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D.P.C.M. 09.09.2021

Statizzazione e razionalizzazione delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica non statali. (G.U. 28.10.2021, n. 258)

Art. 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono:

a. per «Istituzioni», gli istituti superiori musicali non statali e le accademie non statali di belle arti oggetto del processo di statizzazione di cui all'art. 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

b. per «Dotazione organica complessiva», la dotazione organica del personale docente e tecnico-amministrativo degli istituti superiori musicali non statali e delle accademie non statali di belle arti oggetto del processo di statizzazione di cui all'art. 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, determinata complessivamente ai sensi dell'art. 2 del presente decreto;

c. per «Dotazione organica d'istituzione», la dotazione organica del personale docente e tecnico-amministrativo di ciascuno degli istituti superiori musicali non statali e delle accademie non statali di belle arti oggetto del processo di statizzazione di cui all'art. 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, determinata ai sensi dell'art. 3 del presente decreto;

d. per «Costo equivalente», gli indici di costo medio equivalente delle qualifiche AFAM - personale a tempo indeterminato, di cui alla Tabella 1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143;

e. per «Profili professionali amministrativi», i profili professionali previsti per la sezione AFAM dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Istruzione e ricerca del 19 aprile 2018 e dal decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, ovvero «Direttore amministrativo - EP2», «Direttore di ragioneria o di biblioteca - EP1», «Collaboratore», «Assistente», «Coadiutore»;

f. per «Qualifica docente», le qualifiche di docente di I fascia e docente di II fascia, previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro del 19 aprile 2018, di cui la qualifica di docente di II fascia, ai sensi dell'art. 98 dello stesso CCNL, è da intendersi «ad esaurimento»;

g. per «Settore disciplinare», ciascuno dei settori disciplinari di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 luglio 2009, n. 89, e al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 luglio 2009, n. 90, e successive modificazioni.

2. Per le finalità di cui al presente decreto si considerano «in servizio» anche coloro che, alle date indicate, risultino assenti in applicazione di disposizioni di legge o contrattuali, nonché coloro che siano in servizio in forza di comandi o distacchi da altri enti.