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Decreto M.I. 25.08.2022, n. 229

Riparto dei finanziamenti agli Istituti Tecnologici Superiori, per l'anno 2022, ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge 15 luglio 2022, n. 99.

Art. 2 - Assegnazione delle risorse nazionali agli Istituti Tecnologici Superiori

1. Le risorse di cui al "Fondo per l'istruzione tecnologica superiore", di cui all'articolo 11, commi 1 e 3 della legge n. 99 del 2022, sono ripartite per l'anno formativo 2022/2023, ai sensi dell'articolo 1, commi 465 e 466, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, direttamente tra le Regioni, e assegnate in modo da consentire al sistema degli Istituti Tecnologici Superiori di rendere stabile e tempestiva la realizzazione dei percorsi.

2. È riservata una quota non superiore al 5 per cento delle risorse complessivamente disponibili sul Fondo di cui al comma 1 alla realizzazione delle misure nazionali di sistema, ivi compreso il monitoraggio e la valutazione, così come previsto dall'articolo 12, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008.

3. Le risorse complessive di cui al comma 1, al netto della quota riservata alle misure nazionali di sistema, sono ripartite alle Regioni e da esse riversate agli Istituti Tecnologici Superiori che nell'annualità formativa precedente hanno riportato una valutazione realizzata secondo i criteri e le modalità di applicazione degli indicatori previsti dall'Accordo sancito in sede di Conferenza Unificata del 5 agosto 2014, come modificato dall'Accordo sancito in sede di Conferenza Unificata del 17 dicembre 2015.

4. Le risorse di cui al comma 3 sono finalizzate alla realizzazione dei percorsi coerenti con i processi di innovazione in atto e inclusi nei piani territoriali regionali di cui al citato articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008.

5. Resta fermo l'obbligo di cofinanziamento delle Regioni ai piani triennali di attività degli Istituti Tecnologici Superiori per almeno il 30 per cento dell'ammontare dello stanziamento assegnato a ciascuna di esse, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008.