungere con le risorse del relativo esercizio finanziario, in coerenza con gli obiettivi strategici di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto legislativo.

4. Le regioni che, in base alle previsioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 4, del Piano pluriennale, hanno già provveduto all'invio di una programmazione degli interventi su base pluriennale, comprensiva anche delle risorse afferenti all'e.f. 2022, possono sostituire la scheda riepilogativa di cui al precedente comma entro il termine del 30 maggio 2022 richiamato al comma 1. Prima di tale termine alle stesse è data facoltà di richiedere al Ministero, con apposita nota, l'immediata erogazione delle risorse in relazione alla programmazione pluriennale già trasmessa per effetto delle previsioni di cui all'articolo 5 del Piano pluriennale.

5. Le province autonome di Trento e Bolzano provvedono a realizzare i rispettivi interventi con risorse a carico del proprio bilancio. Le relative quote sono accantonate per essere versate all'Entrata del bilancio dello Stato.

6. Le risorse, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo, sono erogate dal Ministero direttamente ai comuni, in forma singola o associata, indicati nella programmazione regionale conforme a quanto previsto al comma 2 del presente articolo e corredata dalla scheda riepilogativa di cui al comma 3, da cui si evinca chiaramente l'assolvimento dell'onere di cofinanziamento di cui all'articolo 2, comma 4. Per garantire l'efficacia degli interventi, le regioni assicurano a ciascun comune l'assegnazione di un importo annuo complessivo non inferiore a euro 1.000,00.

7. In coerenza con quanto previsto all'articolo 8, comma 2, del Piano pluriennale, le risorse sono erogate ai comuni delle regioni che hanno inviato la scheda di monitoraggio relativa all'impiego delle risorse erogate per l'e.f. 2018 compilata in modo corretto e completo. Fino all'acquisizione da parte della DGOSVI - MI della scheda di monitoraggio correttamente compilata, l'erogazione delle risorse afferenti al presente decreto viene sospesa. Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del Piano pluriennale, la scheda di monitoraggio è da intendersi correttamente compilata decorsi trenta giorni dall'acquisizione della stessa senza che siano stati formulati rilievi dalla DGOSVI - MI.

8. Entro il 30 agosto 2025 le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano trasmettono alla DGOSVI - MI la scheda di monitoraggio degli interventi posti in essere con la totalità delle risorse relative all'e.f. 2022 secondo il modello allegato B (scheda di monitoraggio). La restituzione della scheda di monitoraggio debitamente compilata è condizione essenziale per l'erogazione del Fondo relativo al riparto delle risorse afferenti all'e.f. 2026.