Decreto legge 08.10.2021, n. 139
Capo II - Disposizioni urgenti in materia di organizzazione di pubbliche amministrazioni e di esami di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato
1. In ragione del perdurare dell'emergenza dovuta alla situazione epidemiologica conseguente alla diffusione pandemica del virus SARS-CoV-2, al fine di non disperdere le competenze e le professionalità acquisite dal personale sanitario nel corso del servizio prestato presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e gli altri enti del Servizio sanitario nazionale, il limite anagrafico per l'accesso all'elenco nazionale di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, è elevato a sessantotto anni. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano fino al termine dello stato di emergenza connesso al COVID-19.