Decreto legge 08.10.2021, n. 139
Capo II - Disposizioni urgenti in materia di organizzazione di pubbliche amministrazioni e di esami di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato
1. La dotazione organica della dirigenza di livello generale del Ministero della salute è incrementata di due unità, con contestuale riduzione di 7 posizioni di dirigente sanitario, complessivamente equivalenti sotto il profilo finanziario e di un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.
2. All'articolo 47-quater del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il Ministero si articola in direzioni generali, coordinate da un segretario generale. Il numero degli uffici dirigenziali generali, incluso quello del segretario generale, è pari a 15.».
3. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.