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D.P.C.M. 09.09.2021

Statizzazione e razionalizzazione delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica non statali. (G.U. 28.10.2021, n. 258)

Formula iniziale

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ

E DELLA RICERCA

e

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo, e in particolare l'art. 22-bis, riguardante attuazione del processo di statizzazione degli istituti superiori musicali non statali e delle accademie non statali di belle arti;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, e in particolare l'art. 264, concernente ruoli, qualifiche e stato giuridico del personale delle accademie e dei conservatori, l'art. 265, concernente i relativi organici, e l'art. 485, concernente riconoscimento del servizio agli effetti della carriera per il personale docente;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante riforma delle accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli istituti superiori per le industrie artistiche, dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati, e in particolare l'art. 2, comma 6, recante disposizioni sul rapporto di lavoro del personale delle suddette istituzioni;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60, e in particolare l'art. 15 recante «Armonizzazione dei percorsi formativi della filiera artistico-musicale»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, e in particolare l'art. 1, commi 284 e 285;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare l'art. 1, che sopprime il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca e istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, e in particolare l'art. 1, commi da 887 a 894;

Visto il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, concernente il regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e in particolare l'art. 13, comma 2, che prevede la figura del direttore amministrativo, e l'art. 14, comma 2, lettera c), ai sensi del quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, ha elaborato uno schema-tipo di regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, che prevede, in particolare, la figura del direttore di ragioneria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, concernente il regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'art. 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, concernente il regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM;

Visti i decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 6 novembre 2000, 27 dicembre 2000 e 16 marzo 2001, e il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 aprile 2002 concernenti la dotazione organica del personale docente delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica statali;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 5 novembre 2001 concernente la dotazione organica del personale amministrativo e tecnico delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica statali;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 luglio 2009, n. 89, recante settori artistico-disciplinari delle accademie di belle arti;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 luglio 2009, n. 90, e successive modificazioni, recante settori artistico-disciplinari dei conservatori di musica;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 febbraio 2019, n. 121, che disciplina il processo di statizzazione di cui al citato art. 22-bis, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2017, e in particolare l'art. 2, il quale prevede al comma 3, lettera b), che la commissione costituita ai sensi del comma 1 propone «la dotazione organica delle istituzioni da statizzare, nel rispetto dei criteri definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'art. 22-bis, comma 2, secondo periodo del decreto-legge» e, al comma 5, che «la statizzazione viene disposta con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca [...] Al predetto decreto sono allegati [...] la tabella relativa alla dotazione organica di cui al comma 3, lettera b)»;

Visto l'art. 1, comma 2, del predetto decreto n. 121 del 2019, che, nell'indicare la documentazione da allegare alla domanda di statizzazione, prevede, alla lettera c), «l'elenco nominativo del personale docente e non docente in servizio, compresi eventuali comandi o distacchi da altri enti, presso l'Istituto alla data del presente decreto o che lo era alla data del 24 giugno 2017 indicando le modalità di reclutamento e allegando il contratto di ogni soggetto, la retribuzione percepita e gli oneri riflessi, i titoli accademici e professionali, l'anzianità di servizio maturata presso l'Istituto, fatta salva in ogni caso la priorità nell'immissione nei ruoli dello Stato, del personale a tempo indeterminato assunto secondo le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto dell'alta formazione, artistica, musicale e coreutica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2019, con il quale sono stati definiti i criteri di riparto delle risorse rese disponibili ai sensi dell'art. 22-bis, comma 3, del decreto-legge n. 50 del 2017;

Visto il predetto art. 22-bis, comma 2, terzo periodo, secondo cui «Nell'ambito dei processi di statizzazione e razionalizzazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti criteri per la determinazione delle relative dotazioni organiche nei limiti massimi del personale in servizio presso le predette istituzioni alla data del 24 giugno 2017, ivi compreso il personale con contratti di lavoro flessibile, nonché per il graduale inquadramento nei ruoli dello Stato del personale docente e non docente in servizio a tempo determinato e indeterminato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

Visto l'art. 22-bis, comma 2, quarto periodo, secondo cui «Il decreto di cui al precedente periodo, ai fini dell'inquadramento nei ruoli del personale statale, è adottato assumendo quali criteri la verifica delle modalità utilizzate per la selezione del predetto personale, prevedendo ove necessario il superamento di specifiche procedure concorsuali pubbliche, l'anzianità maturata con contratti di lavoro flessibile, pari ad almeno tre anni, anche non continuativi, negli ultimi otto anni e la valutazione di titoli accademici e professionali»;

Visto l'art. 22-bis, comma 2, quinto periodo, secondo cui «Completato l'inquadramento di cui al terzo periodo, nei limiti delle dotazioni organiche e delle risorse ancora disponibili, nel rispetto dei criteri di cui al predetto decreto, ovvero di analogo decreto adottato ai sensi del terzo periodo, può altresì essere inquadrato il personale, anche con contratto di lavoro flessibile, in servizio alla data al 1° dicembre 2020»;

Vista la nota 27 giugno 2019, prot. 10637, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con la quale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo l, comma 1, del decreto n. 121 del 2019, è stato dato avvio alla presentazione delle istanze di statizzazione;

Preso atto della documentazione inviata dalle istituzioni che hanno presentato istanza di statizzazione, ai sensi del decreto ministeriale n. 121 del 2019;

Visto il contratto collettivo nazionale del comparto «Istruzione e ricerca» 2016-2018 sottoscritto il 19 aprile 2018;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 marzo 2021, che dispone la delega al Ministro per la pubblica amministrazione, on. Renato Brunetta;

Decreta: